Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in Stato di bisogno – come funziona senza giri di parole
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Il 14 gennaio 2017 è stato pubblicato in G.U. (n°11 del 14/01/2017) il Decreto del Ministero della Giustizia, del 15 dicembre 2016, che individua i Tribunali presso i quali sarà avviato a breve il c.d. “Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in Stato di bisogno”, introdotto dall’art. 1, co. 414-416, legge n°208 del 28 ottobre 2015.
Che cos’è il Fondo di solidarietà, quali sono le sue finalità?
Il Fondo di solidarietà nasce quale risposta all’emergenziale situazione di quei nuclei familiari disgregati il cui sostentamento è legato inscindibilmente alla corresponsione dell’assegno di mantenimento. In questo periodo di crisi economica, infatti, per scelta o per necessità, accade sempre più di frequente che il coniuge obbligato al mantenimento della prole minorenne e/o portatrice di handicap grave si renda inadempiente, privando sostanzialmente la famiglia dei redditi necessari alla mera sopravvivenza. Attraverso il recente intervento legislativo, il Legislatore intende risolvere detto impasse prevedendo la possibilità per il coniuge convivente di accedere al predetto Fondo in caso di inadempienza del coniuge obbligato, ottenendo un’anticipazione di una somma non superiore al mantenimento dovuto.
Chi può beneficiarne?
All’art. 1, lett. b), il D.M. definisce “richiedente, il coniuge separato in stato di bisogno con il quale convivono figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave che non abbia ricevuto l’assegno periodico a titolo di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3”.
Requisiti per accedervi sono pertanto che il ricorrente:
a) sia un coniuge separato, convivente con i figli minori o maggiorenni portatori di gravi handicap;
b) che risulti beneficiario di un assegno periodico di mantenimento;
c) che il coniuge obbligato non abbia adempiuto al mantenimento, in toto o in parte.
Dove è attivo?
Il Fondo, attualmente in fase di sperimentazione, non è attivo in tutti i tribunali italiani ma solo in quelli, ai sensi dell’art. 2, “…che hanno sede nel capoluogo dei distretti sede delle corti di appello indicati nella tabella A annessa al R.D. del 30 giugno 1941, n°12”.
Dove e come si presenta l’istanza?
Ai sensi dell’art. 3, l’istanza di accesso deve essere depositata presso la cancelleria dei Tribunale utilizzando un modulo che sarà reso disponibile sul sito www.giustizia.it a partire da metà febbraio 2017 (in teoria già dal 16 febbraio 2017, ovvero 30 giorni dopo la pubblicazione del D.M.).
Qual è il contenuto dell’istanza?
Ai sensi del comma 2 dell’art. 3, l’istanza dovrà contenere, a pena d’inammissibilità:
a) le generalità e i dati anagrafici del richiedente;
b) il codice fiscale;
c) l’indicazione degli estremi del proprio conto corrente bancario o postale;
d) l’indicazione della misura dell’inadempimento del coniuge tenuto a versare l’assegno di mantenimento, con la specificazione che lo stesso é maturato in epoca successiva all’entrata in vigore della legge;
e) l’indicazione se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l’indicazione che il datore dei lavoro si é reso inadempiente all’obbligo di versamento diretto a favore del richiedente a norma dell’art. 156, sesto comma, del codice civile;
f) l’indicazione che il valore dell’indicatore ISEE o dell’ISEE corrente in corso di validità é inferiore o uguale a euro 3.000;
g) l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l’interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all’istanza;
h) la dichiarazione di versare in una condizione di occupazione, ovvero di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, senza la necessità della dichiarazione al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’art. 13 del medesimo decreto; in caso di disoccupazione, la dichiarazione di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi due anni.
All’istanza, inoltre, deve essere allegata, sempre a pena di inammissibilità:
a) copia del documento di identità del richiedente;
b) copia autentica del verbale di pignoramento mobiliare negativo, ovvero copia della dichiarazione negativa del terzo pignorato relativamente alle procedure esecutive promosse nei confronti del coniuge inadempiente;
c) visura rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari delle province di nascita e residenza del coniuge inadempiente da cui risulti l’impossidenza di beni immobili;
d) l’originale del titolo che fonda il diritto all’assegno di mantenimento, ovvero di copia del titolo munita di formula esecutiva rilasciata a norma dell’art. 476, primo comma, del codice di procedura civile.
Che cosa succede dopo il deposito?
Ai sensi dell’art. 4, una volta depositata l’istanza, il giudice valuterà, nei trenta giorni successivi, la sua ammissibilità.
Qualora il Tribunale giudichi l’istanza ammissibile, provvederà a trasmetterla direttamente al Dipartimento per gli affari di giustizia dell’omonimo Ministero, che provvederà alla corresponsione degli importi dovuti. Se invece il giudice la ritiene inammissibile la trasmette al fondo indicandone le ragioni.
Se l’istanza è accolta avrò diritto a tutto quanto non è stato versato?
Una volta accolta l’istanza e tramessa al Dipartimento presso cui è attivo il Fondo, quest’ultimo provvederà alla loro liquidazione nei limiti non solo della misura massima mensile dell’assegno sociale non versato ma anche delle stesse dotazioni del Fondo, pari ad euro 250.000 per l’anno 2016 ed euro 500.000 per l’anno 2017.
Il provvedimento positivo del Fondo può essere revocato in un secondo momento?
L’art. 6 prevede la revoca del provvedimento positivo del dipartimento in due casi:
a) quando sia accertata l’insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi;
b) qualora sia accertata l’incompletezza o non veridicità della documentazione allegata all’istanza.
Cosa accade se viene revocato il provvedimento?
Qualora sia revocato il provvedimento, lo Stato provvederà a recuperare le somme indebitamente erogate, salvi eventuali ulteriori conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa.
Cosa succede al coniuge inadempiente?
Una volta accettata l’istanza e ricevuta la corresponsione del mantenimento da parte del Fondo, quest’ultimo si sostituirà al genitore beneficiario nelle pretese nei confronti del coniuge inadempiente. In particolare, il Dipartimento intimerà al debitore di provvedere al versamento entro il termine di 10 giorni.Se questo adempie spontaneamente entro detto termine, egli dovrà trasmettere entro 5 giorni la quietanza o attestazione del pagamento.Se invece il coniuge obbligato rimane inadempiente e sono presenti fondati indici della sua solvibilità, il Ministero si surroga nei diritti del coniuge beneficiario, promuovendo un’azione esecutiva per il recupero delle somme erogate. Le somme recuperate saranno poi riassegnate al Fondo di solidarietà.
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