In merito alla questione dei termini per l’iscrizione a ruolo delle cause di opposizione a decreto ingiuntivo: Tribunale Civile di Tivoli n°1400 del 12 ottobre 2010 e n°1416 del 13 ottobre 2010

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Si allegano due sentenze del Tribunale di Tivoli in merito alla questione dei termini per l’iscrizione a ruolo delle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, in seguito alla sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione, già pubblicata in questo sito:

Nella prima sentenza n°1400 del 12 ottobre 2010, il Giudice  ritiene di non poter procedere ad una pronuncia di improcedibilità:

perché la questione non è stata minimamente oggetto di contraddittorio fra le parti; e  sono affette da nullità le sentenze di c.d. “terza via”, cioè basate su un rilievo ufficioso che non sia stato previamente sottoposto al contraddittorio delle parti (in tale senso dispone sia l’articolo 101, secondo comma, c.p.c., introdotto dalla legge n. 69/09,  sia consolidata  giurisprudenza in forza dell’articolo 111, comma 2, Costituzione);

perché alla fattispecie sembra potersi applicare la giurisprudenza di cui all’ordinanza della Corte di Cassazione, sez. II, 2.7.2010, n. 15811, che ha ritenuto possibile la rimessione in termini della parte incorsa in un errore incolpevole, che determinerebbe l’inammissibilità od improcedibilità della domanda, quando “si assista, come nella specie, ad un mutamento, ad opera della Corte di cassazione, di un’interpretazione consolidata a proposito delle norme regolatrici del processo”; infatti, in tal caso, “la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della stessa Corte, successivamente travolta dall’overruling, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa e perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell’errore in cui essa è incorsa;”;

perché tali ultime affermazioni della Corte Suprema rispondono al principio del “giusto processo” (come posto in rilievo nell’ordinanza richiamata), esimendo il Tribunale dalla necessità di rimettere la causa sul ruolo istruttorio per sottoporre alle parti la questione dell’improcedibilità dell’opposizione per tardiva costituzione dell’opponente

Nella seconda sentenza n°1416 del 13 ottobre 2010, Il Giudice  concede la remissione in termini ai fini della costituzione, come richiesto degli opponenti ex art. 184 bis c.p.c. (vedi in tal senso Trib. Nola 28.9.2010; Trib. Varese 8.10.2010), in quanto:

–  per costante e protratta interpretazione giurisprudenziale l’onere della costituzione dell’opponente nel termine ridotto di cinque giorni dalla notificazione della citazione in opposizione scattava solo quando la parte opponente avesse effettivamente concesso alla controparte un termine a comparire ridotto, sia per scelta consapevole, sia per errore (vedi Cass. 18942/2006; Cass. 12044/1998; Cass. 3316/1998; Cass. 2460/1995; Cass. 3355/1987; Cass. 12.10.1955), e non in tutti i casi di opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante la perentoria locuzione utilizzata nell’art. 645 comma 2° c.p.c. secondo la quale “in seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà”, e nel caso di specie gli opponenti avevano notificato la citazione in opposizione il 27.5.2009 per l’udienza di prima comparizione del 3.11.2009, concedendo un termine superiore a quello ordinario di 90 giorni, per cui conformandosi incolpevolmente alla costante interpretazione della Suprema Corte si sono costituiti l’ottavo giorno dalla notifica, rispettando il termine di costituzione ordinario di dieci giorni;

– del resto la rimessione in termini serve solo ad evitare la definitività del decreto ingiuntivo scaturente dalla nuova interpretazione delle sezioni unite della Corte di Cassazione per l’improcedibilità derivante dalla tardiva costituzione dell’opponente, equiparata a mancata costituzione (vedi in tal senso Cass. 9684/1992; Cass. 2707/1990; Cass. 1375/1980), mentre il giudizio di opposizione si era articolato attraverso la normale dialettica delle parti, che fino al rilievo d’ufficio della questione, mai ha riguardato l’argomento della tardiva costituzione degli opponenti.

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