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downloadTribunale di Modena, sez. II^, con sentenza del 26 gennaio 2016, si pronuncia in favore del c.d. affido “superesclusivo” di una ragazza alla madre, di nazionalità marocchina, a seguito dell’allontanamento del padre, anch’egli di nazionalità marocchina, dalla casa familiare e del suo rientro nel suo Paese d’origine, facendo perdere le sue tracce.

Il Tribunale modenese, investito della questione, procede preliminarmente ad accertare la competenza giurisdizionale, quale giudice del luogo dell’ultima residenza abituale dei coniugi in cui uno di essi risiedeva ancora, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento CE n°2201/03 nonché dell’art. 3, co. 2, della legge n°218/95 e dell’art. 706 c.p.c.

Successivamente, il giudice, procede all’accertamento della legge applicabile al caso di specie, così come individuata dai criteri gerarchici previsti dal regolamento UE n°1259/2010, c.d. Roma III; accertando:

  • l’inapplicabilità della legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi al momento della proposizione della domanda, ex art. 8, lett. a) del Regolamento Roma III, essendo in tale momento il marito già allontanatosi dall’Italia;
  • l’inapplicabilità della legge della Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi, ex art. 8, lett. b) del Regolamento Roma III, essendo decorso più di un anno dall’allontanamento del marito;
  • l’inapplicabilità della legge dello Stato di nazionalità comune dei coniugi, ex art. 8, lett. c) del Regolamento Roma III, ovvero quella marocchina, in quanto non contemplante la separazione personale;
  • la conseguente applicazione del criterio residuale della legge del foro, ex art. 8, lett. d) del Regolamento Roma III, ovvero quella italiana.

Una volta accertata la propria competenza e l’applicabilità della legge italiana, la Corte modenese, esaminando la documentazione prodotta dalla ricorrente e alla luce dell’audizione del minore, reputa comprovata l’inidoneità del padre all’esercizio della responsabilità genitoriale, essendosi lo stesso “…reso irreperibile e del tutto assente nei rapporti con la minore, omettendo di contribuire al mantenimento della medesima e lasciandone l’onere integrale di cura, accudimento e mantenimento ordinario e straordinario alla moglie”, disponendo pertanto l’affidamento monogenitoriale ai sensi dell’art. 337 quater c.c. del minore alla sola madre.

In particolare, riportandosi alla celebre ordinanza 20/03/2014 del giudice milanese dott. Buffone, reputa altresì sussistenti gli elementi giustificativi del c.d. “affido superesclusivo”, di cui all’art. 337-quater comma III c.c., definito quale modulo di esercizio della responsabilità genitoriale, in cui si rimette “…al genitore affidatario anche l’esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali”. Il Tribunale specifica tuttavia che, essendo detto provvedimento incidente non già sulla titolarità della responsabilità genitoriale bensì unicamente sul suo esercizio, il genitore non affidatario conserva “…sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.)”.

Passando da ultimo alle determinazione delle modalità di frequentazione tra il padre e il figlio, il Collegio, alla luce della condotta tenuta dal resistente, il quale era letteralmente sparito da più di tre anni, riconosce unicamente la “…possibilità per il padre, ove ne faccia richiesta, di vederla alla presenza della madre, previo accordo con quest’ultima e compatibilmente le esigenze scolastiche e ricreative della ragazza”.

 

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downloadCon ordinanza n°22677 del 1° luglio 2016, pubblicata in data 8 novembre 2016, la VI^-1 sezione della Suprema Corte di Cassazione ribadisce con fermezza l’inutilizzabilità nel giudizio civile “…del materiale probatorio acquisito mediante sottrazione fraudolenta alla parte processuale che ne era in possesso”.

La vicenda de quo trae origine da una feroce disputa in sede separatizia tra ex coniugi, avente ad oggetto l’addebito della separazione e l’affido della prole. All’esito del secondo grado di giudizio, la Corte d’Appello di Firenze, in parziale modifica di quanto disposto dal Tribunale di Pistoia, aveva respinto le reciproche domande di addebito presentate dai due coniugi, disponendo altresì l’affidamento esclusivo dei figli al padre e degli incontri protetti madre-figli.

Ricorreva avverso detta sentenza la madre, lamentandosi, inter alia, dell’omessa valutazione di alcuni file audio, di proprietà del marito, sottratti da ignoti ed inviati anonimamente al difensore della ricorrente. Ad avviso della moglie, infatti, la circostanza che detto materiale probatorio fosse stato raccolto fraudolentemente non incideva sulla sua utilizzabilità in sede civile.

Di diverso avviso sono, tuttavia, gli Ermellini che confermano l’inutizzabilità del predetto materiale probatorio raccolto illecitamente, rigettando il ricorso.

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downloadLa Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza del 5 luglio 2016 n°23324, pubblicata il 16 novembre 2016, si è pronunciata sul ricorso presentato da una moglie avverso la sentenza di separazione con cui il Tribunale di La Spezia prima e la Corte d’Appello di Genova poi avevano disposto l’affidamento condiviso del figlio minore con suo collocamento, a partire dall’inizio del successivo anno scolastico, presso il padre, ufficiale della M.M. trasferitosi a Roma, ponendo altresì a carico di quest’ultimo un assegno separatizio di € 500,00 a favore della ricorrente.

In particolare, la giovane madre si duole del fatto che i giudici di merito non avrebbero dato il giusto rilievo alla volontà manifestata dal figlio durante la C.T.U. di primo grado di restare a vivere con la madre, illegittimamente negando il suo ascolto diretto nel giudizio d’Appello, nonostante il sopravvenuto trasferimento del padre a Roma, lontano dunque dalla scuola, dai parenti e dalle amicizie del bambino.

Ad avviso della Suprema Corte, tuttavia, l’operato dei giudici di I^ e II^ grado è esente da censure alla luce delle seguenti condivisibili osservazioni:

  • il sopravvenuto trasferimento per lavoro del padre è circostanza inidonea ad incidere di per sé sul regime di affidamento del minore, assumendo “…rilievo solo con riguardo alle modalità di collocazione abitativa del minore e di sua frequentazione con il coniuge non collocatario”, con conseguente non necessarietà di una nuova audizione del minore;
  • la sentenza impugnata aveva dato atto del desiderio espresso dal figlio di restare a vivere con la madre, condividendo tuttavia la necessità, evidenziata nella C.T.U., di disporre il collocamento dello stesso presso il padre “…al fine di garantire un suo equilibrato sviluppo, ovvero per allentare il rapporto ‘quasi simbiotico e di eccessiva dipendenza’ che lo lega alla madre e per evitare il diradamento degli incontri con il padre in un momento in cui ha invece bisogno di rafforzare ed identificare il rapporto con tale figura genitoriale”.

La Suprema Corte conferma, pertanto, il provvedimento impugnato, ritenendo prevalente l’interesse del minore al trasferimento, nonostante la volontà contraria del figlio e della madre.

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Risultati immagini per immagine assegno divorzileChiarisce la Corte di Cassazione, sez. VI^-1, con ordinanza  15 novembre 2016, n°23263, che l’assegno di divorzio – trovando la propria fonte nel nuovo “status” delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva – decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale. A tale principio, tuttavia, ha introdotto un temperamento l’art. 4, comma decimo, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come sostituito dall’art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, conferendo al giudice il potere di disporre, in relazione alle circostanze del caso concreto, ed anche in assenza di specifica richiesta, la decorrenza dello stesso assegno dalla data della domanda di divorzio: peraltro il giudice, ove si avvalga di tale potere, è tenuto a motivare adeguatamente la propria decisione. Nella specie dal complessivo esame della motivazione relativa al presupposti attributivi dell’assegno divorzile, risulta che lo squilibrio reddituale ed economico accertato sussisteva già al momento della proposizione della domanda.

Cioè a dire: se la disparità economica delle parti era chiara già all’epoca della domanda di divorzio ciò comporta che l’obbligo dell’uomo parte da quel momento.

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Mantenimento-figli-spese-600x342Con sentenza n°21241 del 20 ottobre 2016, la Suprema Corte ritorna sull’annosa questione del rimborso delle spese sostenute dal genitore collocatario per la prole, chiarendo:

  • se il verbale di separazione possa costituire titolo esecutivo posto alla base di un precetto di pagamento per il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie sostenute da uno dei genitori per il mantenimento della prole;
  • e se l’onere di allegazione della documentazione comprovante tali spese (e la loro corretta quantificazione) debba essere assolta già nello stesso atto di precetto ovvero anche successivamente nell’eventuale giudizio di opposizione agli atti esecutivi.

La vicenda trae origine dall’opposizione agli atti esecutivi presentata da un padre avverso un atto di precetto con cui la moglie, da cui si era consensualmente separato, gli aveva intimato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie dalla stessa sostenute in favore dei figli, allegando unicamente il verbale di separazione consensuale e non anche la documentazione giustificativa delle suddette spese.

Il Tribunale di Imperia, investito della questione, accoglieva detta opposizione:

  • rilevando l’esistenza di un contrastante orientamento giurisprudenziale sulla natura (o meno) di valido titolo esecutivo da riconoscersi al verbale di separazione: “…uno “rigoroso”, secondo cui il verbale di separazione non può costituire titolo esecutivo per il pagamento degli oneri di mantenimento della prole successivamente maturati, se questi non sono stati accertati e quantificati con altro titolo giudiziale; ed un secondo orientamento “liberale”, secondo cui il verbale suddetto può costituire valido titolo esecutivo, se il precettante alleghi ad esso la documentazione giustificativo degli esborsi di cui chiede il ristoro”;
  • ritenendo, tuttavia, in ogni caso inefficace l’atto di precetto de quo a seguito della mancata allegazione di alcuna documentazione di spesa.

Avverso il suddetto provvedimento, ricorre per cassazione la madre, sostenendo, inter alia:

  • di aver debitamente documentato le spese sostenute per il mantenimento della figlia allegando la relativa documentazione alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di opposizione;
  • l’assenza di un obbligo di allegazione della suddetta documentazione al precetto, sanzionabile con l’inefficacia di quest’ultimo.

La Suprema Corte, investita della questione, dà torto alla madre, reputando infondate le suddette censure alla luce dei seguenti condivisibili principi:

  • “…il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi pro quota le spese ordinarie per il mantenimento dei figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, ma ciò solo a condizione che il genitore creditore ‘possa allegare e documentare l’effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità” (così Cass. civ., sez. III^, sentenza del 21 aprile – 23 maggio 2011, n°11316)’”;
  • Detto onere di allegazione e documentazione che va compiuto già nell’atto di precetto “e non già nel successivo e solo eventuale giudizio di opposizione all’esecuzione, per l’ovvia considerazione che il debitore deve essere messo in condizioni di potere sin da subito verificare la correttezza o meno delle somme indicate nell’atto di precetto”;
  • “La circostanza che il precetto non solo non alleghi, ma nemmeno indichi i documenti (successivi alla formazione dei titolo esecutive giudiziale) in base ai quali è stato determinato l’importo del credito azionato in executivis non può essere sanata dal creditore procedente nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi”;
  • “Quest’ultimo, infatti, ha lo scopo di verificare la correttezza del quomodo dell’esecuzione, e non può costituire una rimessione in termini atipica a favore del creditore, per sanare le mende dell’atto di precetto”.

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[:it]Risultati immagini per immagine termosifoneLa questione relativa al distacco di un condominio dall’impianto centralizzato condominiale trova la sua immediata disciplina nella normativa di cui all’art. 1118 cod. civ. come modificata dalla L. n°220 del 2012, in vigore dal 18 giugno 2013, cc. dd. riforma dei condominio.

Tale normativa ha ammesso espressamente la possibilità del singolo condomino di distaccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento o di raffreddamento a condizione che dimostri che dal distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento dell’impianto o aggravi di spesa per gli altri condomini.

Il condomino che intende distaccarsi deve, quindi, fornire la prova che “dal suo distacco non derivino notevoli squilibri all’impianto di riscaldamento o aggravi di spesa per gli altri condòmini“, e la preventiva informazione dovrà necessariamente essere corredata dalla documentazione tecnica attraverso la quale egli possa dare prova dell’assenza di “notevoli squilibri” e di “assenza di aggravi” per i condomini che continueranno a servirsi dell’impianto condominiale.

Detti principi sono stati ribaditi dalla sezione 6/2 della Corte di Cassazione, con sentenza 3 novembre 2016, n. 22285, sottolineando anche che l’onere della prova in capo al condomino, che intenda esercitare la facoltà del distacco viene meno, come bene ha evidenziato la stessa sentenza impugnata, soltanto nel caso in cui l’assemblea condominiale abbia effettivamente autorizzato il distacco dall’impianto comune sulla base di una propria autonoma valutazione della sussistenza dei presupposti di cui si è detto

Con l’ulteriore specificazione che colui che intende distaccarsi dovrà, in presenza di squilibri nell’impianto condominiale e/o aggravi per i restanti condomini, rinunciare dal porre in essere il distacco perché diversamente potrà essere chiamato al ripristino dello status quo ante.

Né, ed è bene precisarlo, l’interessato, ai sensi dell’art. 1118 cod. civ., potrà effettuare il distacco e ritenere di essere tenuto semplicemente a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma, poiché tale possibilità è prevista solo per quei soggetti che abbiano potuto distaccarsi, per aver provato che dal loro distacco “non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini”.

Nota bene: Qualora l’amministratore porti in assemblea l’assemblea può:

– o vietare il distacco motivando espressamente a verbale il divieto (ovvero che non è stata data prova dei presupposti tecnici che legittimano l’esercizio del diritto al distacco);

– o richiedere la perizia di cui sopra.

È importante motivare l’eventuale opposizione al distacco in quanto la delibera che, in presenza delle condizioni di legge, vieta il distacco per la Cassazione è nulla (Cass. 3 aprile 2012, n. 5331, Cass. 22 marzo 2011 n. 6481, Cass. 30 marzo 2006 n 7518). Nel mentre è possibile che sia, a contrario, ritenuta valida la delibera che vieta il distacco in assenza della prova delle condizioni previste dalla legge.

Se il distaccante fornisce la perizia, l’amministratore che riceve dal condomino la comunicazione di distacco anche se accompagnata dalla perizia, deve comunque darne notizia al Condominio nella competente sede assembleare per consentire a quest’ultimo di valutare se sussistono i presupposti tecnici per l’esercizio del richiamato diritto ex art. 1118 c.c..

La perizia deve essere redatta da un tecnico abilitato, secondo quanto prescritto dal D.M n°37/2008, cui rimanda anche il D.P.R. n°74/2013, che ha ridisegnato il tema della conduzione e dei controlli degli impianti termici.

Qualora il condomino, cui l’assemblea ha vietato il distacco in assenza della prova delle condizioni richieste dall’art. 1118, comma 4, c.c., si distacchi lo stesso, il condominio ben potrà diffidarlo a ripristinare la situazione quo ante (riallaccio) e promuovere, altresì, una causa per far accertare la illegittimità del distacco.

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Risultati immagini per immagine doloreL’obbligo della protezione della filiazione, ovverosia il diritto del figlio ad essere educato e mantenuto (obbligo conseguente alla procreazione) significa, per il figlio, poter condividere, fin dalla nascita, con il proprio genitore la relazione filiale, sia nella sfera intima ed affettiva, di primario rilievo nella costituzione e nello sviluppo dell’equilibrio psico-fisico di ogni persona, sia nella sfera sociale, mediante la condivisione ed il riconoscimento esterno dello status conseguente della procreazione.
Evidente, quindi, per la Cassazione – sentenza 22 novembre 2013 n°26205, l’automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale. Da tale elemento si deve dedurre, come nella vicenda in esame, il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell’ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l’assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore. Detto ancor più chiaramente, il presupposto della responsabilità, e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, è individuato nella consapevolezza del concepimento, consapevolezza che non si concretizza semplicemente con la certezza assoluta derivante dalla prova ematologica, ma anche con altri rilevanti dati di fatto, come, ad esempio, la coincidenza temporale» relativa all’esistenza di una relazione a carattere affettivo e sessuale tra la madre dei due ragazzi e l’uomo.
Ergo, qualora l’uomo ha avuto piena possibilità di essere consapevole della probabilità della propria paternità, ma ha preferito ignorare tutti i segnali, lasciando così i ragazzi privi della figura paterna e delle cure necessarie. E ciò ha provocato nei due figli un grave stato di sofferenza psicologica, derivante dalla privazione ingiustificata della figura paterna, con ripercussioni personali e sociali derivanti dalla consapevolezza di non essere mai stati desiderati ed accolti come figli.
Di qui, accertata giudizialmente la paternità,il diritto al risarcimento fissato, nell’importo di € 150.000,00 per ogni figlio,  conseguente al vuoto emotivo, relazionale e sociale, provocato dall’assenza paterna, fin dalla nascita nella vita dei due ragazzi.

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Risultati immagini per immagine motherDue coniugi, separandosi consensualmente, convenivano l’affidamento condiviso dei due figli minori con collocamento paritario presso le diverse abitazioni in cui all’epoca, ciascuno di loro risiedeva.

Il Tribunale, adito in sede di modifica delle condizioni di separazione, respingeva, all’esito di una CTU, la domanda con cui la madre aveva chiesto il loro collocamento presso di sé; accoglieva, invece,  la contrapposta domanda di collocamento dei minori presso il padre.

Di diverso avviso Corte di Appello, che in accoglimento del reclamo proposto della madre, disponeva il collocamento prevalente dei figli presso di lei, in ragione dell’età dei bambini.

Avverso il predetto decreto il padre proponeva senza successo ricorso per cassazione, denunciando, in particolare, il fatto che i magistrati di secondo grado, in violazione dell’art. 337-ter c.c., avevano applicato il criterio presuntivo della c.d. Maternal preference conculcando così in concreto l’interesse morale e materiale dei figli.

Tuttavia, per la prima sezione della Corte di Cassazione, sentenza 14 settembre 2016 n. 18087 il ricorso è infondato: la Corte di Appello aveva diffusamente e plausibilmente spiegato le ragioni per le quali doveva essere privilegiato il collocamento dei due minori in tenera età presso la madre, con ciò realmente perseguendo il primario interesse morale e materiale dei minori, pur doverosamente e contestualmente armonizzato coi fondamentali diritti individuali, esercitabili ed esercitati da ciascuno dei genitori.

In tale ottica, alla luce della risultanze della perizia di ufficio svolta in primo grado è stato non solo plausibilmente valorizzato il criterio della c.d. maternal preference, la cui teorica valenza scientifica il ricorrente non ha tempestivamente contestato, ma è stata anche esclusa legittimamente, argomentatamente e del pari, comprensibilmente, l’incapacità genitoriale materna, inquadrando la vicenda e le condotte della madre nell’emerso e delicato contesto familiare e professionale, che peraltro, avrebbe pur consentito ad entrambi i coniugi, e non solo alla reclamante, di perseguire riavvicinamenti, tramite rinnovate scelte di sedi lavorative, invece da ambo le parti mancate.

D’altro canto il coniuge separato che intenda trasferire la sua residenza lontano da quella dell’altro coniuge non perde, solo per ciò, l’idoneità ad avere in affidamento i figli minori o ad esserne collocatario poiché stabilimento e trasferimento della propria residenza e sede lavorativa costituiscono oggetto di libera e non conculcabile opzione dell’individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale.

Sulla scorta di tali elementi il giudice del merito è tenuto esclusivamente a valutare se sia più funzionale all’interesse della prole il collocamento presso l’uno o l’altro dei genitori, per quanto ciò, ineluttabilmente incida in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non affidatario.

E ciò in quanto tra i genitori che vivono in città lontane deve essere  preferito quello che più soddisfa l’interesse della prole.

E quindi evidente, ad avviso della Cassazione, che le censure del ricorrente si sostanziano in rilievi critici o non decisivi anche perché si incentrano su valutazioni piuttosto che su fatti storici che le fondano o smentiti dal tenore del provvedimento o generici, assiomatici e privi di autosufficienza, essenzialmente appuntati sull’iter argomentativo dell’impugnata pronuncia e come tali inammissibili.

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Risultati immagini per immagine father sonAllorché sussista conflitto genitoriale in ordine al prevalente collocamento dei figli, il criterio “guida” che deve guidare il Giudice, secondo il Tribunale Civile di Milano – sentenza 13 ottobre 2016, G.I. dott. Buffone –  è il superiore interesse del minore, non potendo al contrario trovare applicazione quello che alcuni definiscono come “principio della maternal preference” (nella letteratura di settore: Maternal Preference in Child Custody Decisions), poiché criterio interpretativo non previsto dagli articoli 337-ter e ss del codice civile ed in vero in contrasto con la stessa ratio ispiratrice della legge n°54 del 2006 sull’affidamento condiviso.

Invero, il principio di piena bigenitorialità e quello di parità genitoriale hanno condotto all’abbandono del criterio della “maternal preference” a mezzo di «gender neutral child custody laws», ossia normative incentrate sul criterio della neutralità del genitore affidatario, potendo dunque essere sia il padre, sia la madre, in base al solo preminente interesse del minore. In altri termini, per individuare il genitore di prevalente collocamento non può essere attribuita alcuna preferenza all’uno o all’altro ramo genitoriale.

Normative del genere sono univocamente anche quelle da ultimo introdotte in Italia dal Legislatore (in particolare la legge n°219 del 2012 e il decreto legislativo n°154 del 2013).

Peraltro, non è argomento valido quello ricavabile dalla recente sentenza della Cassazione n. 18087 del 14 settembre 2016: in quel caso, come si legge nella decisione di legittimità de qua, il criterio della c.d. Maternal preference non era stato “tempestivamente contestato” ed era divenuto, dunque, elemento passato in giudicato; comunque, la Suprema Corte ha fondato la sua decisione non certo sul solo criterio sopra indicato, ma su altri numerosi argomenti, specificamente indicati in parte motiva.

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[:it]Risultati immagini per immagine libri uno sopra

La seconda sezione della Corte di Cassazione, con sentenza 20 ottobre 2016, n. 21297, dichiara inammissibile, ancora una volta, un ricorso troppo lungo (251 pagine) e prolisso ribadendo che la violazione del principio di sinteticità degli atti espone al rischio di una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione.  E ciò in quanto detta violazione rischia di pregiudicare l’intelligibilità delle questioni sottoposte all’esame della Corte, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e quindi, in definitiva, ridondando nella violazione delle prescrizioni, queste sì assistite da una sanzione testuale di inammissibilità, di cui ai nn. 3 e 4 dell’articolo 366 c.p.c.

E’ evidente che la redazione di un ricorso per Cassazione, formulato in tal modo, costringe il Collegio a leggersi tutto, ponendo in tal modo gli stessi Giudici della Corte nella condizione di dover procedere alla valutazione di atti che dovrebbe essere fatta esclusivamente in sede di merito, anzi addirittura sollecitandone una diversa interpretazione rispetto a quella accolta dal giudice di merito.

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