Adozione anche in favore dei single? Corte di Cassazione14 febbraio 2011 n. 3572
[:it]
Con sentenza n. 3572 del 14 febbraio 2011 la Corte di Cassazione ha interpretato la legge, nel caso in esame l’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967 in materia di adozioni dei minori, ratificata con legge n.357 del 1974, ponendo in rilievo:
– che la norma in questione non è autoapplicativa, nel senso che “non conferisce immediatamente ai giudici italiani il potere di concedere l’adozione di minori a persone singole al di fuori dei limiti entro i quali tale potere è attribuito dalla legge nazionale“;
– che la norma attribuisce “al legislatore nazionale la facoltà – e non l’obbligo – di prevedere la possibilità di adozione anche per le persone singole, cosicché perché tale adozione possa avere luogo in Italia è necessaria l’interposizione di una legge interna che determini i presupposti di ammissione e gli effetti all’adozione da parte della persona singola.
Quindi, in assenza di un’apposita legge (la quale ove emanata non sarebbe in contrasto con la Convenzione), non è possibile, allo stato al giudice accogliere una richiesta di adozione da parte di una persona singola
La Cassazione ha conseguentemente rigettato quindi la richiesta di una mamma adottiva di Genova di ottenere l’adozione nella formula piena per la bimba, con la quale ha vissuto nella Federazione Russa e negli Usa, dove l’adozione è stata dichiarata efficace.
L’adozione – nella formula «speciale» – è stata però consentita e trascritta in Italia, con decreto della Corte di Appello di Genova nel 2009.
[:]