Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 14 giugno – 20 ottobre 2016, n. 21241: inefficace il precetto per il pagamento delle spese sostenute per la prole se privo della documentazione comprovante l’effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la loro entità
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Con sentenza n°21241 del 20 ottobre 2016, la Suprema Corte ritorna sull’annosa questione del rimborso delle spese sostenute dal genitore collocatario per la prole, chiarendo:
- se il verbale di separazione possa costituire titolo esecutivo posto alla base di un precetto di pagamento per il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie sostenute da uno dei genitori per il mantenimento della prole;
- e se l’onere di allegazione della documentazione comprovante tali spese (e la loro corretta quantificazione) debba essere assolta già nello stesso atto di precetto ovvero anche successivamente nell’eventuale giudizio di opposizione agli atti esecutivi.
La vicenda trae origine dall’opposizione agli atti esecutivi presentata da un padre avverso un atto di precetto con cui la moglie, da cui si era consensualmente separato, gli aveva intimato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie dalla stessa sostenute in favore dei figli, allegando unicamente il verbale di separazione consensuale e non anche la documentazione giustificativa delle suddette spese.
Il Tribunale di Imperia, investito della questione, accoglieva detta opposizione:
- rilevando l’esistenza di un contrastante orientamento giurisprudenziale sulla natura (o meno) di valido titolo esecutivo da riconoscersi al verbale di separazione: “…uno “rigoroso”, secondo cui il verbale di separazione non può costituire titolo esecutivo per il pagamento degli oneri di mantenimento della prole successivamente maturati, se questi non sono stati accertati e quantificati con altro titolo giudiziale; ed un secondo orientamento “liberale”, secondo cui il verbale suddetto può costituire valido titolo esecutivo, se il precettante alleghi ad esso la documentazione giustificativo degli esborsi di cui chiede il ristoro”;
- ritenendo, tuttavia, in ogni caso inefficace l’atto di precetto de quo a seguito della mancata allegazione di alcuna documentazione di spesa.
Avverso il suddetto provvedimento, ricorre per cassazione la madre, sostenendo, inter alia:
- di aver debitamente documentato le spese sostenute per il mantenimento della figlia allegando la relativa documentazione alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di opposizione;
- l’assenza di un obbligo di allegazione della suddetta documentazione al precetto, sanzionabile con l’inefficacia di quest’ultimo.
La Suprema Corte, investita della questione, dà torto alla madre, reputando infondate le suddette censure alla luce dei seguenti condivisibili principi:
- “…il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese ordinarie per il mantenimento dei figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, ma ciò solo a condizione che il genitore creditore ‘possa allegare e documentare l’effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità” (così Cass. civ., sez. III^, sentenza del 21 aprile – 23 maggio 2011, n°11316)’”;
- Detto onere di allegazione e documentazione che va compiuto già nell’atto di precetto “e non già nel successivo e solo eventuale giudizio di opposizione all’esecuzione, per l’ovvia considerazione che il debitore deve essere messo in condizioni di potere sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell’atto di precetto”;
- “La circostanza che il precetto non solo non alleghi, ma nemmeno indichi i documenti (successivi alla formazione dei titolo esecutive giudiziale) in base ai quali è stato determinato l’importo del credito azionato in executivis non può essere sanata dal creditore procedente nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi”;
- “Quest’ultimo, infatti, ha lo scopo di verificare la correttezza del quomodo dell’esecuzione, e non può costituire una rimessione in termini atipica a favore del creditore, per sanare le mende dell’atto di precetto”.
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