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downloadNella recente ordinanza del 19 luglio 2017, pubblicata il 3 agosto 2017, il Tribunale civile di Bologna ha dichiarato l’improcedibilità di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito della mancata promozione della mediazione nel termine perentorio assegnato all’opponente, con conseguente definitività dell’opposto decreto ingiuntivo.

Il caso:

Con atto di citazione, un opponente aveva svolto domanda di opposizione a decreto ingiuntivo, contestandone l’ammontare alla luce dell’asserito pagamento di parte dell’importo precettato. Si costituiva l’opposto, insistendo per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto e contestando l’entità dell’importo effettivamente già versato dall’opponente.

All’esito della prima udienza il Tribunale disponeva la provvisoria esecutorietà del decreto avuto riguardo al minore importo riconosciuto e la prosecuzione del giudizio nelle forme di cui all’art. 702 ter c.p.c.. Alla successiva udienza il giudice, ritenendo sussistere l’opportunità di addivenire ad una soluzione conciliativa, disponeva la mediazione delegata di cui all’art. 5, IV° co., lett. a) del d.lgs. n°28/2010, che recita: “il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”.

Le motivazioni del Tribunale:

Ambedue le parti, tuttavia, omettevano di promuovere detta mediazione nei termini assegnati dal Tribunale che, conseguentemente dichiarava l’improcedibilità del giudizio per le seguenti condivisibili ragioni:

  • l’art. 5, II^ co., del d.lgs. n°28/2010 espressamente sanziona il mancato esperimento della mediazione con l’improcedibilità del giudizio;
  • detta improcedibilità attiene “…alla domanda formulata dall’opponente con l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente definitività del decreto ingiuntivo opposto”;
  • l’onere di esperire il tentativo di mediazione è posto unicamente sulla parte opponente, a tal fine richiamando l’univoco orientamento della Suprema Corte, cristallizzato nella sentenza n°24629 del 3 dicembre 2015, in cui la stessa ha affermato “…in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente poiché l’art. 5 del d.lgs. n.28 del 2010 deve essere interpretato in conformità con la sua ratio e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l’opponente ha interesse ad introdurre;
  • non può pertanto aderirsi alla tesi della parte opposta, fondata sul dato letterale della norma in parola – ad avviso della quale l’onere di esperire la mediazione incomberebbe anche sulla parte opponente, con conseguente improcedibilità anche della domanda svolta con ricorso monitorio, esperimento della mediazione – che porterebbe a conclusioni “eccentriche” e contrastanti con le finalità deflattive proprie del d.lgs. n°28/2010.

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Mantenimento-figli-spese-600x342Con sentenza n°21241 del 20 ottobre 2016, la Suprema Corte ritorna sull’annosa questione del rimborso delle spese sostenute dal genitore collocatario per la prole, chiarendo:

  • se il verbale di separazione possa costituire titolo esecutivo posto alla base di un precetto di pagamento per il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie sostenute da uno dei genitori per il mantenimento della prole;
  • e se l’onere di allegazione della documentazione comprovante tali spese (e la loro corretta quantificazione) debba essere assolta già nello stesso atto di precetto ovvero anche successivamente nell’eventuale giudizio di opposizione agli atti esecutivi.

La vicenda trae origine dall’opposizione agli atti esecutivi presentata da un padre avverso un atto di precetto con cui la moglie, da cui si era consensualmente separato, gli aveva intimato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie dalla stessa sostenute in favore dei figli, allegando unicamente il verbale di separazione consensuale e non anche la documentazione giustificativa delle suddette spese.

Il Tribunale di Imperia, investito della questione, accoglieva detta opposizione:

  • rilevando l’esistenza di un contrastante orientamento giurisprudenziale sulla natura (o meno) di valido titolo esecutivo da riconoscersi al verbale di separazione: “…uno “rigoroso”, secondo cui il verbale di separazione non può costituire titolo esecutivo per il pagamento degli oneri di mantenimento della prole successivamente maturati, se questi non sono stati accertati e quantificati con altro titolo giudiziale; ed un secondo orientamento “liberale”, secondo cui il verbale suddetto può costituire valido titolo esecutivo, se il precettante alleghi ad esso la documentazione giustificativo degli esborsi di cui chiede il ristoro”;
  • ritenendo, tuttavia, in ogni caso inefficace l’atto di precetto de quo a seguito della mancata allegazione di alcuna documentazione di spesa.

Avverso il suddetto provvedimento, ricorre per cassazione la madre, sostenendo, inter alia:

  • di aver debitamente documentato le spese sostenute per il mantenimento della figlia allegando la relativa documentazione alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di opposizione;
  • l’assenza di un obbligo di allegazione della suddetta documentazione al precetto, sanzionabile con l’inefficacia di quest’ultimo.

La Suprema Corte, investita della questione, dà torto alla madre, reputando infondate le suddette censure alla luce dei seguenti condivisibili principi:

  • “…il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese ordinarie per il mantenimento dei figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, ma ciò solo a condizione che il genitore creditore ‘possa allegare e documentare l’effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità” (così Cass. civ., sez. III^, sentenza del 21 aprile – 23 maggio 2011, n°11316)’”;
  • Detto onere di allegazione e documentazione che va compiuto già nell’atto di precetto “e non già nel successivo e solo eventuale giudizio di opposizione all’esecuzione, per l’ovvia considerazione che il debitore deve essere messo in condizioni di potere sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell’atto di precetto”;
  • La circostanza che il precetto non solo non alleghi, ma nemmeno indichi i documenti (successivi alla formazione dei titolo esecutive giudiziale) in base ai quali è stato determinato l’importo del credito azionato in executivis non può essere sanata dal creditore procedente nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi”;
  • Quest’ultimo, infatti, ha lo scopo di verificare la correttezza del quomodo dell’esecuzione, e non può costituire una rimessione in termini atipica a favore del creditore, per sanare le mende dell’atto di precetto”.

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