Cassazione 17 dicembre 2015 n. 25418 – va escluso l’affidamento alternato per la tutela dell’interesse esclusivo del figlio minore alla stabilità dell’habitat domestico e ad avere una relazione significativa e costante con il genitore collocatario

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Il regime di affidamento alternato è stato scarsamente applicato dalla giurisprudenza proprio per gli inconvenienti legati alla mancanza di un habitat che possa fungere da punto di riferimento privilegiato nella quotidianità della prole, ancor più se in tenera età. E questo perché, ad avviso dei giudici «il cambiamento periodico della collocazione dei minori e della gestione del quotidiano provoca nei minori la perdita di punti di riferimento stabili e uno sdoppiamento che li obbliga, ogni volta, a adattarsi a situazioni molto diverse, perchè molto diverso, per sensibilità, cultura, carattere, può essere, assai spesso, il modo di rapportarsi di ciascun genitore nei confronti dei figli» (Cass. 9 ottobre 2007, n. 21099)

Nel caso in esame, afferma la sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza 17 dicembre 2015 n. 25418, che per la tutela dell’interesse esclusivo del minore alla stabilità dell’habitat domestico nonchè il diritto di avere una relazione significativa e costante con il genitore collocatario, deve essere escluso l’affidamento alternato del minore, richiesto dal padre. E a nulla vale il richiamo fatto da quest’ultimo alla giurisprudenza europea che con diverse pronunce ha messo in evidenza il principio di effettività e massima assiduità della frequentazione tra il minore e il genitore non affidatario e non collocatario.

Si noti bene: nella motivazione della decisione impugnata non c’è traccia nè del diritto del bambino a continuare ad avere un rapporto equilibrato e paritario sia con il padre che con la madre anche dopo la separazione (c.d. bigenitorialità), nè del diritto del genitore non collocatario a mantenere costante e solida la relazione con la prole.

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