Assegno per il nucleo familiare e coppie di fatto – Cass. Sez. Lav. 18 giugno 2010 n.14783

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La Corte, Sezione Lavoro, con sentenza 18 giugno 2010 n°14783 riconosce il diritto agli assegni familiari in relazione ai figli di una coppia di fatto, sebbene il padre fosse ancora legato in matrimonio con altra persona (dalla quale non era peraltro legalmente separato), affermando che la normativa sull’assegno richiede la condizione di figlio naturale riconosciuto e non anche necessariamente l’inserimento nella famiglia legittima.
Secondo detta sentenza:
–   la condizione di figlio naturale riconosciuto si ricollega al riconoscimento, quale atto formale operato dal genitore, possibile anche da parte di persona unita in matrimonio ad altra persona all’epoca del concepimento, ai sensi dell art. 250 c.c.;
–   per altro verso, nella disciplina degli assegni familiari, il concetto di nucleo familiare delineato dal legislatore va al di là della famiglia configurata dal matrimonio e ricomprende anche i figli nati fuori dal matrimonio, legalmente riconosciuti, anche se non inseriti nella famiglia legittima.
In giurisprudenza, Cass. Sez. lav. 7 aprile 2000 n.4419 ha recentemente affermato che, nel regime posto dal D.L. 13 marzo 1988, n.69 la convivenza non è richiesta quale presupposto perché sorga il diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare (composto dai coniugi e dai figli, compresi quelli naturali legalmente riconosciuti), ma rappresenta soltanto un elemento di fatto idoneo a comprovare presuntivamente il requisito della vivenza a carico, essendo sufficiente per l’insorgenza del diritto al beneficio, sensibilmente diverso da quello agli assegni familiari, che il genitore, cui spetta l’assegno, provveda abitualmente al mantenimento dei figli. Nè è di ostacolo l’astratta configurabilità di due nuclei familiari in caso di genitori del figlio naturale non riconosciuto, i quali, non legati tra loro da coniugio, non facciano parte dello stesso nucleo familiare, atteso che comunque opera la prescrizione posta dall’art. 2 comma 8-bis DL 69/88 secondo cui, per i componenti del nucleo familiare al quale la prestazione è corrisposta, l’assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.

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