VOLONTARIO ABBANDONO DELLA CASA CONIUGALE E ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE

[:it](Cass. Civ., Sez. I, Ord., 30 novembre 2020, n. 27235)

Il vincolo del matrimonio impone ai coniugi il dovere di condividere il tetto coniugale e convivere nella stessa casa, salvo siano presenti altre esigenze, ad esempio di carattere lavorativo.

Quando però il matrimonio attraversa una grave crisi, succede spesso che uno dei due coniugi decida di allontanarsi dalla casa coniugale, prima della separazione.

Tuttavia, l’allontanamento dalla casa coniugale è legittimo solo in presenza di valide motivazioni, l’assenza delle quali può far sorgere una pronuncia di addebito della separazione, con attribuzione della responsabilità della separazione a carico del coniuge che si è allontanato ed esclusione del suo diritto ad un assegno di mantenimento.

Con l’ordinanza in esame, lo scorso 30 novembre, la Corte di Cassazione ha confermato l’addebito di una separazione a un marito che aveva abbandonato il tetto coniugale disinteressandosi della grave forma di autismo di cui era affetta la figlia, escludendo che la crisi del rapporto coniugale potesse essere addebitato all’ingerenza dei suoceri in merito a scelte terapeutiche riguardanti i genitori e la minore.

Sul merito della questione aveva statuito, inizialmente, il Tribunale di Roma che, pronunciandosi sulla separazione personale dei coniugi, aveva accolto la domanda di addebito a carico del marito, l’obbligandolo altresì a corrispondere all’ex moglie un assegno mensile di mantenimento.

La Corte d’appello di Roma, rigettando il gravame del marito, aveva poi confermato le statuizioni relative all’addebito.

Il marito, da ultimo, ricorrendo in Cassazione, aveva denunciato violazione e falsa applicazione dell’ art. 151 comma 2, c.c. in punto di addebitabilità della separazione, dolendosi in particolare per non aver la Corte di merito valutato attentamente il contenuto delle diverse deposizioni testimoniali, dalle quali sarebbe, in realtà, emerso che la frattura coniugale era da ricollegare alla eccessiva ingerenza dei genitori della moglie, non sufficientemente contrastata da quest’ultima.

La Suprema Corte rigettava il ricorso del marito, rilevando come un nuovo accertamento di merito sui presupposti della pronuncia di addebito avrebbe l’esecuzione di un nuovo accertamento di fatto precluso in sede di legittimità.

In punto di diritto la Corte di legittimità ha quindi confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale «l’abbandono della casa familiare, di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, a prescindere dalla prova della asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Difatti, il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza, salvo che chi ha posto in essere l’abbandono provi che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto».
Avv. Claudia Romano

 

 

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