Appalto per lavori di manutenzione dello stabile condominiale: responsabilità solidale dell’impresa, del proprietario e del soggetto incaricato della gestione dell’immobile – Cassazione, Sez. III civile Sentenza 13 aprile 2010, n. 8697

[:it]Questi i principi esposti da Cassazione, Sez. III civile Sentenza 13 aprile 2010, n. 8697, in accoglimento delle difese articolate dal nostro Studio:

Del danno patito da persona il cui appartamento sia stato svaligiato da ladri, introdottivisi attraverso ponteggi installati per il restauro del fabbricato e privi sia di illuminazione che di misure di sicurezza, possono essere chiamati a rispondere non solo l’impresa che ha realizzato i ponteggi stessi e il condominio, ma anche il soggetto (nel caso di specie, società per azioni) che abbia eventualmente delegato la gestione e la manutenzione dell’immobile.

Infatti, nel caso di appalto, oltre il dovere di custodia e controllo delle opere da eseguire il committente e detentore del bene resta obbligato, ai sensi dell’art. 2051 c.c., a vigilare non solo sulla corretta esecuzione delle opere appaltate, ma anche sulla regolare installazione del ponteggio.
Tale responsabilità non può poi essere esclusa in ragione della presenza di clausole del contratto di appalto che, mettendo a carico dell’appaltatore tutti gli oneri ed obblighi in questione, sollevano il committente da ogni responsabilità, anche nei confronti dei terzi, in quanto siffatte pattuizioni, se spiegano efficacia nei rapporti tra le parti contraenti, non fanno venir meno la responsabilità nei confronti dei terzi posta dalla legge a carico del custode.
Considerando quanto la giurisprudenza ormai impone, appare evidente che l’amministratore del condominio non debba guardare soltanto al D.lgs n. 81 sulla sicurezza dei lavoratori, ma ai propri e molto vasti obblighi di custodia.[:]

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