Ancora sullo stalking – Cassazione 7 maggio 2010 n°25527
[:it]Due soli episodi di minaccia o molestia possono valere ad integrare il reato di atti persecutori previsto dall’art. 612 bis c.p., se abbiano indotto un perdurante stato di ansia o di paura nella vittima, che si sia vista costretta a modificare le proprie abitudini di vita, come è in realtà avvenuto nel caso di specie, che ha visto la parte lesa costretta perfino a cambiare casa e città per eludere la pressione indotta dal coniuge, che tuttavia aveva rintracciato la nuova abitazione, manifestandolo alla moglie separata con il macabro segno di un cappio appeso dietro la porta di casa.
La Suprema Corte, con la sentenza n°25527 del 7 maggio 2010, ha affermato che, in tema di atti persecutori ex art. 612-bis c.p., due episodi di minaccia o molestia sono sufficienti per configurare il delitto di atti persecutori se hanno indotto nella vittima stati di ansia e paura tali da comprometterne il normale svolgimento della quotidianità.
La Cassazione ha censurato l’operato dei giudici cautelari i quali hanno svalutato gli elementi accusatori e non considerato che la persona offesa è stata costretta a cambiare casa e città per eludere la pressione indotta dal coniuge. Ciononostante, lo stalker aveva rintracciato la nuova abitazione, minacciando la moglie separata con il macabro segno di un cappio appeso dietro la porta di casa. Poiché per integrare il delitto di atti persecutori è necessaria una pluralità di comportamenti minacciosi o molesti, quello disegnato dal legislatore è un reato necessariamente abituale ove la realizzazione delle condotte è essa stessa elemento costitutivo del fatto.
Il sentiero interpretativo percorso dalla Cassazione, nella sentenza in esame, invece, è quello che lega la reiterazione degli atti di stalking alla verificazione dell’evento. Per la Suprema Corte, infatti, anche due soli episodi di minaccia o molestia possono valere ad integrare il delitto di atti persecutori previsto dall’art. 612-bis c.p., a condizione che si realizzi un perdurante stato di ansia o di paura nella vittima o, alternativamente, un altro degli eventi descritti dalla norma incriminatrice.
Integrano il delitto di atti persecutori, di cui all’art. 612 bis c.p., anche due soli episodi di minaccia o di molestia, se abbiano indotto un perdurante stato di ansia o di paura nella vittima, che si sia vista costretta a modificare le proprie abitudini di vita.[:]