Va revocato al figlio trentenne l’assegno di mantenimento se quest’ultimo non prova di non essere divenuto autosufficiente per circostanze a sé non addebitabili – Tribunale Bari 13 ottobre 2009

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Va accolta la domanda volta a conseguire la revoca dell’assegno di mantenimento stabilito in sede di divorzio per il figlio una volta raggiunto il trentesimo anno d’età, atteso che ricorrendo detta ipotesi, è il percettore dell’assegno a dover dimostrare, con inversione dell’ onere della prova, di non essere divenuto autosufficiente per circostanze a sé non addebitabili: – Tribunale  Bari  13 ottobre 2009

[:en]Va accolta la domanda volta a conseguire la revoca dell’assegno di mantenimento stabilito in sede di divorzio per il figlio una volta raggiunto il trentesimo anno d’età, atteso che ricorrendo detta ipotesi, è il percettore dell’assegno a dover dimostrare, con inversione dell’ onere della prova, di non essere divenuto autosufficiente per circostanze a sé non addebitabili: – Tribunale  Bari  13 ottobre 2009[:fr]Va accolta la domanda volta a conseguire la revoca dell’assegno di mantenimento stabilito in sede di divorzio per il figlio una volta raggiunto il trentesimo anno d’età, atteso che ricorrendo detta ipotesi, è il percettore dell’assegno a dover dimostrare, con inversione dell’ onere della prova, di non essere divenuto autosufficiente per circostanze a sé non addebitabili: – Tribunale  Bari  13 ottobre 2009[:es]Va accolta la domanda volta a conseguire la revoca dell’assegno di mantenimento stabilito in sede di divorzio per il figlio una volta raggiunto il trentesimo anno d’età, atteso che ricorrendo detta ipotesi, è il percettore dell’assegno a dover dimostrare, con inversione dell’ onere della prova, di non essere divenuto autosufficiente per circostanze a sé non addebitabili: – Tribunale  Bari  13 ottobre 2009[:]

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