Con la sentenza n. 40282 del 22 settembre 2021  la Cassazione fa chiarezza su una questione su cui si dibatte da tempo: quale contratto devono avere i figli per divenire autonomi?

Anche il contratto a termine segna l’ingresso nel mondo del lavoro.

In altri termini: se la retribuzione è adeguata e l’orizzonte non troppo ristretto, il piede messo nel mondo produttivo da parte dei figli è sufficiente a interrompere l’obbligo da parte del genitore di erogare l’assegno di mantenimento. Questo in quanto un contratto equo e duraturo permette di considerare chi lo sottoscrive come un soggetto autonomo economicamente.

È questa, in  sintesi, la decisione presa dalla Corte di Cassazione attraverso la sentenza numero 40282 del 22 settembre 2021 che pone un nuovo limite alla possibilità dei figli di ricevere l’assegno di mantenimento da parte dai genitori accogliendo il ricorso di un padre contro la decisione della Corte d’Appello di confermare l’assegno di mantenimento in favore dei suoi tre figli, tutti maggiorenni, che contestava, in particolare, il versamento in favore dell’unico tra i ragazzi non più studente, ma vincitore di un concorso come volontario al ministero della Difesa con contratto a tempo determinato e rinnovi superiori ad un anno. Per i giudici di legittimità tanto bastava, a fronte di uno stipendio di circa 1000 euro al mese, per consentire al padre di non versare più l’assegno.

Ad avviso della Corte di Cassazione, i giudici territoriali hanno sbagliato a confermare il mantenimento, valorizzando solo il carattere temporaneo dell’attività lavorativa, ignorando anche la retribuzione.
Lo svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, anche se prestata nell’ambito di un contratto a tempo determinato, può costituire “un elemento rappresentativo della capacità dell’interessato di procurarsi una adeguata fonte di reddito in maniera indipendente. Ai fini che qui interessano conta, infatti, l’inserimento del figlio in questione nel mondo del lavoro”.

Quanto al rischio che il contratto a tempo determinato non venga rinnovato, si tratta di un pericolo non troppo diverso dalla perdita del lavoro per altre cause che, come si sa, non fa rivivere l’assegno di mantenimento versato dai genitori.
“In tale prospettiva – chiariscono gli ermellini – “la possibile cessazione del rapporto lavorativo per la scadenza del termine e il mancato rinnovo del contratto non ha, a ben vedere, un significato diverso dalla perdita dell’occupazione generata da un contratto indeterminato o dal negativo andamento di un’attività intrapresa dal figlio stesso in proprio”. Evenienze che escludono la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento.

Avv. Maria Martignetti

La Grande Camera della Corte Europea dei diritti dell’uomo pronunciandosi su un caso relativo alla legittimità della decisione delle autorità della Repubblica Ceca che avevano, in un caso sanzionato con una multa il genitore di un minore e, negli altri, vietato alle famiglie l’accesso alla scuola d’infanzia (prescolare) per non aver sottoposto i figli minori alla vaccinazione obbligatoria, ha escluso che la previsione della vaccinazione infantile obbligatoria, imposta dalle autorità ceche, fosse contraria all’art. 8 della CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) nonché all’art. 9 Cedu (diritto alla libertà di pensiero di coscienza e di religione).

 

Il caso

La vicenda trae origine da un ricorso promosso da diversi cittadini di nazionalità ceca dinanzi alla Corte di Strasburgo, i quali denunciavano la violazione del rispetto alla vita privata e familiare (di cui all’art. 8 CEDU) e della loro libertà di opinione (art. 9 CEDU) conseguente all’obbligo imposto dalle autorità statali di vaccinare i propri figli minori contro nove malattie ben note alla scienza medica, tra le quali: difterite, il tetano, la pertosse, le infezioni da Haemophilus influenzae di tipo b, poliomielite, epatite B, morbillo, parotite, rosolia e – per i bambini con particolari indicazioni di salute – le infezioni da pneumococco.

Nel caso in esame, l’obbligo era previsto dalle disposizioni nazionali che non autorizzavano alcuna forma di coercizione fisica per l’adempimento vaccinale, ma l’inosservanza era sanzionata con una modesta sanzione economica, o con il divieto di accedere alla scuola dell’infanzia del minore per il quale non fosse stato adempiuto l’obbligo vaccinale senza valida ragione (ad esempio, il rischio clinico individuale al vaccino).

In particolare, i ricorrenti sostenevano che le predette conseguenze per loro del mancato rispetto dell’obbligo di vaccinazione erano incompatibili con il diritto al rispetto della loro vita privata ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione EDU[1] nonché con il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione di cui all’art. 9 della Convenzione EDU[2]. Con particolare riferimento alla richiesta da parte dei ricorrenti che venisse loro riconosciuto il diritto all’obiezione di coscienza secolare ai sensi dell’art. 9 CEDU, dai motivi addotti dagli stessi a supporto della loro richiesta, emergeva in maniera chiara che la loro contrarietà ai vaccini non era stata determinata dall’adesione a un particolare credo religioso, quanto piuttosto fosse il frutto di una convinzione personale interpretata come un imperativo della coscienza.

Nel decidere in merito a questa richiesta, la Corte Costituzionale ceca aveva affermato che in uno Stato laico la richiesta di un’obiezione di coscienza per motivi secolari deve essere valutata alla luce dei medesimi principi che regolano l’obiezione di coscienza per motivi religiosi. Trasferendo questo ragionamento alla materia delle vaccinazioni, la stessa giurisprudenza ha ammesso la possibilità che, in casi del tutto eccezionali, si prevedano eccezioni all’obbligo vaccinale a favore di persone che per motivi religiosi manifestino una contrarietà ad esso, e quindi pure a favore di coloro che, per convinzioni proprie, non intendano sottoporre se stessi o i propri figli alle vaccinazioni. Si tratterebbe, però, di casi assolutamente eccezionali, poiché non sarebbe possibile applicare l’esenzione a interi gruppi religiosi o a un numero indeterminato di persone che condividano tali convinzioni.

 

La decisione della CEDU

Con la decisione in commento, la Corte di Strasburgo richiamando la propria giurisprudenza in materia, che configura l’obbligo di subire un trattamento sanitario (quale è indubbiamente anche l’inoculazione di un vaccino) come una violazione dell’art. 8 Cedu, nonché con riguardo all’art. 9 Cedu come violazione della libera manifestazione del pensiero, coscienza e religione, ha tuttavia ritenuto che nel caso deciso non vi fossero la predette violazioni, sulla base del seguente argomentato e condivisibile ragionamento:

  • in primo luogo, lo Stato convenuto intendeva legittimamente garantire al contempo sia la salute dei vaccinati che dei non vaccinati attraverso il raggiungimento della c.d. “immunità di gregge” per contrastare le nove gravi malattie in questione. Nel caso in esame, inoltre, vi era la pressante esigenza sociale di rispondere alle preoccupazioni delle più alte autorità sanitarie per la diffusione delle suddette malattie, che con la vaccinazione si intendeva contrastare, così rispondendo alla diminuzione del tasso vaccinale tra i bambini;
  • in secondo luogo, la sanzione pecuniaria, prevista per la mancata vaccinazione senza valido motivo, fosse di modesta entità, e che lo sbarramento all’accesso della scuola dell’infanzia, seppur oggettivamente costituente un pregiudizio per il minore, era comunque di carattere transitorio tale da poter essere recuperato nei cicli successivi scolastici, risultando anch’esso quindi proporzionato all’esito del bilanciamento dei diritti coinvolti;
  • l’art. 9 Cedu non può essere interpretato come una garanzia assoluta del diritto di comportarsi nella sfera pubblica secondo le proprie convinzioni personali. In particolar modo, le leggi che prevedono l’obbligo vaccinale rispettano il criterio della neutralità, poiché le vaccinazioni obbligatorie sono tali per tutti, indipendentemente dalla fede religiosa professata o dalle convinzioni personali;

 

In conclusione

La Grande Camera, con la decisione in commento nel caso Vavricka ed altri c. Repubblica Ceca, ha quindi ritenuto:

  • che le misure contestate potevano essere considerate “necessarie in una società democratica”, riconoscendo, così, un ampio margine di apprezzamento agli Stati parte della Convezione, non sussistendo conseguentemente una violazione dell’articolo 8 della Convenzione;
  • che“le opinioni personali contrarie alle vaccinazioni non sono tali da costituire una convinzione o una credenza che abbia sufficiente forza, serietà, coesione e importanza tale da attrarre le garanzie previste dall’articolo 9”, confermando, dunque la legittimità delle legislazioni nazionali che impongano l’obbligo vaccinale come misura necessaria per la tutela della salute pubblica.

 

[1] Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare: 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

[2] Art. 9 Libertà di pensiero di coscienza e di religione: 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell’ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

 Articolo a cura della dott.ssa Michela Terella

[:it](Corte di Cassazione, ordinanza n. 20062 del 14 luglio 2021)

Quando una convivenza termina, la domanda più frequente è a quale dei due partner va la casa acquistata in comproprietà.

Se i conviventi non hanno figli (o se essi sono già adulti e non vivono più con i genitori) e dunque non si pone un problema di assegnazione dell’immobile, la casa in comproprietà dovrà essere divisa.

Se non si riesce a raggiungere un’intesa, l’unica strada percorribile è quella della divisione giudiziale dell’immobile. La domanda va proposta al giudice del tribunale del luogo in cui si trova l’immobile, senza limiti di tempo e anche da uno solo dei comproprietari.

Ebbene nell’ambito di un giudizio di divisione immobiliare, la Cassazione ha recentemente enunciato un principio innovativo con riferimento alla questione del rimborso delle rate di mutuo versate in eccedenza da un convivente rispetto all’altro.

La Suprema Corte, ribaltando la decisione del giudice di prime cure, ha infatti stabilito che se uno dei due ex conviventi aveva pagato con le sue risorse finanziarie alla banca le rate del mutuo per la casa in comproprietà di entrambi, ha diritto di recuperare la differenza versata in più rispetto al compagno, che deve partecipare in misura uguale all’estinzione del mutuo e, dunque, lo deve rimborsare per l’eccedenza.

Gli Ermellini hanno applicato il principio di «solidarietà passiva» nell’adempimento delle obbligazioni, in base al quale il debito «si divide nei rapporti interni tra condebitori in parti eguali; pertanto, il coobbligato che abbia pagato l’intero, è titolare, salvo prova contraria a carico dell’altro condebitore, del diritto di ripetere da quest’ultimo la metà di quanto pagato al comune creditore».

In contrasto con tale necessità – il tribunale di primo grado aveva ritenuto la convivenza, per se stessa quale elemento idoneo a giustificare il maggiore apporto per spirito di liberalità.

Secondo la Suprema Corte invece, in questo caso, non si può parlare di liberalità, o di donazione, perché il versamento è stato eseguito alla banca, cioè ad un soggetto estraneo, sia pure per ripagare un debito assunto in comune, come quello dell’acquisto della casa in cui convivere.

Infatti, ad avviso del Collegio di legittimità, si può ammettere che la prova possa essere data per presunzioni, ma deve trattarsi di presunzioni serie, in base a un rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso.

È da segnalare che questa soluzione della Corte di Cassazione è molto diversa da quella normalmente adottata per il rimborso delle spese per la casa, che rimangono addossate a chi le aveva sostenute anche quando si tratta di ristrutturazione dell’immobile.

Avv. Claudia Romano

"home sweet home" painting[:]

(Corte di Cassazione, ordinanza n. 11012 del 26 aprile 2021)

E’ un fatto noto che nel mondo, e in particolare negli Stati Uniti ed in Inghilterra, sempre più spesso i futuri sposi regolano convenzionalmente in via preventiva i loro rapporti patrimoniali e personali, in vista di un’eventuale crisi coniugale. Un modo difficile per dire una cosa semplice: se ci si mette d’accordo prima, si evita di litigare dopo.

E in Italia?

Dopo l’arresto del 2017, la Corte Suprema di Cassazione, è tornata nuovamente a occuparsi della dibattuta questione della liceità degli accordi prematrimoniali con la recente ordinanza n. 11012 del 26 aprile 2021 (in allegato).

Il giudizio traeva origine dalla proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 218/2016, con la quale il giudice del gravame aveva confermato la misura dell’assegno divorzile stabilito dal giudice di prime cure, sulla scorta dell’accordo intervenuto fra i coniugi in sede di separazione consensuale, teso alla disciplina dei rapporti economici del futuro divorzio.

Il ricorrente eccepiva, in particolare, la nullità per illeceità della causa dell’accordo concluso con la coniuge in sede di separazione consensuale, atteso che il diritto all’assegno divorzile, per la sua natura assistenziale, non è posizione soggettiva disponibile, di talché resta sottratto dal perimetro operativo riservato all’autonomia privata. Oltre a ciò, il ricorrente assumeva l’insussistenza del presupposto richiesto dall’art. 5 L. n. 898/1970 per la concessione dell’assegno divorzile, ovvero l’inadeguatezza dei mezzi in capo al coniuge beneficiario rispetto al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio.

In ordine a tali fatti, la Corte di Cassazione – tenuto conto delle attribuzioni patrimoniali intervenute in sede di separazione e del conseguente decremento reddituale del ricorrente, nonché dei precedenti arresti giurisprudenziali – accoglieva il ricorso, ritenendo l’accordo intervenuto in sede di separazione nullo per illeceità della causa, in quanto stipulato in violazione del principio fondamentale di indisponibilità dei diritti derivanti dal matrimonio di cui all’art. 160 c.c.

Con la pronuncia in scrutinio, dunque, i giudici di legittimità (ri)affermano, dunque, la radicale nullità degli accordi “in contemplation of divorce” per illeceità della causa, perché in contrasto con i principi di indisponibilità dello status di coniuge e dell’assegno di divorzio.

E’ una decisione che stupisce perché nel 2012 e nel 2014 la Corte aveva invece mostrato di volere aprire la strada alla validità dei patti in vista del divorzio, evidenziando come essi sono molto diffusi all’estero ove svolgono una «proficua funzione di deflazione delle controversie familiari e divorzili».

La Cassazione aveva allora riconosciuto che il proprio orientamento restrittivo viene criticato per non essere adeguato all’evoluzione della società e della stessa legge, ormai orientate «a riconoscere sempre più ampi spazi di autonomia ai coniugi nel determinare i propri rapporti economici, anche successivi alla crisi coniugale».

Detto ciò, è sicuramente auspicabile un intervento legislativo in materia di accordi prematrimoniali che – sulla base dell’esperienza degli ordinamenti più evoluti – possa fornire una disciplina coerente con le aspirazioni nutrite da quella parte della dottrina che attende un definitivo superamento della visione – tutt’ora dominante – dell’invalidità degli accordi “di tipo preventivo fra i coniugi sui rapporti patrimoniali successivi al divorzio”. Del resto, non può negarsi che l’iniziativa economica privata è libera (art. 41 Cost.), ma la legge svolge un ruolo fondamentale di supporto integrativo all’estrinsecazione dell’autonomia negoziale.

Avv. Claudia Romano

 

Come noto vi sono decisioni che i genitori, pur separati, devono continuare ad assumere insieme nell’interesse dei figli e che possono essere raggruppate nelle macro categorie della salute, dell’educazione scolastica e religiosa, della crescita personale e sociale.

Può succedere, tuttavia, che con riguardo a scelte importanti delle vita dei propri figli, la posizione dei genitori rimanga su piani distanti e diversi.

Questo può dipendere da molti fattori, quali la diversa educazione ricevuta, la soggettiva interpretazione delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, la difficoltà di accettare il punto di vista dell’altro e, non ultimo, una certa ostilità di fondo che sovente anima le coppie separate.

In questo caso, le decisioni si paralizzano e ai genitori non rimane che rivolgersi al Giudice.

Sotto il profilo strettamente procedurale, se il contrasto sia insorto tra genitori formalmente separati o divorziati, la domanda va ricondotta nell’ambito delle diposizioni riguardanti la “Soluzione delle controversie in caso di inadempienze o violazioni” dei provvedimenti del giudice (art. 709 ter c.p.c.)

Se, invece, il nucleo familiare (sposato o convivente) non sia ancora disgregato, va applicata la disciplina relativa ai “contrasti insorti nell’esercizio della responsabilità genitoriale” poiché si tratta di una norma che ha la espressa finalità di conservare l’unità familiare (art. 316 c.c.).

In altre parole, la formale separazione tra i genitori preclude l’applicazione della disciplina in tema di responsabilità genitoriale (applicabile nella fase non patologica del rapporto di coppia) e cede il passo ai provvedimenti previsti nel caso di inadempienze e violazioni da parte di coppie separate.

Quanto ai criteri che guidano la scelta del giudice, in linea di principio la giurisprudenza si orienta in favore della scuola pubblica sulla base dei canoni riconosciuti dall’ordinamento come idonei allo sviluppo culturale di qualsiasi soggetto minore residente sul territorio.

Le istituzione scolastiche pubbliche, infatti, sono espressione primaria e diretta del sistema nazionale di istruzione e del diritto alla istruzione riconosciuto dalla Costituzione.

In alcuni casi, da considerare eccezionali, e sempre nell’ottica di favorire l’interesse del figlio minore, i giudici autorizzano l’iscrizione alla scuola privata. Le ragioni – che devono essere valutate nel caso concreto – possono spaziare dalla necessità di preservare il valore della continuità scolastica al bisogno di far seguire il minore da insegnanti specializzati o in grado di rispondere meglio alle sue fragilità o difficoltà.

Sulla scia di questa giurisprudenza maggioritaria si pone un recente provvedimento del Tribunale Civile di Roma (decreto n. 33 del 4 gennaio 2021 pres. Ienzi, rel. Cambi) che ha evidenziato come “nell’ipotesi di contrasto tra i genitori in merito all’iscrizione a scuola del figlio minore, deve essere privilegiata l’istruzione pubblica”.

“La scelta dell’istituto scolastico – prosegue il Collegio – è da considerare scelta di maggiore rilevanza per il figlio e, dunque, qualora i genitori non riescano a dirimere il conflitto in merito alla scelta tra la scuola pubblica e la scuola privata, il Tribunale può indicare solo la scuola pubblica, dovendosi ritenere l’istruzione pubblica quella cui i minori devono accedere anche obbligatoriamente fino al sedicesimo anno di età. Tale conclusione si desume dalla struttura dell’ordinamento scolastico gratuito e universale solo con riferimento alla scuola pubblica, atteso che la scuola privata impone il pagamento di rette e soprattutto l’adesione a specifici orientamenti non solo didattici ma anche di impostazione religiosa ovvero educativa che possono non essere condivisi dai genitori e rispetto ai quali il Tribunale investito della scelta non può esprimere preferenze attenendo tali opzioni a scelte personalissime rimesse al solo consenso dei genitori”.

In questo quadro che valenza ha la volontà del figlio?

La giurisprudenza, infatti, è unanime nel ritenere che la volontà dei figli minori di età, seppure sia importante, non è determinante, poiché tale scelta è da rimettere esclusivamente ai genitori.

Vanno segnalati però sempre più casi in cui, a parità di piano formativo, al centro della decisione del Giudice viene posta la preferenza del figlio minore, ancorché infradodicenne

Con una recentissima pronuncia il Tribunale di Verona (decreto del 6 aprile 2021) ha ad esempio preferito la scuola pubblica alla privata proprio per il rilievo attribuito ad alcuni elementi concreti acquisiti attraverso l’audizione di un minore infradodicenne.

Questi, ascoltato dal giudice delegato senza la presenza dei genitori, aveva infatti saputo esprimere con naturalezza la propria preferenza quest’ultima tipologia di istituto, rispetto a quella privata scelta dalla madre, avuto riguardo alla possibilità per lo stesso di mantenere rapporti continuativi con una parte dei propri compagni di scuola primaria, con i quali ha mostrato una buona sintonia. Il minore aveva inoltre evidenziato l’opportunità di poter andare a scuola da solo segno di naturale e comprensibile desiderio di progressiva autonomia che il collegio ha ritenuto di accogliere e promuovere.

Avv. Claudia Romano

Il matrimonio si fonda sul principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi con i limiti che la legge stabilisce per garantire l’unità familiare. Il marito e la moglie, a differenza che in passato, hanno, infatti, gli stessi diritti, che dovrebbero esercitare congiuntamente e di comune accordo, e gli stessi reciproci doveri sanciti dall’art. 143 del nostro codice civile: alla fedeltà, all’assistenza, alla collaborazione e alla coabitazione.

Come visto, la legge parla di doveri dei coniugi e non già di doveri della moglie verso il marito o di doveri del marito verso la moglie. I doveri, così come i diritti, sono quindi senza senso, anche laddove le convenzioni sociali e i retaggi culturali hanno radicato alcuni usi in capo all’uno o all’altro coniuge. Non ci si può neanche richiamare alle consuetudini per imporre a un coniuge determinati comportamenti.

I doveri sono intercambiabili, anche laddove uno dei due si sia sempre occupato di determinati aspetti del matrimonio.

In particolare, il dovere reciproco alla collaborazione rappresenta il dovere di contribuire al cosiddetto ménage familiare, a tutto quello che serve per lo svolgimento organizzativo della vita della famiglia e nell’interesse della stessa. Con esso si tende a sottolineare, da un lato, che la gestione della famiglia deve essere il frutto di consultazione e dialogo continuo tra i coniugi; dall’altro, che questi devono essere pronti a sacrificare i propri interessi individuali per quelli della famiglia.

Entrambi i coniugi vi sono tenuti tenendo in considerazione le loro sostanze e la loro capacità di lavoro professionale e casalingo.

In questo quadro giuridico si inserisce una recentissima sentenza della Prima Sezione del Tribunale Civile di Foggia (sentenza numero 40282 del 22 settembre 2021) il quale ha rigettato le richieste di addebito presentate da entrambi i coniugi.

In particolare il marito, a fondamento della sua pretesa, aveva dedotto che la moglie aveva mostrato «un contegno di disinteresse e indifferenza per il partner teso a violare gli obblighi coniugali della collaborazione e della contribuzione nell’interesse della famiglia, nonché l’assistenza materiale e morale. Tali comportamenti manifestati nel rifiuto di predisporre piatti caldi, piuttosto che lavare gli indumenti personali…».

Sul punto, le prove sono consistite in dichiarazioni dei testi che hanno assunto che l’uomo provvedeva a fare la spesa e andava a consumare la colazione a casa della madre presso la quale indossava gli abiti da lavoro che la stessa provvedeva poi a lavare.

Secondo il Tribunale invece le circostanze acquisite in giudizio dovevano ritenersi del tutto «generiche» e non consentivano di attribuire alla donna una «trasgressione degli elementari doveri di collaborazione tale da giudicarla colpevole di un sostanziale abbandono del nucleo famigliare, atteso che ciò che è emerso, al più, è che talora il marito faceva la spesa o che il ricorrente soleva far lavare gli abiti da lavoro dalla madre, circostanza questa giustificata dalla moglie con l’esigenza di non contaminare gli indumenti del figlio minore».

Insomma, secondo il Tribunale, il dovere di collaborazione esiste a prescindere dal fatto che uno dei coniugi non lavori e abbia teoricamente più tempo da dedicare alla gestione della casa e dei figli.

E ciò in quanto «a seguito della riforma del diritto di famiglia (operata con la legge 19 maggio 1975, n. 151) a seguito del matrimonio i coniugi assumono gli stessi diritti e gli stessi doveri, sono tenuti all’obbligo reciproco di fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia ed alla coabitazione, insomma sono posti su un piano del tutto paritario. Non è quindi previsto che su un coniuge siano addossati tutti i compiti di cura della casa e della prole, poiché entrambi sono tenuti a svolgere le stesse mansioni, e ciò anche nell’ipotesi in cui uno solo di essi lavori, poiché non sarebbe ammissibile una situazione di sottomissione dell’altro a svolgere lavori di mera cura dell’ordine domestico, al quale sono peraltro tenuti anche i figli, nell’ottica di una educazione responsabile».

Avv. Claudia Romano

Il padre separato che quando il figlio compie diciott’anni comincia a versare l’assegno di mantenimento a lui direttamente senza la sentenza di un giudice che modifichi le condizioni stabilite in precedenza, rischia di dover ripetere il pagamento. E ciò benché siano d’accordo il figlio e, per ipotesi, anche la madre convivente e l’interessato spenda effettivamente quei soldi per mantenersi.

Lo ha sancito di recente la Suprema Corte, con la recente ordinanza 13 aprile 2021 n. 9700.

Il padre aveva lamentato la violazione degli artt. 155 quinquies e 337 septies c.c., sostenendo che l’obbligo di versamento dell’assegno di mantenimento del figlio, contenuto in una sentenza di separazione, potesse essere modificato per concorde volontà delle parti, senza bisogno di un provvedimento giurisdizionale e che il titolare del credito di mantenimento fosse il figlio, una volta divenuto maggiorenne.

Tale motivo è stato ritenuto infondato dalla Suprema Corte in quanto fondato su un duplice ed erroneo presupposto interpretativo, e cioè che:

  1. a) sia consentito al creditore ed al debitore dell’assegno di mantenimento modificare le statuizioni contenute nella sentenza di separazione;
  2. b) tale facoltà sia confermata dalle previsioni dell’art. 337 septies c.c., comma 1.

Ed infatti, secondo la Corte «la determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli, da parte del coniuge separato, risponde ad un superiore interesse di quelli, interesse che non è disponibile dalle parti. Sicchè, una volta stabilito nel provvedimento giudiziale chi debba essere il debitore, e chi il creditore di quella obbligazione, tale provvedimento non è suscettibile di essere posto nel nulla per effetto di un successivo accordo tra i soggetti obbligati».

È vero, in astratto, ci potrebbe essere un’indicazione di pagamento, ma essa non muterebbe la persona del creditore (d’altro canto nel giudizio in esame aveva mai dedotto la violazione dell’art. 1188 c.c., né aveva mai allegato in punto di fatto che la propria ex moglie avesse indicato nel figlio il destinatario del pagamento ai sensi della norma da ultimo citata).

Quanto alla seconda allegazione del ricorrente, la Corte ha rilevato che l’art. 337 septies c.c., comma 1, a differenza di quanto sostenuto dal padre, stabilisce che “il giudice” può disporre il pagamento di un assegno ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente, e che in tal caso (cioè quando il giudice lo abbia disposto) l’assegno è versato direttamente all’avente diritto.

La norma dunque non consente dubbi sul fatto che il pagamento dell’assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, invece che al genitore convivente, non è una facoltà dell’obbligato, ma può essere solo il frutto di una decisione giudiziaria.

Sulla base di tali considerazioni la Cassazione ha dunque rigettato il ricorso del padre, e compensando però integramente le spese di lite tra le parti, in considerazione della novità della questione.

Avv. Claudia Romano

Il matrimonio religioso cattolico, teoricamente, dovrebbe durare per sempre.

A dirlo sono non solo i principi della Chiesa ma anche il Canone 105 del vigente Codex Juris Canonici, ove si legge che “Il patto matrimoniale con cui l’uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunione di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi ed alla procreazione ed educazione della prole, è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento tra i battezzati“.

Nonostante ciò far dichiarare nullo il matrimonio religioso celebrato secondo il rito cattolico è possibile, al ricorrere di specifici motivi. In particolare, le cause che possono giustificare un tale procedimento possono essere ricondotte a tre categorie: vizi del consenso, impedimenti e difetto di forma canonica.

Per poter far sì che il matrimonio sia dichiarato giuridicamente nullo dalla Chiesa, i coniugi devono rivolgersi alla Sacra Rota competente per territorio.

La sentenza di nullità matrimoniale emessa dai Tribunali della Chiesa non viene riconosciuta automaticamente dallo Stato Italiano ma, ottenuto il decreto di esecutività del Superiore organo ecclesiastico di controllo, su domanda di una o entrambe le parti se ne può richiedere il riconoscimento con un procedimento di delibazione presso la competente Corte d’Appello.

E’ pertanto possibile che, come nel caso in esame, che il procedimento volto alla dichiarazione di nullità del matrimonio da parte dei Tribunali della Chiesa e il procedimento civile di divorzio coesistano.

Rispetto a questa possibilità, le Sezioni Unite della Cassazione sono state chiamate a dirimere un contrasto sorto in giurisprudenza, stabilendo se la sentenza di divorzio possa considerarsi idonea a paralizzare gli effetti della nullità del matrimonio, dichiarata con sentenza ecclesiastica successivamente delibata dalla corte d’appello.

Con la sentenza 9004 del 31 marzo 2021 le Sezioni Unite, nel risolvere la questione, hanno evidenziato che tra il giudizio di nullità del matrimonio e quello di cessazione degli effetti civili non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità, tale da imporre la sospensione del secondo a causa della pendenza del primo, trattandosi di procedimenti autonomi, non solo destinati a sfociare in decisioni di diversa natura ma aventi anche finalità e presupposti differenti.

Ne consegue, hanno proseguito le sezioni unite, che è proprio questa riscontrata diversità tra la sentenza di nullità e quella di divorzio, a giustificare, oltre al riconoscimento della possibilità di una coesistenza tra le due pronunce, nel caso in cui la delibazione della sentenza ecclesiastica intervenga dopo il passaggio in giudicato di quella di divorzio, l’affermazione dell’inidoneità della prima a impedire, nel caso in cui lo scioglimento del vincolo abbia luogo disgiuntamente dalla determinazione delle conseguenze economiche, la prosecuzione del giudizio civile ai fini dell’accertamento della liquidazione dell’assegno divorzile.

Il fondamento dell’obbligo di corrispondere l’assegno, infatti, deve essere individuato nella constatazione dell’intervenuta dissoluzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e dell’impossibilità di ricostituirla, nonché della necessità di un riequilibrio tra le condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, da realizzarsi attraverso il riconoscimento di un contributo economico. E la pronuncia, una volta divenuta definitiva, non resta travolta dal successivo riconoscimento dell’efficacia della sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità del matrimonio, la quale ha un oggetto diverso.

Pertanto, ha concluso la Cassazione, la questione deve essere risolta mediante l’enunciazione del principio di diritto secondo cui “in tema di divorzio, il riconoscimento dell’efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili ma prima che sia divenuta definitiva la decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio civile avente a oggetto lo scioglimento del vincolo coniugale, il quale può dunque proseguire ai fini dell’accertamento della spettanza e della liquidazione dell’assegno divorzile”.

Avv. Claudia Romano

Le Sezioni Unite sono state chiamata a stabilire se “instaurata la convivenza di fatto, definita all’esito di un accertamento pieno su stabilità e durata della nuova formazione sociale, il diritto dell’ex coniuge, sperequato nella posizione economica, all’assegno divorzile si estingua comunque per un meccanismo ispirato ad automatismo, nella parte in cui prescinde di vagliare le finalità proprie dell’assegno, o se siano invece praticabili altre scelte interpretative che, guidate dalla obiettiva valorizzazione del contributo dato all’avente diritto al patrimonio della famiglia e dell’altro coniuge, sostengano dell’assegno divorzile, negli effetti compensativi suoi propri, la perdurante affermazione, anche, se del caso, per una modulazione da individuarsi nel contesto sociale di riferimento”.

La Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 28995 del 17/12/2020, ha rinviato gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite Civili, sollecitandone l’intervento al fine di dipanare una questione di particolare importanza: stabilire se l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, faccia venire meno in maniera automatica il diritto all’assegno divorzile di cui all’art. 5 c. 6 L. 898/1970 a carico dell’altro coniuge, ovvero al contrario se ne possa affermare la perduranza, valorizzando il contributo dato dall’avente diritto al patrimonio della famiglia e dell’altro coniuge, nel diverso contesto sociale di riferimento.

La questione sollevata, a parere del remittente, rientra tra quelle di particolare importanza, poiché pone l’occasione di “rimeditare” sull’indirizzo recentemente formatosi nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6855/15, Cass. n. 2466/16 e Cass. n. 22604/20), non totalmente condiviso dal Collegio che, al pari di quanto accade in caso di nuove nozze, ritiene che si determini l’estinzione automatica del diritto all’assegno di divorzio e senza alcuna valutazione discrezionale da parte del giudice, una volta accertata la costituzione di una nuova famiglia di fatto, ormai riconosciuta e tutelata al pari della famiglia matrimoniale tra le formazioni sociali di cui all’art. 2 Cost.

Il ricorso alla Corte di Cassazione è stato proposto avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia, che esprimendosi nel senso che “la semplice convivenza more uxorio con altra persona provochi, senza alcuna valutazione discrezionale del giudice, l’immediata soppressione dell’assegno divorzile“, aveva respinto la domanda dell’ex moglie di riconoscimento di detto assegno, avendo costei instaurato una stabile convivenza con un nuovo compagno, da cui aveva avuto una figlia.

Nel caso in esame ricorrente, nei nove anni di matrimonio, aveva rinunciato ad un’attività professionale o comunque lavorativa, per dedicarsi interamente ai figli; viceversa il marito aveva potuto realizzarsi ed era divenuto amministratore e proprietario di una prestigiosa impresa operante nel settore calzaturiero, con un fatturato all’estero pari a qualche milione di euro. Non più in età per poter reperire attività lavorativa, quest’ultima aveva vissuto e viveva con i figli dell’assegno divorzile e l’attuale compagno percepiva un reddito lavorativo di circa mille euro mensili.

Il rimettente, valorizzando la funzione retributivo-compensativa dell’assegno, dubita della possibilità di fare applicazione del sopra citato consolidato orientamento che impone l’estinzione dell’assegno una volta accertata una sopravvenuta stabile convivenza di fatto, senza possibilità per il giudicante di ponderare i redditi dei coniugi al fine di stabilire, comunque, un eventuale assegno divorzile; l’indicato automatismo, risultando di contrasto con la lettera della norma, andrebbe riferito al solo e diverso caso delle nuove nozze.

Avv. Luigi Romano

L’art. 151, comma 2, del codice civile prevede l’addebito della separazione per colpa, cioè la possibilità che l’allontanamento dei coniugi sia addebitato a colui o colei che abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio. Tali doveri sono individuati nell’art. 143 del codice civile, in particolare: dovere di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia e coabitazione.
I presupposti per una pronuncia di separazione con addebito sono: la richiesta in tal senso di uno dei coniugi, la violazione di uno dei doveri matrimoniali indicati nell’art. 143 c.c. e il nesso di causalità tra una tale violazione e la crisi coniugale.
Nello specifico, infatti, per la declaratoria di addebito nel giudizio di separazione, il giudice conduce un’indagine sull’intollerabilità della convivenza effettuando una valutazione di carattere globale e comparando le condotte assunte da entrambi i coniugi. In altri termini, ogni opportuno riscontro o valutazione giudiziaria non potrà fondarsi esclusivamente sul comportamento adottato dal coniuge “trasgressore”, poiché soltanto dalla predetta complessiva valutazione potrà evincersi la rilevanza ed il peso reale che le rispettive condotte hanno avuto nella crisi coniugale.
Quindi, a titolo esemplificativo, non è automatico che l’addebito della separazione sia conseguenza necessaria nelle ipotesi di tradimento, come è invece accaduto nella vicenda recentemente decisa dalla Corte di Cassazione con la pronuncia in oggetto.
Con l’ordinanza n. 3879/2021 (sotto allegata) la Suprema Corte ha giudicato corretta e insindacabile, anche dal punto di vista della valutazione delle prove, la sentenza della Corte d’Appello che ha confermato la decisione di addebito della separazione in capo ad un marito, responsabile di aver intrattenuto incontri online a pagamento con altre donne.
Nello specifico, la moglie aveva documentato in giudizio una molteplicità di elementi che hanno convinto i giudici di merito, perché rappresentavano validi indizi dell’avvenuta infedeltà: si trattava di sms, di fotografie e, soprattutto, di ricevute di «pagamenti per siti di incontri online con donne».
Al riguardo, la versione sostenuta dal marito, che negava le sue presunte infedeltà e respingeva la richiesta di addebito della separazione, è stata ritenuta «inverosimile» tanto dai giudici di merito quanto dalla Suprema Corte con conseguente conferma dell’addebito della separazione a suo carico.
A questo punto è opportuno soffermarsi sulle conseguenze di una pronuncia di addebito, le quali coinvolgono in particolar modo l’ambito patrimoniale del coniuge tacciato di “colpevolezza”.
L’effetto primario dell’addebito infatti è certamente rinvenibile nella perdita, da parte del coniuge che lo subisce, del diritto all’assegno di mantenimento.
Ciononostante è importante chiarire che l’eventuale declaratoria di addebito in capo al coniuge trasgressore non impedirà a quest’ultimo, ricorrendone i presupposti di legge, di godere del diritto agli “alimenti” nei confronti dell’altro coniuge.
Giova infatti ricordare che, mentre l’assegno di mantenimento persegue lo scopo di garantire, al coniuge che ne beneficia, il godimento e la conservazione delle medesime condizioni economiche esistenti durante il corso del matrimonio, l’assegno alimentare viene riconosciuto invece al fine di consentire al coniuge economicamente più debole i mezzi necessari e sufficienti per far fronte alle esigenze economiche legate al soddisfacimento dei propri bisogni primari.
Di notevole rilevanza sono poi gli effetti della pronuncia di addebito della separazione in ambito successorio.
Il coniuge separato con addebito perde infatti i diritti di successione inerenti allo stato coniugale, conservando tuttavia soltanto il diritto ad un assegno vitalizio qualora, all’apertura della successione dell’altro coniuge, egli già godeva dell’assegno alimentare a carico di quest’ultimo.
Ulteriore effetto dell’addebito della separazione lo si rinviene in tema di prestazioni previdenziali riconosciute al coniuge defunto, quali ad esempio il diritto alla pensione di reversibilità ed altre indennità previste dalla legge.
Mentre infatti al coniuge separato “senza addebito” spetterà certamente il diritto a tali prestazioni previdenziali, il coniuge separato “con addebito” conserverà ugualmente il diritto a percepire dette corresponsioni soltanto sul presupposto dell’effettivo godimento, in vita dell’altro coniuge, dell’assegno alimentare.
Infine, preme sottolineare che l’eventuale pronuncia di addebito non condiziona in alcun modo l’adozione di provvedimenti da parte dell’autorità giudiziaria sull’affidamento dei figli. L’interesse morale e materiale di questi ultimi è infatti del tutto disancorato dall’accertamento sulla responsabilità in ordine alla separazione e alla consequenziale declaratoria di addebito.
Tuttavia qualora si dimostri che l’atteggiamento del coniuge colpevole possa esercitare una qualche influenza negativa sull’educazione e sulla morale dei figli, la pronuncia di addebito non sarebbe sgombra da interferenze rispetto ai provvedimenti di affidamento dei figli stessi.
Avv. Claudia Romano