[:it](Cass. civ., sez. III, sent. 23 dicembre 2020, n. 29469)

Il paziente ha sempre diritto di rifiutare le cure mediche che gli vengono somministrate, anche quando tale rifiuto possa causarne la morte.

Tale principio, ormai radicato nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. 23676/2008), ha comunque un limite: il dissenso alle cure mediche, per essere valido ed esonerare così il medico dal potere-dovere di intervenire, deve essere espresso, inequivoco ed attuale: non è sufficiente, dunque, una generica manifestazione di dissenso formulata “ex ante” ed in un momento in cui il paziente non era in pericolo di vita, ma è necessario che il dissenso sia manifestato ex post, ovvero dopo che il paziente sia stato pienamente informato sulla gravità della propria situazione e sui rischi derivanti dal rifiuto delle cure.

Sulla base di tale principio, con l’ordinanza in oggetto, è stato riconosciuto il diritto di un paziente, testimone di Geova, di rifiutare la terapia trasfusionale anche in presenza precedente consenso al trattamento sanitario.

La pronuncia è scaturita dal ricorso di una donna, Testimone di Geova, che aveva agito in giudizio per chiedere il risarcimento danni e la restituzione di quanto corrisposto per l’opera professionale dei medici. In particolare, la domanda è sorta in quanto, in occasione del parto effettuato con taglio cesareo, a seguito di un’emorragia erano state eseguite trasfusioni di sangue, nonostante la contrarietà manifestata dalla donna.

Nei primi due gradi di giudizio, Tribunale e Corte d’Appello avevano ritenuto che non vi fosse stato un espresso, inequivoco e attuale dissenso all’emotrasfusione e ciò poiché, l’accettazione dell’intervento di laparotomia esplorativa, implicava – secondo i giudici di merito – l’accettazione di tutte le sue fasi, ivi compresa la necessità di trasfusioni in caso di pericolo di vita.

La Suprema Corte ha invece ritenuto che la paziente aveva il diritto di rifiutare l’emotrasfusione anche con dichiarazione formulata prima del trattamento sanitario e che l’accettazione dell’intervento di laparotomia esplorativa non avesse implicato anche l’accettazione dell’emotrasfusione.

La Suprema Corte ha dunque fissato il seguente principio di diritto: «Il paziente Testimone di Geova, che fa valere il diritto di autodeterminazione in materia di trattamento sanitario, a tutela della libertà di professare la propria fede religiosa, ha il diritto di rifiutare l’emotrasfusione pur avendo prestato il consenso al diverso trattamento che abbia successivamente richiesto la trasfusione, anche con dichiarazione formulata prima del trattamento medesimo, purché dalla stessa emerga in modo inequivoco la volontà di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita».

La pronuncia impugnata è stata pertanto annullata con rinvio alla Corte d’ Appello di Milano.

Quanto alla responsabilità dei sanitari, dato uno sguardo a quanto stabilito dalla Legge n. 219/2017, la sentenza chiarisce che «la posizione del medico non è esente da garanzie in circostanze come quella del caso di specie».

In pratica, «prestare il consenso a un intervento chirurgico, al quale è consustanziale il rischio emorragico, con l’inequivoca manifestazione di dissenso all’esecuzione di trasfusione di sangue ove il detto rischio si avveri, significa esigere dal medico un trattamento sanitario contrario, oltre che alle buone pratiche clinico-assistenziali, anche alla deontologica professionale». Dunque, spiega la Cassazione, a fronte di tale determinazione del paziente, il medico non ha obblighi professionali.

Avv. Claudia Romano

 

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[:it]Two hand exchanging twenty jordanian dinars

Il caso

Con sentenza del 4 dicembre 1987, il Tribunale di Taranto dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ponendo a carico del padre il versamento di un contributo al mantenimento delle due figlie sino al termine degli studi universitari.

Nonostante le due figlie della coppia avessero conseguito la laurea e si fossero altresì sposate, rispettivamente nel 1994 e nel 1998, l’ex moglie notificava all’ex marito, in data 3 maggio 2006, un precetto di pagamento per il pagamento del mantenimento relativo agli ultimi 5 anni.

L’ex marito versava spontaneamente l’importo precettato, promuovendo successivamente un giudizio volto alla restituzione di quanto pagato, chiedendo in subordine il risarcimento del danno per appropriazione indebita.

I giudizi di primo e secondo grado

Il Giudice di prime cure, rigettava la domanda restitutoria, accogliendo, di contro, quella subordinata.

La pronuncia veniva impugnata da ambedue i coniugi.

La Corte d’Appello di Lecce, pronunciandosi sui due gravami:

  • rigettava quello del marito, ritenendo infondata la pretesa restitutoria “…sul presupposto che il suo obbligo contributivo fosse venuto meno solo con il provvedimento del Tribunale del 2 maggio 2007 che ne aveva decretato la cessazione a decorrere dal 13 ottobre 2006”;
  • accoglieva, di contro, quello della moglie e rigettava la domanda risarcitoria del marito “…escludendo l’ipotizzata appropriazione indebita sia perché la (moglie) aveva percepito le somme in forza di un titolo giudiziale, sia perché l’ipotizzato danno era riconducibile al comportamento inerte dello stesso (marito) il quale solo nell’ottobre 2006 si era attivato per la modifica delle statuizioni patrimoniali inerenti al divorzio”.

Il ricorso per Cassazione

Avverso detta sentenza ricorreva sino in Cassazione l’ex marito, dolendosi dell’esclusione del carattere indebito, ai sensi dell’art. 2033 c.c., del pagamento “essendo il vincolo obbligatorio, cioè la causa giustificativa del pagamento stesso, cessato quanto meno dal 1994 al 1998”.

Gli ermellini accolgono il ricorso del marito, offrendo i seguenti condivisibili chiarimenti:

  • sulla base dell’accordo raggiunto dai genitori in sede di divorzio, l’obbligo di mantenimento delle figlie da parte del padre era venuto meno a seguito del conseguimento del diploma di laurea;
  • la circostanza che il procedimento di revisione delle condizioni di divorzio sia stato introdotto dall’ex marito solo successivamente, “…non impedisce la proposizione dell’azione restitutoria delle somme corrisposte indebitamente, a norma dell’art. 2033 c.c. che ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa”;
  • “…l’irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all’ex coniuge si giustifica solo ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare, che non ricorre ove ne abbiano beneficiato figli maggiorenni ormai indipendenti economicamente in un periodo in cui era noto il rischio restitutorio” (in senso conforme Cass. civ. n°11489/2014).

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(Cassazione Civile ordinanza n. 28723 del 16 dicembre 2020)

L’evoluzione del diritto di famiglia, allo stato dell’arte, si deve ancora occupare della portata e dei confini entro i quali circoscrivere il concetto di bigenitorialità, introdotto dalla legge n. 54 del 2006.

In cosa consiste il principio di bigenitorialità?

Il principio di bigenitorialità è il principio etico in base al quale un bambino ha una legittima aspirazione, vale a dire, un legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile e tendenzialmente paritetico con entrambi i genitori, anche se gli stessi siano separati o divorziati.

Questo diritto si basa, in questa impostazione, sul fatto che essere genitori è un impegno che si prende nei confronti dei figli e non dell’altro genitore, per il quale non può e non deve essere condizionato da un’eventuale separazione e su questo diritto non si può fare ricadere la responsabilità di scelte separative dei genitori.

In altre parole la bigenitorialità non implica che si trascorra uguale tempo con entrambi i genitori, ma significa partecipazione attiva da parte di entrambi i genitori nel progetto educativo, di crescita, di assistenza della prole, in modo da creare un rapporto equilibrato che in nessun modo risenta dell’evento della separazione.

Il principio di bigenitorialità, in presenza di separazione e di divorzio dei coniugi, si trasforma nel dovere del giudice di preferire sempre l’affido condiviso della prole anziché quello esclusivo.

Il compito dell’organo giudicante diventa particolarmente difficile quando sul piano pratico si verifica l’esistenza di una situazione di conflitto tra i genitori, alimentata da una competitività esasperata, tesa a distorcere le finalità dell’istituto attraverso sopraffazioni di carattere egoistico idonee a sacrificare le aspirazioni di esistenza dei figli.

In un simile contesto si pone un’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, con ordinanza n. 28723 del 2020), con la quale la Corte ha affermato che gli atteggiamenti ostruzionistici di un genitore che ostacolano il rapporto padre-figlio ledono il diritto alla bigenitorialità del minore e possono comportare una decadenza dalla responsabilità genitoriale.

La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un padre innanzi al Tribunale per i Minorenni di Firenze affinchè fosse dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre del figlio minore in comune e l’allontanamento di quest’ultimo dall’abitazione materna.

Ciò in quanto la stessa ostacolava i rapporti padre-figlio, generando una situazione di alienazione parentale (cd. PAS, Parental Alienation Syndrome).

Il Tribunale rigettava, tuttavia, le richieste, inducendo l’uomo ad impugnare tale decisione davanti alla Corte d’Appello. Ma anche in questa sede, l’uomo vedeva rigettate le sue domande.

Il padre proponeva dunque ricorso per Cassazione, lamentando – in particolare – l’erroneità della decisione della Corte d’appello, che si era focalizzata sull’incapacità del padre di relazionarsi con il figlio senza prendere in considerazione i comportamenti posti in essere dalla madre per allontanare la figura paterna dal figlio.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza in oggetto ha invece accolto i motivi principali del ricorso di un padre, ribadendo l’importanza della tutela del diritto dei minori alla bigenitorialità, da intendersi, come più volte interpretato dalla giurisprudenza della Corte Edu, anche come rigoroso controllo, delle autorità giudiziali nazionali, sulle restrizioni supplementari, ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori.

Avv. Claudia Romano

Man woman and girl walking near trees[:]

[:it]White christmas bauble and turned-on string lights on christmas tree

Gentili Clienti,

lo Studio Legale Martignetti – Romano rende noto che resterà chiuso durante le vacanze natalizie:

– da giovedì 24 dicembre 2020 (a partire dalle ore 13:30) a domenica 27 dicembre 2020;

– venerdi 1° gennaio 2021;

– mercoledi 6 gennaio 2021

Per urgenze vi invitiamo a contattarci ai seguenti recapiti:

– avv. Maria Martignetti 339/119.57.27;

– avv. Luigi Romano 333/444.67.07;

– avv. Claudia Romano 345/92.36.551.

Con l’occasione auguriamo ai nostri clienti e ai loro familiari l’augurio di un sereno Natale e di un felice anno nuovo.

avv. Luigi Romano       avv. Maria Martignetti            avv. Claudia Romano    avv. Marzia Capomagi                       p. avv. Michela Terella           dott. Marco Rossi     dott.ssa Nikoleta Kollarova

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[:it](Cass. Civ., Sez. I, Ord., 11 dicembre 2020, n. 28330)

L’azione di riconoscimento di paternità (articolo 269 c.c.) è un’azione attribuita al figlio naturale nei confronti del presunto genitore, volta ad ottenere un provvedimento giudiziale che produca gli stessi effetti del riconoscimento.

L’oggetto dell’accertamento è il dato biologico della procreazione e la paternità può essere provata con ogni mezzo.

Tale prova sarà, essenzialmente, per presunzioni, essendo in pratica quasi impossibile fornire la diretta dimostrazione di un fatto intimo e riservato come il concepimento ad opera del preteso padre.

Grande importanza, ormai, viene riconosciuta alle prove ematologiche e genetiche, che permettono di individuare la paternità con un’attendibilità superiore al 99,9%.

La parte – che può essere anche un parente (pure collaterale) del preteso genitore ormai defunto – resta libera di sottrarsi ai prelievi necessari per l’esperimento probatorio ma dalle motivazioni di tale rifiuto il giudice potrà trarre un elemento di prova, il quale, sebbene di valore indiziario, quasi sempre supporterà, anche da solo, adeguatamente la dichiarazione di paternità (o maternità) naturale.

In particolare, la Suprema Corte ha più volte ribadito che «nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il rifiuto ingiustificato del padre di sottoporsi agli esami ematologici può essere liberamente valutato dal giudice, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., comma 2, anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra le parti, non derivando da ciò nè una restrizione della libertà personale del preteso padre, che conserva piena facoltà di determinazione in merito all’assoggettamento o meno ai prelievi, nè una violazione del diritto alla riservatezza, essendo rivolto l’uso dei dati nell’ambito del giudizio solo a fini di giustizia, mentre il sanitario, chiamato a compiere l’accertamento, è tenuto al segreto professionale ed al rispetto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personal» (Cass. Sentenza n. 11223 del 21/05/2014).

Da tale premessa, con l’ordinanza in esame che Corte trae l’effetto che il comportamento processuale della parte può costituire anche unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento del giudice e non solo elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.

I giudici di legittimità hanno inoltre, ricordato i principi di diritto applicabili nelle ipotesi di promovimento, da parte del figlio non riconosciuto, dell’azione di dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità, con contestuale richiesta di condanna della parte convenuta al risarcimento del danno da privazione della figura genitoriale.

L’ordinanza infatti precisa che «l’accertamento dello status di figlio naturale costituisce il presupposto per l’esercizio dei diritti connessi a tale status, perché prima di tale momento non vi è pronuncia sullo status».

Pertanto, la domanda risarcitoria da parte del figlio e quella di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio da parte del genitore coobbligato presuppongono tale accertamento e non sono utilmente azionabili se non dal momento in cui diviene definitiva la sentenza di accertamento della filiazione naturale, che conseguentemente costituisce il dies a quo della decorrenza della ordinaria prescrizione decennale.

Avv. Claudia Romano

 

Man and boy runs on shore[:]

[:it](Cass. Civ., Sez. I, Ord., 30 novembre 2020, n. 27235)

Il vincolo del matrimonio impone ai coniugi il dovere di condividere il tetto coniugale e convivere nella stessa casa, salvo siano presenti altre esigenze, ad esempio di carattere lavorativo.

Quando però il matrimonio attraversa una grave crisi, succede spesso che uno dei due coniugi decida di allontanarsi dalla casa coniugale, prima della separazione.

Tuttavia, l’allontanamento dalla casa coniugale è legittimo solo in presenza di valide motivazioni, l’assenza delle quali può far sorgere una pronuncia di addebito della separazione, con attribuzione della responsabilità della separazione a carico del coniuge che si è allontanato ed esclusione del suo diritto ad un assegno di mantenimento.

Con l’ordinanza in esame, lo scorso 30 novembre, la Corte di Cassazione ha confermato l’addebito di una separazione a un marito che aveva abbandonato il tetto coniugale disinteressandosi della grave forma di autismo di cui era affetta la figlia, escludendo che la crisi del rapporto coniugale potesse essere addebitato all’ingerenza dei suoceri in merito a scelte terapeutiche riguardanti i genitori e la minore.

Sul merito della questione aveva statuito, inizialmente, il Tribunale di Roma che, pronunciandosi sulla separazione personale dei coniugi, aveva accolto la domanda di addebito a carico del marito, l’obbligandolo altresì a corrispondere all’ex moglie un assegno mensile di mantenimento.

La Corte d’appello di Roma, rigettando il gravame del marito, aveva poi confermato le statuizioni relative all’addebito.

Il marito, da ultimo, ricorrendo in Cassazione, aveva denunciato violazione e falsa applicazione dell’ art. 151 comma 2, c.c. in punto di addebitabilità della separazione, dolendosi in particolare per non aver la Corte di merito valutato attentamente il contenuto delle diverse deposizioni testimoniali, dalle quali sarebbe, in realtà, emerso che la frattura coniugale era da ricollegare alla eccessiva ingerenza dei genitori della moglie, non sufficientemente contrastata da quest’ultima.

La Suprema Corte rigettava il ricorso del marito, rilevando come un nuovo accertamento di merito sui presupposti della pronuncia di addebito avrebbe l’esecuzione di un nuovo accertamento di fatto precluso in sede di legittimità.

In punto di diritto la Corte di legittimità ha quindi confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale «l’abbandono della casa familiare, di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, a prescindere dalla prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Difatti, il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza, salvo che chi ha posto in essere l’abbandono provi che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto».
Avv. Claudia Romano

 

 

Brown and black concrete road[:]

[:it](Cass. Civ. ordinanza n° 26383 del 19 novembre 2020)

Di regola, la separazione con colpa (il cosiddetto “addebito”) non implica anche il risarcimento del danno. Le conseguenze patrimoniali per chi viola i doveri del matrimonio sono generalmente costituite dalla perdita di due diritti: quello all’assegno di mantenimento e quello a succedere all’ex coniuge in caso del suo decesso.

Più volte, è stato chiesto alla giurisprudenza se il tradimento possa comportare anche il risarcimento danni. E ciò per via dell’indubbio impatto psicologico ed emotivo che la scoperta di un adulterio può avere sul coniuge tradito.

La questione è stata riproposta proprio di recente alla Corte di Cassazione che, con l’ordinanza in oggetto, ha ribadito la linea interpretativa “tradizionale”, secondo la quale il tradimento non è di per sé risarcibile, salvo che non vi sia la prova concreta che abbia determinato una lesione a uno dei diritti costituzionali della persona.

Tra questi diritti viene sicuramente in mente l’onore – si pensi a una relazione extraconiugale consumata dinanzi agli occhi di tutti, in società – ma anche la salute.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, tuttavia, la richiesta di risarcimento per lesione del diritto alla salute, non può essere fondata sul semplice turbamento per il fallimento del matrimonio. Occorrere invece comprovare una condizione di afflizione che si traduca in uno sconvolgimento fisico-psicologico che superi, per gravità, le normali soglie di tollerabilità.

Quindi, non è la semplice infedeltà a determinare il diritto a ottenere il pagamento dei danni morali sofferti, ma quel “qualcosa in più” che, come detto, è costituito da una sofferenza insopportabile, la lesione di un diritto fondamentale della persona che trova nella costituzione la sua proclamazione.

In questo senso – aggiunge la Corte – è addirittura possibile ottenere il risarcimento dei danni morali anche senza una pronuncia di addebito. Si pensi al caso di chi tradisce il coniuge, con modalità umilianti, quando ormai il matrimonio è naufragato per altre ragioni. In un caso del genere, infatti, non è l’infedeltà la causa della separazione e ciò implica l’assenza di addebito; ma non bisogna neanche sottostimare le modalità con cui è avvenuto l’adulterio che, avendo leso la dignità della vittima, consentirà di ottenere il risarcimento dei danni.

Dalla sintesi di questi principi esce fuori la massima che la Cassazione, nella sentenza in commento, ha così sintetizzato: «la natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali, senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva». A patto, però, che «la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all’onore o alla dignità personale».

Avv. Claudia Romano

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[:it](Corte di Cassazione ordinanza n. 25656/20, depositata il 13 novembre)

La pensione di reversibilità è una prestazione previdenziale erogata ai familiari di un pensionato, in seguito a loro richiesta, dal momento della morte di quest’ultimo.

Tra i soggetti che hanno diritto alla corresponsione di tale pensione la legge annovera anche l’ex coniuge a condizione però a) che il coniuge divorziato non sia passato a nuove nozze; b) che il medesimo sia titolare dell’assegno divorzile; c) che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza (cfr. art. 9 comma 2 legge 898/70).

Ma cosa accade se l’ex coniuge deceduto si era risposato dopo il divorzio?

La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata del rapporto matrimoniale, anche tenendo in considerazione ulteriori elementi, da utilizzare eventualmente quali correttivi del criterio temporale; fra tali elementi, specifico rilievo assumono l’ammontare dell’assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell’ex coniuge, nonché le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda, e in quest’ottica anche l’esistenza di un periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge potrà essere considerata dal Giudice del merito quale elemento da apprezzare per una più compiuta valutazione delle situazioni

La vicenda esaminata trae origine dal giudizio insorto tra la moglie divorziata e la seconda moglie di un soggetto che era deceduto avente ad oggetto la determinazione della quota di reversibilità a loro spettante.

All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Sulmona aveva riconosciuto al coniuge divorziato la quota del 35% della pensione di reversibilità, mentre la Corte di Appello de L’Aquila, in riforma della sentenza impugnata, rideterminava la quota aumentandola dal 35% al 40%, riconoscendo, quindi, alla seconda moglie e al figlio minore del defunto la quota del 60%.

Avverso la sentenza della Corte di Appello il coniuge divorziato proponeva ricorso per Cassazione deducendo la violazione degli artt. 5 e 9, comma 3, legge. n. 898/1070.

La sentenza impugnata è stata ritenuta corretta dalla Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che la convivenza more-uxorio non ha «una semplice valenza “correttiva” dei risultati derivanti dall’applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale». È stato comunque precisato che la durata della convivenza non deve essere confusa con quella del matrimonio, a cui si riferisce il criterio legale.

Da ultimo gli Ermellini hanno anche sottolineato che l’entità dell’assegno divorzile non deve essere considerata un limite legale alla quota di pensione attribuibile all’ex coniuge, non essendovi alcuna indicazione legislativa in tal senso.

Avv. Claudia Romano

Gold and silver coins on white surface[:]

[:it]Woman in blue denim jeans with brown leather bag on her lap

La Consulta ha recentemente esaminato le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Venezia riguardanti la legge sulle unioni civili e il decreto sugli atti dello stato civile.

Nel caso concreto, una donna unita civilmente ad un’altra aveva concepito all’estero, mediante tecniche di fecondazione eterologa, un figlio poi nato in Italia. Secondo il Tribunale, la disciplina vigente, nell’escludere la registrazione nell’atto di nascita del bambino come figlio di entrambe le donne, violerebbe i dritti della cosiddetta madre intenzionale e quelli del minore, e determinerebbe una irragionevole discriminazione per motivi di orientamento sessuale.

In attesa del deposito della sentenza, con l’allegato comunicato stampa, la Corte Costituzionale ha reso noto che le questioni sollevate dal Tribunale di Venezia sono state dichiarate inammissibili.

Secondo la Corte, il riconoscimento dello status di genitore alla cosiddetta madre intenzionale – all’interno di un rapporto tra due donne unite civilmente – non risponde a un precetto costituzionale ma comporta una scelta di così alta discrezionalità da essere per ciò stesso riservata al legislatore, quale interprete del sentire della collettività nazionale. Al legislatore spetta – su temi così eticamente sensibili – ponderare gli interessi e i valori in gioco, tenendo conto degli orientamenti maggiormente diffusi nel tessuto sociale in un determinato momento storico.

La Corte ha ritenuto altresì che la protezione del miglior interesse del minore in simili situazioni – oggi affidata dalla giurisprudenza all’attuale disciplina sull’adozione in casi particolari – può essere assicurata attraverso varie soluzioni, tutte compatibili con la Costituzione, che spetta sempre al legislatore individuare.

Avv. Claudia Romano[:]

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(Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 21140/20)

L’assegno divorzile è una delle principali conseguenze del divorzio relative al patrimonio, perché attraverso il divorzio il giudice stabilisce l’eventuale diritto di uno dei coniugi di percepirlo.

Esso trova il proprio fondamento giuridico nell’art.5 legge n. 898/70, che prevede il riconoscimento dell’assegno in favore del coniuge divorziato solo “quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.

E’ indubbia, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell’assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell’esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio.

Come noto, la giurisprudenza di legittimità ha svolto un’importante opera di interpretazione della norma sopra citata, cristallizzatasi da ultimo con la nota pronunzia 11 luglio 2018, n. 18287 delle Sezioni Unite, che ha stabilito che l’assegno di divorzio, oltre alla citata funzione assistenziale (per assenza incolpevole di mezzi di sostentamento), ha anche una funzione compensativa e perequativa per il sacrificio di forze che hanno consentito all’altro coniuge di accumulare un patrimonio personale e di impiegare il proprio tempo nel lavoro.

L’ordinanza in commento, depositata lo scorso 2 ottobre, si staglia sulla scia di queste ultime pronunce giurisprudenziali, stigmatizzando appunto «l’orientamento consolidato che il giudice debba valutare la concreta possibilità del coniuge che chieda il mantenimento di procurarsi il reddito adeguato al proprio sostentamento».

Sulla base di tali considerazioni, gli Ermellini hanno respinto la richiesta di un uomo che pretendeva di revocare il contributo, pari ad € 200,00, erogato ogni mese all’ex coniuge, vittima di una forte sindrome depressiva, sull’assunto che «non risulta provato che lo stato ansioso della donna sia invalidante».

I Supremi Giudici, invece, hanno ritenuto che la donna avesse sufficientemente comprovato, in fase di reclamo, che la sua crisi depressiva condizionasse in modo pesante la ricerca di un lavoro ed incidesse negativamente sulla concreta possibilità che essa si procurasse un reddito adeguato al suo sostentamento.

Avv. Claudia Romano

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