Abuso del processo e richiesta di equo indennizzo – Cass. 3 maggio 2010 n°10634
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La vicenda riguardava una richiesta di risarcimento, sulla base della legge Pinto, per i danni subiti a causa dell’eccessiva lunghezza di un processo amministrativo davanti al Tar del Lazio, nel quale tutte le parti avevano proposto, attraverso una pluralità di ricorsi (riuniti nella fase di merito), con identico patrocinio legale, contenenti domande connesse per l’oggetto e per il titolo (in punto di adeguamento triennale dell’indennità giudiziaria).
La Corte di Cassazione, con ordinanza 3 maggio 2010 n°10634, applicando per la prima volta il principio dell’abuso dello strumento processuale in tema di spese giudiziali, ha motivatamente ritenuto che – non potendosi dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi, visto che non è illegittimo lo strumento processuale ma le modalità di utilizzo dello stesso – l’onere delle spese di lite va valutato come se il procedimento fosse stato unico sin dall’origine, dovendosi eliminare gli effetti distorsivi dell’abuso.
I ricorrenti, in altri termini, hanno visto riconosciute le loro ragioni, ma l’avere presentato un pluralità di ricorsi con la stessa motivazione ha costretto l’amministrazione giudiziaria, già in grave difficoltà, a sprecare risorse importanti come tutte le risorse scarse o scarsissime.
Una misura di «salute pubblica», quella di non riconoscere il pagamento indiscriminato delle spese legali, che la Corte ritiene coerente con il principio costituzionale del giusto processo e della sua ragionevole durata.
Queste le ragioni della decisione della Corte: «Pur essendo la domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo per l’eccessiva durata di tale procedura basata sullo stesso presupposto giuridico e fattuale, hanno proposto nello stesso ristretto arco temporale dieci distinti ricorsi alla Corte d’appello competente con il patrocinio del medesimo difensore». In passato, spiega l’ordinanza, alla Cassazione, a sezioni unite (sentenza 23726 del 2007), è capitato di doversi occupare dell’utilizzo del processo con modalità tali da provocare un danno al debitore senza necessità o vantaggio per il creditore, ma anche con una possibile ricaduta sull’efficienza dell’apparato giudiziario: la moltiplicazione dei processi infatti provoca un effetto di inflazione con la conseguenza di confliggere con l’obiettivo costituzionalizzato della ragionevole durata del processo. Si tratta di principi, ricorda ora la Cassazione, che, anche se enunciati nell’ambito dei rapporti negoziali, possono trovare applicazione anche in altri casi come quello preso in esame dalla Corte, dove l’evento che ha provocato il danno è lo stesso, come identico è il soggetto che se ne è reso responsabile e diversi sono solo i danneggiati. Questi ultimi hanno poi agito in maniera unitaria nel processo presupposto (quello amministrativo), dimostrando così una evidente carenza di interesse alla diversificazione delle posizioni e hanno sostanzialmente tenuto la stessa condotta nella fase di richiesta dell’indennizzo agendo contemporaneamente con identico patrocinio legale. Gli stessi, con domande connesse per oggetto e titolo, hanno poi instaurato singolarmente procedimenti diversificati. Si tratta di una condotta che, sottolinea la Cassazione, è priva di «alcuna apprezzabile motivazione e incongrua rispetto alle rilevate modalità di gestione sostanzialmente unitaria delle comuni pretese». Una condotta che contrasta inoltre con «l’inderogabile dovere di solidarietà sociale che osta all’esercizio di un diritto con modalità tali da arrecare un danno ad altri soggetti che non sia inevitabile conseguenza di un interesse degno di tutela dell’agente». Ma l’elemento più forte è quello del conflitto con l’articolo 111 della Costituzione sulla ragionevole durata del processo, visto che la proliferazione « oggettivamente non necessaria» dei procedimenti incide negativamente sull’organizzazione giudiziaria e rischia di allungare i tempi di svolgimento dei giudizi.
L’abuso del processo si ripercuote così sulle spese legali che la Cassazione si guarda bene dal moltiplicare per dieci e liquida una sola volta, anticipando, in un certo senso, quanto potrebbe avvenire a pieno regime tra un anno.
Le misure sulla conciliazione, infatti, prevedono che si possa venire meno al principio della soccombenza e quindi le spese le possa pagare anche la parte vincente se ha rifiutato una proposta di intesa identica o molto vicina a quanto poi ottenuto in sede giudiziaria
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