Ai supercondomini si applica la disciplina in materia di condominio – Cass. 9 giugno 2010 n. 13883
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La disputa riguarda la rottura dell’impianto idrico, unico per più condomini, ed la conseguente ripartizione di spesa per le opportune riparazioni.
In questo caso la Cassazione, con sentenza 9 giugno 2010 n. 13883 ha ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 1117 c.c., n. 3, secondo cui gli impianti per l’acqua devono presumersi di proprietà comune fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
In conseguenza di ciò, posto che la rottura si era verificata in un preciso punto nelle tubazioni afferenti a singoli edifici, la comunione non operava più e la spesa per il consumo abnorme conseguente non poteva essere ripartita tra tutti i partecipi del supercondominio.
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