Art.155 c.c.: affido condiviso e “decisioni di maggior interesse”.

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Si legge nel terzo comma dell’art.155 c.c., applicabile nel caso di affido condiviso “la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente

Testualmente la norma sembra imporre la decisione congiunta solo per le “decisioni di maggiore interesse”; ma, contestualmente, prevede la possibilità dell’esercizio separato della potestà, unicamente per le “questioni di ordinaria amministrazione”; e quindi di esclusivo carattere patrimoniale.
Cioè a dire: – i genitori devono trovare un “previo accordo” non solo sulle decisioni, in senso stretto, “di maggior interesse“, ma su quasi tutto; salvo che sulla “ordinaria amministrazione” (allorché il giudice abbia stabilito l’esercizio separato della potestà).

Ergo al di fuori della ipotesi testualmente prevista per le “questioni di ordinaria amministrazione” non c’è spazio per un esercizio della potestà ad entrambi i genitori che non sia anche assolto di comune accordo, almeno implicitamente
Solo, in fatti, nel caso in cui i genitori trovino comuni linee educative e riescano a superino eventuali conflitti nell’interesse dei figli l’esercizio della potestà ad entrambi potrà dirsi davvero rispondente all’interesse della prole.

Per decisioni di maggiore interesse, è stata indicata dalla giurisprudenza, ad esempio: – la scelta della scuola da fare frequentare al figlio (Trib. Bologna 13 giugno 2007 e Trib. Napoli 27 febbraio 2007); – la scelta della residenza del figlio, potendo essendo la rilevante distanza  tra le residenze dei genitori un concreto ostacolo all’affidamento condiviso (Trib. Pisa 20 dicembre 2006; Trib. Minorenni Emilia Romagna 6 febbraio 2007; Corte di Appello Bologna 29 dicembre 2006; Trib. Rimini 21 ottobre 2006).
A chi dovesse ritenere, poi, che sovente non è semplice trovare l’accordo, non si può che ribattere che è vero e che, allo stato, l’unica soluzione è quella di rivolgersi al Giudice, eventualmente proponendo un ricorso ex art. 709 ter c.p.c.

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