Gli embrioni creati e crioconservati da una coppia che nel frattempo si è separata potranno essere impiantati nella donna anche contro la volontà dell’ex partner.

Lo ha stabilito il Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere con l’ordinanza del ordinanza del 27 gennaio 2021 che, per la prima volta in Italia, riconosce il diritto assoluto della donna di utilizzare gli embrioni creati con il coniuge e poi congelati.

La soluzione adottata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere valorizza il consenso al trattamento procreativo prestato dal marito, consenso che diventa irrevocabile dopo che l’embrione si è formato (art. 6, comma 3 l. n. 40/2004).

Per giungere a questa conclusione, i giudici hanno chiamato in causa l’articolo 6, comma 3, della legge 40 del 2004, per cui “la volontà [di diventare genitori attraverso la procreazione medicalmente assistita, ndr] può essere revocata da ciascuno dei soggetti […] fino al momento della fecondazione dell’ovulo”. Dopo non più.

Il problema, sotto il profilo oggettivo, ha iniziato a esistere con la sentenza 151/2009 della Corte Costituzionale, che – modificando la legge 40 – ha iniziato a permettere il congelamento degli embrioni. Fino a quel momento, infatti, la norma prevedeva che si potessero fecondare fino a un massimo di tre ovociti, i quali avrebbero dovuto essere simultaneamente impiantati nell’utero della donna. Era infatti questo il principio vigente prima della decisione della Consulta: una volta ottenuto, ogni embrione avrebbe dovuto essere messo nelle condizioni di nascere.

La scelta interpretativa si fonda sulla rilevanza che assume la discendenza biologica, della quale il ricorrente ha specificamente fornito ampia prova, avendo comunque espresso un consenso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita ed autorizzando l’utilizzazione del proprio seme precedentemente prelevato e crioconservato, ed il nato.  Ciò premesso, il Tribunale ha ordinato il trasferimento intrauterino degli embrioni crioconservati.

Poco più di 20 anni fa, con una pronuncia del 9 maggio 2000, il Tribunale di Bologna aveva deciso un caso simile a quello campano in modo diametralmente opposto. Alla base del ragionamento seguito dai giudizi emiliani c’erano due presupposti: il fatto che “gli ovuli umani fecondati ma non impiantati” sarebbero […] entità ben diversa dagli embrioni già allocati nell’utero materno”, e quello per cui essi non godrebbero in ogni caso “della stessa tutela legale […] della persona nata viva”. Così, sulla scorta di ciò, “considerato […] che il diritto di procreare o di non procreare è costituzionalmente garantito, specie qualora non vi sia in atto una gravidanza, sarebbe in netto contrasto con il diritto di non procreare riconosciuto anche al genitore di sesso maschile la concessione alla sola donna di decidere se procedere nell’impianto in utero degli embrioni”.

Avv. Claudia Romano

 

Il cognome è il nome che indica a quale famiglia appartiene una persona e, insieme al prenome, o “nome proprio di persona”, forma l’antroponimo.

Ma nel nostro ordinamento esiste l’obbligo del cognome paterno?

La legge in Italia preferisce il cognome del padre a quello della madre, anche quando al figlio vengono dati entrambi i cognomi, quello del padre viene prima di quello della madre.

Il motivo dovrebbe essere ricercato nella volontà di attribuire un riconoscimento formale alla paternità, visto che la maternità è sempre sicura.

Tuttavia non si può affermare che esista una vera e propria regola che imponga di dare ai figli il cognome del padre.

L’articolo 6 del codice civile, che disciplina il diritto al nome, dispone infatti soltanto che «ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome».

A tale conclusione era giunta anche la Cassazione con l’ordinanza n. 13298/2004 con la quale aveva evidenziato che non esiste nel nostro ordinamento una disposizione diretta ad attribuire ai figli legittimi il cognome paterno.

Tanto che la Corte Costituzionale sulla questione del cognome dei figli, si è espressa con la storica sentenza n. 286/2016, con la quale ha dichiarato incostituzionali le norme che disciplinano il cognome, nella parte nella quale, quando nasce un figlio, non consentono ai genitori di comune accordo, di attribuire allo stesso anche il cognome materno.

La previsione della Corte Costituzione si riferisce sia alle coppie sposate che a quelle di conviventi, nonché ai figli avuti in adozione.

Ma cosa accade se il riconoscimento dei figli naturali non è contemporaneo?

L’art. 262, I co, c.c. stabilisce che il figlio nato fuori dal matrimonio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto, senza alcun accenno alla maternità o alla paternità, ma richiamando un criterio temporale. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio naturale assume il cognome del padre.

Sulla scorta di queste considerazioni, il 14 gennaio scorso, attraverso un comunicato, la Corte Costituzionale ha informato che è stata sollevata davanti alla stessa, dal Tribunale di Bolzano, una questione di costituzionalità in relazione formulazione del predetto articolo 262 comma 1 del codice civile «là dove non prevede, in caso di accordo tra i genitori, la possibilità di trasmettere al figlio il cognome materno invece di quello paterno».

La Consulta, con l’ordinanza 18/2021, relatore Giuliano Amato, però è andata oltre, rimettendo a se stessa la questione di legittimità dell’articolo 262, nella parte in cui, in mancanza di accordo dei genitori, impone l’acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori.

A sostegno della decisione di auto rimessione della questione di legittimità (pregiudiziale rispetto a quella sollevata dal Tribunale di Bolzano), la Corte ha osservato che, qualora venisse accolta la prospettazione del Tribunale di Bolzano, in tutti i casi in cui manchi l’accordo dovrebbe essere ribadita la regola che impone l’acquisizione del solo cognome paterno. E poiché si tratta dei casi verosimilmente più frequenti, verrebbe ad essere così riconfermata la prevalenza del patronimico, la cui incompatibilità con il valore fondamentale dell’uguaglianza è stata riconosciuta, ormai da tempo, dalla stessa Corte, che ha più volte invitato il legislatore a intervenire.

Si è ancora in attesa della pronuncia di costituzionalità da parte della Corte, la cui rilevanza è evidente, in un momento storico nel quale si sta facendo molto per contrastare qualsiasi forma di discriminazione di genere.

Avv. Claudia Romano

Depressione da tradimento, si può essere risarciti?

A chiarire la questione è intervenuta la Corte di Cassazione, sesta Sezione civile, ordinanza n. 26383, 19 novembre 2020, che, riportandosi ad un orientamento ormai consolidato, ha affermato come la violazione del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio non debba essere sanzionata soltanto con l’addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali – anche in assenza di pronuncia di addebito – «sempre che la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all’onore o alla dignità personale».

Alcune riflessioni.

Scoprire l’infedeltà del coniuge, o del compagno legato in un’unione stabile, è una sempre un trauma che può comportare molta sofferenza ed anche serie conseguenze a livello psichico.

Talvolta che è stato tradito cade in depressione: diventa triste, si isola, interrompe le sue frequentazioni, può perdere il lavoro. Così le conseguenze che patisce si allargano ben oltre l’evento e il momento specifico della conclamata infedeltà.

Pesa in modo insopportabile l’amara sensazione di aver gettato al vento una consistente parte della propria vita, con tutti i sentimenti dedicati a chi non li ha meritati. L’ombra del tradimento ricevuto può protrarsi molto a lungo e durare anche dopo la cessazione del rapporto matrimoniale a seguito della separazione dei coniugi. Il trauma, se non viene metabolizzato, può addirittura impedire di rifarsi una vita e di instaurare nuove relazioni sentimentali; pregiudica molto chi lo subisce anche nella normale vita di relazione; dunque gli effetti sono estesi ben al di là delle conseguenze sulla reputazione dell’interessato, quando il tradimento è conclamato.

In questi casi l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, rappresenta una violazione talmente grave da giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile (Cass. 16691/20).

Ma indipendentemente da questo, la violazione di detto obbligo di fedeltà può comportare anche il risarcimento del c.d. danno endofamiliare, dimostrando la lesione di un diritto fondamentale della persona, costituzionalmente protetti, senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell’azione di risarcimento.

A tal fine non è sufficiente disporre di una certificazione medica che attesti la depressione dopo il tradimento constatato per ottenere il risarcimento. La depressione clinicamente diagnosticata senza dubbio lede il diritto alla salute, ma non basta esserne affetti dopo la scoperta, inaspettata, dell’infedeltà del coniuge. Nè rileva assolutamente se il fallimento del matrimonio sia o meno imputabile all’altro coniuge e in caso affermativo in quale misura o percentuale: non è da ciò che deriva la possibilità di risarcimento del danno, che non ha la funzione di “punire” il responsabile della fine dell’unione.

Occorre qualcosa di più del fatto storico del tradimento. Bisogna dimostrare che c’è stata la lesione di un diritto. E la prova da fornire non è semplice.

E’ necessario che i comportamenti illeciti abbiano leso in modo significativo i diritti fondamentali della persona, come quello alla dignità ed alla reputazione oppure quello della salute, intesa in senso non solo fisico ma anche psichico.

Si tratta evidentemente di danni sia patrimoniali (quali, ad esempio, le spese vive che le cure comportano non patrimoniali) che non patrimoniali, vasta categoria che comprende quelli morali, esistenziali o di lesione dell’immagine, accomunati dal fatto che non nascono come pregiudizio direttamente economico (come nel caso di una somma di denaro non pagata dal creditore) ma solo successivamente al loro insorgere nella sfera del soggetto vengono quantificati e “tradotti” in un ammontare ritenuto corrispondente alla loro entità ed al pregiudizio arrecato nello stato d’animo e nell’integrità psico-fisica di chi li ha subiti.

Pertanto, riconosciuta la natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c. dell’illecito endofamiliare, spetterà al coniuge danneggiato dimostrare non solo il nesso causale tra violazione dei doveri coniugali e lesione di diritti costituzionalmente garantiti, ma lo stesso coniuge sarà tenuto a dimostrare, altresì, il comportamento doloso del danneggiante.

Al riguardo, ai fini dell’imputazione della condotta al danneggiante non è richiesto un dolo specifico, ma un semplice dolo generico, inteso come consapevolezza di porre in essere un comportamento dannoso nei confronti dell’altro coniuge.

Le domande possono essere svolte all’interno della causa di separazione, nonostante la diversità dei riti cui sono sottoposte – speciale per la separazione, ordinario per il risarcimento – essendovi connessione in forza dell’art. 40 c.p.c in relazione all’art. 31 c.p.c., innestandosi la domanda risarcitoria sulla causa del danno che può risiedere nella violazione dell’obbligo ridetto, legittimando il simultaneus processus (App. Roma 10 maggio 2010). Secondo un diverso orientamento, la domanda risarcitoria può in ogni modo essere formulata anche separatamente, attraverso un procedimento ordinario. La prassi giurisprudenziale tende tuttavia ad escludere che la domanda risarcitoria possa essere formulata successivamente alla separazione per condotte note in precedenza al coniuge leso, soprattutto quando la separazione abbia determinato condizioni economiche o patrimoniali favorevoli a quest’ultimo. In questo caso, infatti, la previsione di accordi patrimoniali ovvero obblighi di mantenimento a favore del coniuge leso potrebbero essere interpretate come componenti economiche di natura risarcitoria, con la conseguente preclusione di ulteriori decisioni in merito in virtù del principio del ne bis in idem.

Avv. Claudia Romano

Addio all’assegno divorzile per una donna di 46 anni, in buone condizioni di salute ma con poca voglia di attivarsi per trovare un lavoro.

Vittoria definitiva, quindi, per l’ex marito, liberatosi dall’obbligo di versare alla ex moglie 200 euro ogni mese.

Inutilmente il legale della donna ha rappresentato ai Giudici che la sua cliente era ormai “fuori mercato” non avendo mai lavorato durante gli anni del matrimonio; «il tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio»; «l’aumento dell’età della donna» con conseguente «difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro, da cui si è allontanata circa venti anni prima». Inutilmente il difensore ha contestato l’astratta valutazione di «idoneità all’attività lavorativa» della sua cliente, sostenendo che, comunque, «anche ove ella avesse ripreso a svolgere attività lavorativa, ciò non le avrebbe potuto assicurare l’indipendenza economica».

I Giudici della Cassazione, con ordinanza 2 dicembre 2020 – 4 febbraio 2021, n. 2653, condividono la linea tracciata dalla Corte di Appello, che ha «tenuto conto dell’età, non particolarmente avanzata, della donna (46 anni), dell’assenza di patologie o condizioni di salute ostative all’attività lavorativa – addetta alle pulizie – già svolta occasionalmente, nonché della situazione economica complessiva» e, infine, «di un atteggiamento rinunciatario della signora a trovare un’occupazione».

Decisiva, per la Corte, soprattutto la valutazione dell’atteggiamento rinunciatario della donna nel cercare un’occupazione.

Per gli ermellini “non esistono impedimenti” alla ricerca di un impiego. “Ha soli 46 anni – scrivono nella sentenza –quindi non è di età particolarmente avanzata“. Per ottenere l’assegno l’ex coniuge deve “dimostrare di essersi impegnata nella ricerca di un’occupazione“. Senza contare che la donna “quando era sposata, non viveva nel lusso“.  Non solo, ma poteva tornare “a lavorare come addetta alle pulizie” come era già accaduto, in modo saltuario, in passato.

A convincere i giudici circa l’annullamento dell’assegno è stata anche l’innegabile evidenza del fatto che la donna aveva da tempo una nuova relazione stabile, tenuta nascosta e che lei alla fine aveva ammesso giustificandola però come una “relazione amicale“.

La sentenza della Cassazione 4 febbraio n. 2653 è destinata a segnare una svolta nell’eterno conflitto tra ex coniugi circa le questioni riguardanti l’aspetto meramente economico dei “postumi matrimoniali” di una coppia divorziata del Torinese.

Avv. Maria Martignetti

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n°1202 del 21 gennaio 2020, chiarisce che la trascrizione dell’atto di trasferimento immobiliare eventualmente contenuto nell’accordo di separazione o divorzio – raggiunto in sede di negoziazione assistita ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, nella L. n. 162 del 2014 – presuppone l’autenticazione delle sottoscrizioni del processo verbale dell’accordo stesso ad opera del pubblico ufficiale a ciò autorizzato, non potendosi riconoscere analogo potere certificativo agli avvocati che assistono le parti.

Il caso

La vicenda trae origine dalla composizione di un conflitto coniugale raggiunta in sede di negoziazione assistita. L’accordo di separazione personale sottoscritto nelle prescritte forme di legge, quindi autenticato dai rispettivi difensori, oltre a regolamentare gli aspetti personali della separazione – quali l’affidamento condiviso del figlio minore e la determinazione della misura dell’assegno dovuto dal marito per il mantenimento del figlio – contemplava il trasferimento della proprietà di una quota dell’immobile adibito a casa coniugale; il notaio, si era limitato ad effettuare l’autenticazione delle sottoscrizioni, l’autentica c.d. “minore”, senza effettuare il controllo di legalità dell’atto e, quindi, senza iscrivere il verbale a repertorio, senza metterlo a raccolta, né provvedere alla celere trascrizione dello stesso e, successivamente, il conservatore dei registri immobiliari rifiutava la trascrizione dell’accordo raggiunto dai coniugi in sede di negoziazione assistita, informando dell’inadempimento il consiglio notarile.

Avviato il procedimento disciplinare nei confronti del notaio, la Commissione Regionale di Disciplina qualificava la condotta del professionista come colpevole inadempimento delle modalità con cui doveva essere effettuata, ai fini dell’art. 2657 c.c., l’autentica richiesta dal comma 3 dell’art. 5 della L. 162/2014.

Dolendosi delle accuse mosse nei suoi confronti, il notaio adiva la Corte d’Appello la quale, tuttavia, rigettava integralmente il reclamo proposto dal professionista rilevando, in particolare, che, contenendo l’accordo dei coniugi un atto di trasferimento immobiliare, si rendeva necessaria un’autentica ai sensi dell’art. 72 della legge notarile che impone al notaio il controllo di legalità, essendogli vietato di ricevere o autenticare atti espressamente proibiti dalla legge, manifestamente contrari al buon costume e all’ordine pubblico ai sensi dell’art. 28 legge notarile.

Il ricorso per cassazione

A fronte del rigetto del suo reclamo da parte della Corte territoriale, il notaio proponeva ricorso per cassazione sostenendo, tra le censure proposte, di essersi limitato ad effettuare una c.d. “autentica minore” non di un atto notarile, ma di un verbale di accordo comportante il trasferimento immobiliare sottoscritto dai coniugi nell’ambito della negoziazione assistita per la loro separazione consensuale e, dunque, di non essere obbligato:

  • ad eseguire il controllo di legalità del verbale di accordo comportante il trasferimento immobiliare sottoscritto dai coniugi nell’ambito della convenzione di negoziazione assistita per la loro separazione consensuale,
  • di iscrivere il verbale a repertorio, di metterlo a raccolta, né provvedere alla celere trascrizione dello stesso.

La decisione della Suprema Corte

Con la decisione in commento, la Suprema Corte, ha respinto le doglianze del professionista ricorrente sancendo il principio di diritto secondo cui “ogni qualvolta l’accordo stabilito tra i coniugi, al fine di giungere ad una soluzione consensuale di separazione personale, ricomprenda anche il trasferimento di uno o più diritti di proprietà su beni immobili, la disciplina di cui al D.L. n. 132 del 2014, art. 6, conv. in L. n. 162 del 2014, deve necessariamente integrarsi con quella di cui al medesimo D.L. n. 132 del 2014, art. 5, comma 3, con la conseguenza che per procedere alla trascrizione dell’accordo di separazione contenente anche un atto negoziale comportante un trasferimento immobiliare, è necessaria l’autenticazione del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell’art. 5, comma 3”.

In conclusione

Gli Ermellini, hanno ritenuto sussistente l’illecito disciplinare contestato, in quanto il notaio aveva l’obbligo di procedere nelle forme previste dall’art. 2703 c.c., con il conseguente obbligo di iscrizione dell’atto nel repertorio ex art. 62 l.n. e di conservazione e raccolta ex art. 72 l.n., nonché quello di effettuare la trascrizione nel più breve tempo possibile ex artt. 2643 e 2671 c.c..

Avv. Luigi Romano

Il nostro ordinamento riconosce il diritto  del minore – che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore se capace di discernimento –  ad essere ascoltato nei giudizi in cui si devono adottare provvedimenti che lo riguardano (cfr. artt. 315 bis, 336 bis e 337 octies, cod. civ., introdotti dalla L. 219/2012 e dal D. Lgs. 154/2013).

La consapevolezza dell’importanza dell’ascolto, prima ancora che dal nostro ordinamento, è stata riconosciuta in numerose convenzioni internazionali. L’audizione dei minori, già prevista nell’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta infatti un adempimento necessario, nelle procedure giudiziarie che li riguardino, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996.

Costituisce, pertanto violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto che non sia sorretto da espressa motivazione sull’assenza di discernimento che ne può giustificare l’omissione, in quanto il minore è portatore d’interessi contrapposti e diversi da quelli del genitore, in sede di affidamento e diritto di visita e, per tale profilo, è qualificabile come parte in senso sostanziale.

Al riguardo occorre chiarire che la capacità di discernimento non va confusa con quella di intendere e di volere, meglio nota in ambito penale (dove il minore di 14 anni non è imputabile e si presume incapace di comprendere il significato delle leggi penali e le conseguenze di legge di una determinata condotta) ma rappresenta una categoria psico- giuridica che fa riferimento alla capacità del minore di elaborare autonomamente idee e concetti, di avere opinioni proprie e di comprendere gli eventi. Il giudice potrà valutare la sussistenza o meno di tale capacità anche disponendo, prima di ascoltare il minore, una osservazione (attraverso un colloquio clinico-valutativo) da parte di un perito. Di solito comunque, tale capacità viene ritenuta sussistente quando il bambino abbia raggiunto l’età scolare.

E’ rimessa al Giudice l’individuazione delle concrete modalità con le quali va effettuato, ovvero direttamente piuttosto che per il tramite del consulente d’ufficio o dei Servizi sociali (così, tra le altre Cass. 22178/18; Cass.19327/15).

La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza 1474 del 25 gennaio 2021 è intervenuta sul tema dell’audizione del minore, accogliendo il ricorso di un padre che chiedeva l’ascolto della figlia undicenne collocata presso la madre, e ha statuito che «l’audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità, in relazione al quale incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione, tanto più necessaria quanto più l’età del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l’obbligo legale dell’ascolto».

Esistono, in ogni caso, delle situazioni nelle quali il giudice può rinunciare all’audizione del figlio.

Una di queste, come anticipato, è quella in cui il minore, avendo meno di 12 anni, non sia ritenuto capace di discernimento. Altra ipotesi di esclusione è prevista quando l’ascolto contrasti con l’interesse del minore: ne è un esempio tipico il caso in cui il figlio sia già stato sentito in altre occasioni su questioni per lui molto dolorose e in grado di porlo in uno stato d’ansia (come violenze fisiche o psicologiche subite o anche assistite). Ancora, il giudice può evitare l’ascolto del minore quando questo sia manifestamente superfluo; tale situazione viene di norma individuata in tutti quei casi in cui i genitori abbiano raggiunto un accordo sulle questioni di vita dei figli; in tali casi, infatti, si presume che sussista (al pari di quanto avviene nella vita quotidiana di una coppia non separata) la capacità dei genitori di trovare le soluzioni che maggiormente tutelino la prole.

Tuttavia, come chiarito dalla Suprema Corte nel caso in esame, se il giudice «ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore» il giudice può optare, «in luogo dell’ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico. L’ascolto diretto del giudice dà, per vero, spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda, mentre la consulenza è indagine che prende in considerazione una serie di fattori quali, in primo luogo, la personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori, la relazione in essere con il figlio».

Un ultimo caso in cui l’obbligo dell’ascolto viene meno si ha quando sia proprio il figlio a rifiutare l’audizione. Quello del figlio ad essere ascoltato, infatti, è innanzitutto un suo diritto e ad esso corrisponde anche la facoltà del minore di non avvalersene.

Avv. Claudia Romano

[:it]

Afferma la Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, con ordinanza n. 1079, depositata il 21 gennaio 2021, che non è possibile ricorrere in Appello (e in Cassazione) contro la sentenza di divorzio, nei confronti del coniuge nel frattempo deceduto, ma è necessario individuare gli eredi e, se non ve ne fossero, citare il curatore dell’eredità giacente.

E ciò in quanto, pur avendo il giudizio di divorzio ad oggetto un diritto non trasmissibile agli eredi, la legittimazione a resistere spetta comunque a questi ultimi, in qualità di successori a titolo universale, ai sensi dell’articolo 110 del codice di procedura civile.

Né vale eccepire che la mancata proposizione del ricorso per cassazione nei confronti degli eredi risultava giustificata dalla difesa della ricorrente con la circostanza per cui l’unica erede aveva rinunciato all’eredità con conseguente difetto di legittimazione a resistere.

Secondo la Suprema Corte, la rinuncia all’eredità o la mancata accettazione della stessa non escludono la possibilità di individuare altri legittimati passivi, considerando che trova applicazione in tal caso la disciplina della giacenza dell’eredità, ai sensi della quale il curatore dell’eredità giacente risulta legittimato passivo nei riguardi di tutte le azioni proponibili nei confronti dell’erede, nonché la disposizione di cui all’articolo 586 del codice civile, secondo cui in caso di rinuncia di tutti chiamati e in assenza di altri soggetti successibili, l’eredità è dovuta di diritto senza peraltro necessità di accettazione, allo Stato, che non può rinunciarvi.

D’altro canto, nella fattispecie all’esame della Corte, non può essere presa in considerazione neppure la circostanza relativa al fatto che il decesso sia avvenuto in pendenza del termine per la proposizione dell’appello, dato che il procuratore dell’appellato non si era costituito e, quindi, non viene ad operare il principio dell’ultrattività del mandato, con l’ulteriore conseguenza che l’impugnazione avrebbe dovuto essere notificata agli eredi del coniuge defunto.

Conseguentemente l’avvenuta proposizione dell’impugnazione nei confronti di un soggetto inesistente, quale il de cuius, esclude la possibilità di sanare il vizio attraverso la rinnovazione della notificazione e rende il ricorso inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 21 gennaio 2021, n. 1079

                                                                                Rilevato

che C.I. ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, illustrato anche con memoria, avverso la sentenza dell’11 settembre 2018, con cui la Corte d’appello di Trieste ha dichiarato inammissibile, per difetto di soccombenza, il gravame da lei interposto avverso la sentenza emessa il 12 dicembre 2017, con cui il Tribunale di Trieste aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla ricorrente con ,,,,,,. , su ricorso congiunto dei coniugi;
che l’intimato non ha svolto attività difensiva.

                                                                                 Considerato

che con l’unico motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 149 c.c., comma 1, sostenendo che, nel dichiarare inammissibile il gravame, la Corte d’appello non ha tenuto conto dell’interesse di essa ricorrente ad ottenere la dichiarazione di nullità o inefficacia della pronunzia di divorzio e della cessazione della materia del contendere, per effetto del decesso del coniuge e del conseguente scioglimento del matrimonio, verificatisi prima del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;

che, secondo la ricorrente, detto interesse trovava giustificazione nell’intento di conservare lo status di coniuge superstite, ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità, che non avrebbe potuto esserle altrimenti accordata, non risultando essa ricorrente titolare dell’assegno divorzile;
che, inoltre, l’appello non avrebbe potuto essere proposto nei confronti dell’unica figlia nata dal matrimonio, avendo quest’ultima rinunciato all’eredità del padre, in pendenza del termine per l’impugnazione, e non potendo quindi trovare applicazione l’art. 110 c.p.c.;

che l’impugnazione è inammissibile, in quanto proposta nei confronti del coniuge deceduto, anziché degli eredi, e notificata nel domicilio eletto presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, nonostante la mancata costituzione dello stesso nel giudizio di appello;

che, in tema di divorzio, e con riguardo all’ipotesi in cui una delle parti sia deceduta nel corso del giudizio, anche in pendenza del termine per l’impugnazione, questa Corte, nel riconoscere l’ammissibilità del gravame interposto dal coniuge superstite avverso la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, al fine di ottenere una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ha infatti precisato che, pur avendo il giudizio ad oggetto un diritto non trasmissibile agli eredi della parte deceduta, la legittimazione a resistere spetta a questi ultimi, in qualità di successori a titolo universale, ai sensi dell’art. 110 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. I, 17/07/2009, n. 16801; 18/08/1992, n. 9592);

che, nella specie, la mancata proposizione del ricorso per cassazione nei confronti degli eredi del Cr. è stata giustificata dalla difesa della ricorrente con la considerazione che l’unica figlia nata dal matrimonio ….. , era priva della legittimazione a resistere, non essendo in possesso della qualità di erede, per aver rinunciato all’eredità con atto del 18 febbraio 2018;

che la rinuncia all’eredità o la mancata accettazione della stessa da parte di uno o più chiamati non esclude peraltro la possibilità d’individuare altri legittimati, trovando applicazione la disciplina della giacenza dell’eredità, dettata dagli artt. 528 e ss. c.c., ai sensi della quale il curatore dell’eredità giacente risulta passivamente legittimato nei riguardi di tutte le azioni proponibili nei confronti dell’erede, e la disposizione di cui all’art. 586 c.c., a norma del quale, in caso di rinuncia di tutti i chiamati ed in assenza di altri successibili, l’eredita è devoluta di diritto, senza bisogno di accettazione, allo Stato, il quale non può rinunciarvi (cfr. Cass., Sez. II, 8/06/1968, n. 1754);

che l’applicabilità delle predette disposizioni non può essere esclusa, nella specie, in virtù dell’avvenuta verificazione del decesso in pendenza del termine per la proposizione dell’appello e della mancata dichiarazione dello evento interruttivo nel corso del giudizio di secondo grado, non essendosi costituito il procuratore dell’appellato, e non potendo dunque operare, ai fini della notificazione del ricorso per cassazione, il principio dell’ultrattività del mandato, con la conseguenza che, avuto riguardo anche al tempo trascorso dalla morte del …. , l’atto d’impugnazione avrebbe dovuto essere notificato agli eredi dello stesso, presso il loro domicilio effettivo (cfr. Cass., Sez. II, 6/08/2015, n. 16555);

che l’avvenuta proposizione dell’impugnazione nei confronti di un soggetto inesistente ed in un luogo non avente alcun collegamento con i soggetti legittimati esclude la possibilità di sanare il vizio attraverso la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.;
che la mancata costituzione dell’intimato esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.

                                                                                                                       P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

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Colpevole di aver offeso la reputazione della moglie del suo amante, denigrandola per problemi di salute che aveva attraversato, raccontando particolari intimi della sua vita coniugale, che l’uomo, come egli stesso ha ammesso durante il processo, le ha confidato durante la loro relazione.

La diffamazione è avvenuta sulla pagina Facebook che portava il suo nome nonostante poi durante il giudizio avesse dichiarato che non era stata lei. Ma nessuna denuncia aveva mai presentato alle autorità competenti per dimostrare che era a conoscenza del fatto che le avessero “rubato” l’account.

Si chiude così un vero e propio incubo per una donna che si è ritrovata in tribunale per dieci anni, in tre gradi di giudizio, dove è stata riconosciuta per tre volte “vittima” di un’altra donna che, rendendola riconoscibile, ha raccontato dettagli intimi della sua vita privata e matrimoniale su Facebook.

Colpevole del reato di diffamazione, perseguito penalmente, è una quarantenne, della medesima cittadina, che dovrà affrontare anche un altro processo, quello civile, che prevede anche il risarcimento del danno.

A quanto pare il risentimento della donna nei confronti della sua “vittima” era dettato dal fatto che ella avesse chiesto “in giro” informazioni sulla donna che aveva una relazione con il marito.

La 40enne, la cui colpevolezza è stata ora dichiarata dalla Corte di Cassazione, ha scritto su Facebook particolari che hanno offeso, denigrato e diffamato un’altra donna, raccontando addirittura di un aborto che aveva subito, così come le aveva raccontato il suo amante, oltre che facendo insinuazioni sulla condotta di vita, sul fatto che come “madre di famiglia” si ubriacasse e mostrasse “le mutande in pubblico”.

Ora la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la condanna alla pena di quattro mesi di reclusione, a carico della dipendente di banca di Avezzano, difesa in giudizio dall’avvocato Giuseppe Montanara, del Foro di Roma, per il reato di diffamazione aggravata, commesso ai danni di un’avezzanese sostenuta in tribunale dall’avvocato Crescenzo Presutti.

La 40enne, a partire dal mese di agosto del 2011, aveva pubblicato sul profilo personale della propria pagina Facebook una sorta di una lettera “aperta”, intitolando la pubblicazione con la seguente espressione:

“Informazioni di base –Informazioni su (…)”. Il testo, nel corso dei mesi successivi, era stato ripreso e integrato a più riprese, rimosso e poi ripubblicato a partire dal 19 novembre 2011, con un nuovo titolo, “AMICI MIEI ATTO SECONDO”, e continuamente rimaneggiato con sempre maggiori contenuti offensivi, con pubblicazioni fino al 20 febbraio 2012.

Per questi fatti era stata rinviata a giudizio davanti al Tribunale di Avezzano per rispondere del reato di diffamazione ed era già stata condannata nel 2018. Condanna poi confermata dalla Corte di Appello dell’Aquila.

La Corte di Cassazione nel confermare di nuovo la condanna inflitta nei precedenti gradi di giudizio ha stabilito che l’imputata potrà beneficiare della sospensione condizionale della pena solo con il pagamento dei danni subiti dalla vittima e l’ha condannata al pagamento delle spese legali di tremila euro, oltre a quello di altri tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Già in primo grado, il Tribunale di Avezzano aveva condannato l’imputata al pagamento di una provvisionale di 2mila euro in favore della parte civile e alle spese legali liquidate in 1.800 euro mentre la Corte di Appello l’aveva condannata al pagamento di ulteriori duemila euro.

Complessivamente oltre ai quattro mesi di reclusione la 40enne dovrà sborsare una somma di oltre 15mila euro che potrebbe ulteriormente lievitare in caso di ulteriore condanna dinanzi al giudice civile.

I magistrati della quinta sezione penale, nel confermare le decisioni dei precedenti gradi di giudizio, hanno respinto il ricorso dell’imputata che aveva sempre sostenuto la propria innocenza per due motivi: la mancata di indicazione del nominativo della persona offesa e la omessa verifica, da parte degli organi inquirenti, dell’indirizzo IP associabile al profilo avente il nickname dell’imputata e nel reperimento dei cosiddetto filedilog, questi ultimi contenenti tempi e orari della connessione.

Il Tribunale e la Corte di Appello dell’Aquila, invece, avevano ritenuto che la paternità del messaggio diffamatorio fosse sufficientemente provata e addebitabile all’imputata e che la destinataria delle offese fosse la moglie del suo amante, sulla base di alcuni indizi ritenuti gravi e concordanti: – la denuncia della persona offesa con l’allegazione delle stampe della pagina social su cui erano contenute le espressioni incriminate; – la denominazione del profilo, riportante proprio il nome e cognome; – la natura dell’argomento trattato nei post incriminati riferibili comunque all’imputata;  – la circostanza che non risultasse che la stessa avesse mai lamentato che altri avessero usato il suo nome e cognome abusivamente, né avesse mai denunciato alcuno per furto di identità.

Per i giudici, l’esatta individuazione dell’indirizzo IP relativo al profilo da cui sono state divulgate le espressioni diffamatorie non è quindi elemento imprescindibile per giungere ad una corretta individuazione, ai fini della punibilità, dell’autore del reato di diffamazione commesso a mezzo Facebook.

Nel processo penale la riconducibilità delle espressioni diffamatorie contenute su Facebook al loro effettivo autore e quindi la “rimproverabilità” per il reato diffamatorio, non prevede quale elemento essenziale l’identificazione dell’indirizzo IP e dei file e nemmeno che sia espressamente indicato il nome della persona offesa, potendosi risalire comunque al destinatario delle offese attraverso le testimonianze di coloro che, leggendo lo scritto offensivo, lo reputino riconducibile alla persona offesa.

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[:it](Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza 13 gennaio 2021, n. 379)

A norma del nuovo articolo 337-ter c.c., tanto nell’adozione dell’affido condiviso quanto di quello esclusivo, è il giudice a fissare “la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli“.

In ordine agli esborsi necessari per il mantenimento, uno dei principi pacifici, in giurisprudenza, è quello di includere nell’assegno periodico solo le spese ordinarie e non anche quelle straordinarie, poiché in tal caso si rischierebbe di recare pregiudizio alla prole, comportando una compressione dei diritti nella soddisfazione delle esigenze inaspettate che necessitano di interventi economici straordinari, ponendosi altresì in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dal codice civile. La maggior parte dei provvedimenti stabilisce, infatti, unitamente all’obbligo di corrispondere un assegno periodico a titolo di contribuzione al mantenimento della prole, una percentuale variabile per far fronte all’entità degli esborsi di carattere straordinario.

Pur nella varietà delle decisioni adottate dai giudici, emerge una sostanziale uniformità di criteri attraverso i quali distinguere le spese ordinarie da quelle straordinarie.

Per la prevalente giurisprudenza, di legittimità e di merito, vengono considerate ordinarie, quelle spese destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita quotidiana della prole, rientranti nell’assegno erogato per il mantenimento (ad esempio, l’acquisto dei libri scolastici o dei medicinali da banco; le visite di controllo routinarie; l’abbigliamento, ecc.).

Sono ritenuti, invece, straordinari, tutti gli esborsi necessari a far fronte ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori (ad es. interventi chirurgici o fisioterapia; spese per occhiali da vista, lezioni private, patente di guida, acquisto di un motorino, ecc.).

Su questo tema è intervenuta recentemente la Cassazione che, con l’ordinanza in esame, ha voluto distinguere ulteriormente tra spese straordinarie stricto sensu intese e spese integrative, avente un carattere routinari, ai fini della loro esigibilità.

La vicenda ha la seguente origine.

Una donna notificava il precetto all’ex compagno per il pagamento delle spese straordinarie a favore della figlia minore d’età, affetta da handicap, per un importo pari a circa 1.700 euro. Sul padre, infatti, gravava l’obbligo di contribuzione in ragione della metà. L’uomo proponeva opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. davanti al giudice di pace, il quale annullava il precetto opposto. Secondo il giudicante, per agire forzosamente per il recupero delle spese straordinarie, occorreva un autonomo accertamento in sede giudiziale. Infatti, nel caso di specie, il provvedimento cautelare del tribunale, non poteva ritenersi immediatamente esecutivo. In sede di gravame, la sentenza viene riformata e dall’importo precettato viene sottratta solo la somma di circa 43 euro relativa all’acquisto di materiale di cancelleria. Si giunge così in Cassazione.

Secondo la Suprema Corte, bisogna prescindere dalla terminologia impiegata nel titolo dal giudice di merito e analizzare gli esborsi alla luce alla luce del loro carattere routinario o imprevedibile.

Ecco allora che, secondo la Corte, le spese che rispondono ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio, a tal punto dall’avere la certezza del loro verificarsi, benché non ricomprese nell’assegno forfettizzato di mantenimento, possono essere richieste in rimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazione ed allegazione in precetto. Per tali esborsi, quindi, non è necessario accertare, nuovamente, in sede giudiziale, con un distinto titolo, la loro esistenza e quantificazione. Per contro, le spese straordinarie, intese come categoria residuale, connotata da imprevedibilità, scevra di ogni carattere di certezza, necessitano di un accertamento giudiziale specifico.

All’esito del su descritto percorso delibativo, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:

«In materia di rimborso delle spese cosiddette straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, fermo il carattere composito della dizione utilizzata dal giudice, occorre in via sostanziale distinguere tra:

  1. a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlioe che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento forfettizzatodal giudice – o, anche, consensualmente determinato dai genitori – e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli al di fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità;
  2. b) le spese che, imprevedibili e rilevantinel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento, richiedono per la loro azionabilità l’esercizio di un’autonoma azione di accertamentoin cui convergono il rispetto del principio dell’adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato e tanto in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio».

Avv. Claudia Romano’

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Tra i coniugi, già in regime di comunione legale dei beni, non diviene di proprietà comune l’immobile acquistato da uno solo di essi dopo la loro separazione personale, quest’ultima costituendo causa di scioglimento della comunione medesima con la decorrenza prevista dall’art. 191 c.c., comma 2.

Invece, per l’opponibilità ai terzi dei descritti effetti dello scioglimento della comunione legale derivante dalla separazione personale dei coniugi, relativamente all’acquisto di beni immobili o mobili registrati, avvenuto con dichiarazione del coniuge acquirente dello stato di separazione, deve considerarsi necessaria e sufficiente la sola trascrizione nei registri immobiliari recante la corrispondente indicazione (cioè l’esistenza di un regime patrimoniale di separazione dei beni), indipendentemente dall’annotazione del provvedimento di separazione a margine dell’atto di matrimonio.

 

Corte di Cassazione, sez. I Civile, 13 gennaio 2021, n. 376.

Presidente Cristiano -Relatore Campese.

Fatti di causa

  1. A.B. ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 3/20 ottobre 2014, notificatale il successivo 17 novembre 2014, reiettiva del gravame da lei promosso contro la sentenza del 27 ottobre del 2007, resa dal tribunale di quella stessa città, che ne aveva respinto la domanda volta ad ottenere, nei confronti della curatela del fallimento di T.P. , marito da cui era legalmente separata, la declaratoria di sua esclusiva proprietà dell’immobile sito in (*) . Resiste, con controricorso, la curatela predetta.

1.1. Opinò quella corte che, “*come ritenuto dalla Corte di cassazione con la sentenza richiamata dal tribunale (il riferimento è a Cass. n. 12098 del 1998.), per stabilire se ed in quali limiti un determinato atto trascritto sia opponibile ai terzi deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo, che insieme con la nota, viene depositato presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (*). Ne discende che, premesso che, in costanza di matrimonio, la A. era in regime di comunione legale dei beni con il marito e che il bene acquistato da parte di un coniuge, in tale regime, entra automaticamente nel patrimonio di entrambi, ai fini dell’opponibilità ai terzi degli effetti dello scioglimento della comunione legale derivante dalla separazione personale, con riferimento all’atto di acquisto successivo alla separazione stessa, era necessaria la trascrizione della relativa nota nei registri immobiliari. Cosicché, in assenza dell’indicazione, nella nota di trascrizione, del regime patrimoniale della A. , coniugata con il T. , imposta dall’art. 2659 c.c., come modificato dalla L. n. 52 del 1985, art. 1, l’acquisto effettuato dalla stessa, successivamente alla separazione legale, non può essere opposto al terzo, nei confronti del quale, quindi, il bene deve considerarsi caduto in comunione tra i coniugi”.
Ragioni della decisione

  1. Le formulate censure prospettano, rispettivamente:
  2. I) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2659 e 2665 c.c. e della L. n. 52 del 1985, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”. Si ascrive alla corte distrettuale di aver “*trattato la nota di trascrizione, su cui verte la materia del contendere, come una nota correttamente trascritta nei confronti del signor T.P. , equiparando l’assenza (ivi) dell’indicazione del regime patrimoniale della A. , di per sé foriero di un acquisto personale, ad acquisto effettuato in comunione dei beni”;
  3. II) “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.; omessa motivazione su fatti decisivi e controversi per il giudizio”. Si assume che la sentenza impugnata non aveva tenuto conto del gravame in ordine alla condanna alle spese, deducendosi, esclusivamente, che “pur essendo rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito il decidere quale delle parti debba essere condannata e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazioni, il Giudice di merito, pur sollecitato sul punto dall’appellante, si è sottratto a questo obbligo, senza alcuna motivazione”.
  4. Il primo motivo si rivela immeritevole di accoglimento nel suo complesso.

2.1. La decisione impugnata reca (cfr. pag. 4) l’accertamento, chiaramente di natura fattuale, che nella nota di trascrizione rep. n. 57405 del 18 ottobre 1995, depositata dalla stessa odierna ricorrente (e riprodotta in ricorso) – concernente l’acquisto dell’immobile sito in (*) , dalla medesima effettuato – non risultava indicato il regime patrimoniale della A. , quale coniuge separata da T.P. , “*essendo la relativa casella del “Quadro C” ingiustificatamente vuota, e ciò nonostante che, nell’atto di vendita, fosse indicata chiaramente la qualità di coniuge legalmente separato dell’attrice e nonostante che, proprio nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 128 del 1995, richiamata dalla A. , sia prescritta l’obbligatoria indicazione del regime patrimoniale delle parti contraenti, quando risulti che le stesse siano coniugate, ed in particolare l’inserimento, nell’apposita casella della lettera “S”, se trattasi di soggetto in regime di separazione”.
2.2. Costituisce, poi, orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, in relazione all’interpretazione degli artt. 2659 e 2665 c.c., quello secondo cui “per stabilire se e in quali limiti un determinato atto relativo a beni immobili sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare, senza possibilità di equivoci ed incertezze, gli estremi essenziali del negozio e i beni ai quali esso si riferisce” e “senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo che, insieme con la menzionata nota, viene depositato presso la conservatoria dei registri immobiliari” (cfr., ex multis, Cass. n. 4842 del 2019; Cass. n. 4726 del 2019; Cass. n. 22419 del 2018; Cass. n. 14440 del 2013; Cass. n. 21758 del 2012; Cass. n. 18892 del 2009; Cass. n. 8400 del 2009; Cass. n. 5028 del 2007; Cass. n. 13137 del 2006; Cass. n. 10774 del 1991).
2.2.1. In altri termini, come espressamente sancito da Cass. n. 14440 del 2013 (in senso sostanzialmente conforme, si veda pure la precedente Cass. n. 5002 del 2005), nel nostro ordinamento la pubblicità immobiliare che si attua con il sistema della trascrizione è imperniata su principi formali, in forza dei quali il terzo che è rimasto estraneo all’atto trascritto, per individuare l’oggetto cui l’atto si riferisce attraverso la notizia che ne dà la pubblicità stessa, deve esclusivamente fare affidamento sul contenuto con cui la notizia della stipulazione dell’atto è riferita nei registri immobiliari; pertanto, rispetto al terzo, l’atto al quale la notizia si riferisce e, quindi, il suo oggetto, affinché la pubblicità-notizia possa svolgere effetti nei suoi confronti, risultano stabiliti esclusivamente da quel contenuto, la cui individuazione è affidata, a sua volta, all’esclusiva responsabilità del soggetto che richiede la trascrizione, sul quale, per quel che interessa gli atti tra vivi, incombe l’onere di procedervi redigendo la nota di trascrizione (art. 2659 c.c.), che, come viene dalla legge dettagliatamente specificato, si sostanzia in una rappresentazione per riassunto dell’atto da trascrivere. Di conseguenza, una volta redatta la nota ed avvenuta la trascrizione sulla base della stessa, il contenuto della pubblicità – notizia è solo quello da essa desumibile e, su chi della notizia si avvale (almeno agli effetti delle conseguenze che la legge ricollega alla trascrizione in relazione al regime della circolazione dei beni immobiliari) non incombe alcun onere di controllo ulteriore.
2.2.2. Del resto, è incontestabile che i principi in tema di trascrizione sono finalizzati, in via principale, a dirimere il conflitto fra più acquirenti dello stesso immobile (o bene mobile registrato), con l’effetto che all’eventuale inesattezza/incompletezza della nota di trascrizione – oggetto di un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivato – consegue la sua corrispondente inopponibilità nei confronti del terzo in buona fede, dovendosi la trascrizione, a tal fine, considerare invalida.
2.2.3. Il principio dell’autosufficienza della nota di trascrizione, nei sensi finora descritti, deriva da una precisa scelta compiuta dal legislatore che, all’art. 2664 c.c., ha previsto che il registro particolare delle trascrizioni debba essere proprio costituito dalla raccolta delle note mentre i titoli, che pure devono essere depositati presso la stessa Conservatoria (cfr. art. 2664 c.c., ed art. 2840 c.c., comma 2), non sono conservati in un apposito registro di immediata consultazione per i terzi e, quindi, non costituiscono fonte legale diretta di conoscibilità. Al suddetto principio si affianca, inoltre, quello della cd. “autoresponsabilità”, in forza del quale si deve ritenere che la nota, essendo un atto di parte, produce effetti necessariamente conformi al contenuto della stessa, con la conseguenza che chi richiede la trascrizione di un determinato atto, redigendo (o facendo redigere) la nota in un certo modo e con un apposito contenuto, se ne assume la completa responsabilità verso i terzi.
2.3. Fermo quanto precede, la questione giuridica posta dalla ricorrente con la doglianza in esame – che si intreccia con il problema della pubblicità dello scioglimento della comunione legale dei beni tra i coniugi – risulta essere stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, per la prima volta (sebbene in diversa fattispecie concreta), con la pronuncia resa da Cass. n. 12098 del 1998, in un contesto normativo allora caratterizzato dal fatto che la riforma del diritto di famiglia, attuata con la L. 19 maggio 1975, n. 151, aveva introdotto il cd. sistema binario della pubblicità del regime patrimoniale dei coniugi: l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio e la trascrizione nei Registri Immobiliari. L’annotazione, prevista, in tema di convenzioni matrimoniali e di relativa modifica, dagli artt. 162 e 163 c.c., nonché dall’art. 193 c.c., con riguardo alla separazione giudiziale dei beni, aveva (ed ha tuttora) per oggetto le vicende modificative del regime patrimoniale; la trascrizione, prevista dall’art. 2647 c.c., invece, aveva (ed ha tuttora), anche in questo caso, il suo normale oggetto, vale a dire, le vicende relative alla situazione giuridica dei singoli beni immobili (o beni mobili registrati ex art. 2685 c.c.).
2.3.1. Il sistema così congegnato non sempre si era mostrato lineare e numerose perplessità erano sorte, oltre che sulla natura e funzione dei due tipi di pubblicità, anche sulla loro combinazione. In particolare, era stata rilevata, fin dall’inizio, la carenza di una pubblicità dichiarativa dello scioglimento della comunione legale per effetto della separazione personale dei coniugi. Nè il codice civile, nè altra legge speciale, infatti, prescrivevano l’annotazione del relativo provvedimento a margine dell’atto di matrimonio, sicché diverse erano state le soluzioni prospettate, in dottrina e nella giurisprudenza di merito, trattandosi, per alcuni, di una “grave lacuna” del legislatore, per altri, di una “svista voluta”. Solo successivamente, dunque, la sopravvenuta modifica dell’art. 191 c.c., comma 2, per effetto della L. 6 maggio 2015, n. 55, art. 2, ha sancito che, “nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione” (trattasi di disposizione applicabile, giusta l’art. 3 della stessa legge, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di quest’ultima anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data).
2.4. Tanto premesso, Cass. n. 12098 del 1998, con specifico riferimento ai negozi di acquisto di beni immobili (o mobili registrati) contenenti la dichiarazione del coniuge acquirente del proprio status di separato, ebbe a negare la necessità, ai fini dell’opponibilità ai terzi degli effetti dello scioglimento della comunione derivante dalla separazione personale dei coniugi, dell’annotazione del provvedimento di separazione a margine dell’atto di matrimonio, ritenendo sufficiente (e necessario), al suddetto fine, la trascrizione della relativa nota, recante l’indicazione della corrispondente circostanza, nei registri immobiliari.
2.4.1. Pur dando compiutamente atto delle contrastanti opinioni e soluzioni sul punto manifestatesi in dottrina e nelle decisioni di merito, per giungere alla descritta soluzione prescelta si rimarcò ivi, tra l’altro, che: i) per quanto riguarda la separazione personale dei coniugi, “*la pubblicità attuata mediante annotazione a margine dell’atto di matrimonio non ha grande rilievo pratico a causa di quella che efficacemente è stata definita la “volatilità” degli effetti della separazione stessa, compreso quello dello scioglimento della comunione, in quanto è sufficiente il solo fatto della riconciliazione a farli venire meno. Riconciliazione, tra l’altro, che non è soggetta ad alcuna forma di pubblicità mediante annotazione nei registri di stato civile*”; ii) seppure non ignorandosi le esigenze di tutela dei terzi che stanno alla base dell’orientamento da essa disatteso, “tali esigenze sono adeguatamente soddisfatte dall’ordinario sistema pubblicitario (significativamente ritenuto da Corte Cost. n. 111/95, più accessibile ed affidabile di quello attuato con le annotazioni sui registri di stato civile) della trascrizione degli atti concernenti i singoli beni di maggior rilievo economico (immobili o mobili registrati), in ordine ai quali, prevalentemente, sussiste l’interesse dei terzi stessi, sembrando del tutto secondario, se non proprio puramente astratto e teorico, un autonomo interesse alla conoscenza del regime patrimoniale vigente, in sé e per sé”.
2.4.1.1. Ciò è oggi tanto più vero, ad avviso di questo Collegio, se si tengono presenti le modifiche arrecate all’art. 2659 c.c., dalla L. n. 52 del 1985, art. 1 (qui applicabile ratione temporis, venendo in rilievo trascrizioni eseguite successivamente alla sua entrata in vigore), che ha imposto l’indicazione, nella nota di trascrizione, del regime patrimoniale delle parti coniugate, quale risulta dalle dichiarazioni rese nel titolo o da certificazione dell’ufficiale di stato civile, così da lasciare intendere che, al fine di escludere l’applicazione del regime legale della comunione, le trascrizioni devono contenere le dichiarazioni dell’acquirente di essere legalmente separato/a dal/la coniuge.
2.4.1.2. D’altra parte, come ancora si legge nella menzionata Cass. n. 12098 del 1998, “le esigenze di tutela dei terzi di non minore importanza sussistono anche in relazione agli acquisti di beni personali ai sensi dell’art. 179 c.c. e nessuno dubita che in tal caso tali esigenze siano adeguatamente soddisfatte dalla trascrizione ex art. 2647 c.c., senza che sia necessario procedere ad annotazione dell’acquisto a margine dell’atto di matrimonio”.
2.4.2. Va qui solo aggiunto che: i) la già descritta, sopravvenuta modifica dell’art. 191 c.c., comma 2, per effetto della L. 6 maggio 2015, n. 55, art. 2, non appare decisiva ai fini della decisione dell’odierna controversia, posto che, da un lato, nemmeno è dato sapere, in base a quanto ricavabile dalla sentenza impugnata e dai rispettivi atti introduttivi delle parti, se, e quando, nella specie, fosse stata comunque eseguita un’annotazione, nei registri dello stato civile, dell’avvenuto scioglimento della comunione legale determinato dall’intervenuta separazione personale dei coniugi A. – T. ; dall’altro, che è indiscutibile, in ogni caso, che nessuna annotazione era prevista, all’epoca della trascrizione per cui è causa, per la dichiarazione o per il “fatto” della riconciliazione (invero, solo l’art. 69 del successivo D.P.R. n. 396 del 2000, ha previsto l’annotazione, a margine dell’atto di matrimonio, delle dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione), sicché l’informazione pubblicitaria in materia di separazione sarebbe rimasta inevitabilmente incompleta, se non addirittura fuorviante. Ciò tenuto altresì conto del fatto che, in relazione agli effetti della riconciliazione e, precisamente, se questa comporti, o meno, il ripristino della comunione legale, sono state prospettate plurime opinioni (cfr., amplius, la ricostruzione che se ne rinviene in Cass. n. 11418 del 1998), su cui, peraltro, non è necessario indugiare ulteriormente in queste sede posta la sua irrilevanza (mai essendo stata dedotta un’intervenuta riconciliazione tra la A. ed il T. ) ai fini della odierna decisione; ii) un soggetto legalmente separato è, e rimane, “coniugato” fino alla cessazione degli effetti civili del matrimonio a seguito della sentenza di divorzio, ovvero all’eventuale scioglimento o annullamento del matrimonio medesimo per le cause rispettivamente previste. Di conseguenza, come desumibile dalla circolare del Ministero delle Finanze del 2 maggio 1995, n. 128, nel modello di nota di trascrizione ivi esplicato, nella corrispondente casella, nell’indicare il proprio regime patrimoniale, si utilizzerà la lettera “C”, se trattasi di soggetto in regime di comunione legale o convenzionale, oppure la lettera “S”, se trattasi di soggetto in regime di separazione.
2.5. In conclusione, pure allo stato della disciplina positiva attuale, il rapporto tra le riportate previsioni novellate di cui all’art. 2659 c.c., comma 1 e art. 191 c.c., commi 1 e 2, deve spiegarsi nel senso che, tra i coniugi già in regime di comunione legale dei beni, non diviene di proprietà comune l’immobile acquistato da uno solo di essi dopo la loro separazione personale, quest’ultima costituendo causa di scioglimento della comunione medesima con la decorrenza prevista dall’art. 191 c.c., comma 2; invece, per l’opponibilità ai terzi dei descritti effetti dello scioglimento della comunione legale derivante dalla separazione personale dei coniugi, relativamente all’acquisto di beni immobili o mobili registrati, avvenuto con dichiarazione del coniuge acquirente dello stato di separazione, deve considerarsi necessaria e sufficiente la sola trascrizione nei registri immobiliari recante la corrispondente indicazione (cioè l’esistenza di un regime patrimoniale di separazione dei beni), indipendentemente dall’annotazione del provvedimento di separazione a margine dell’atto di matrimonio.
2.5.1. Nella specie, dunque, alla data (18.10.1995) del descritto acquisto della A. , l’avvenuto scioglimento, ex art. 191 c.c., comma 2, della comunione legale tra quest’ultima ed il marito T.P. , da cui si era precedentemente separata nel febbraio del 1994, seppure verificatosi, non era, però, opponibile ai terzi (il Fallimento di T.P. successivamente dichiarato nel 2006), pacificamente non risultando l’indicazione dello stato di separazione personale tra i menzionati coniugi (rectius: del loro regime patrimoniale di separazione dei beni, conseguente alla intervenuta separazione personale) dalla relativa nota di trascrizione, ed essendo intervenuta solo nel 1998, mediante annotazione della relativa Delibera, l’opzione dei medesimi coniugi per il diverso regime (rispetto a quello della comunione legale scelto al momento del matrimonio) della separazione dei beni. Affatto correttamente, quindi, la corte di merito, respingendone il gravame, ha confermato il rigetto della domanda della A. volta ad ottenere, nei confronti della curatela del fallimento suddetto, la declaratoria di sua esclusiva proprietà dell’immobile sito in (*) .

2.6. A tali conclusioni non è certamente di ostacolo la circostanza, pure invocata dalla odierna ricorrente, dell’avvenuta trascrizione dell’acquisto predetto esclusivamente in suo favore (e non anche del T. ), atteso che, quanto ai soggetti a favore o a carico dei quali deve essere eseguita la trascrizione, dall’art. 2659 c.c., n. 1, emerge che i soggetti della trascrizione non possono che essere le parti dell’atto da trascrivere. Questo principio si ritiene applicabile anche nel caso di acquisto effettuato da parte di un solo coniuge di bene ricompreso nell’oggetto della comunione legale, in quanto il coniuge estraneo all’atto d’acquisto è mero destinatario degli effetti legali dell’acquisto individuale, ma non parte del contratto da trascrivere. Non può, d’altra parte, condividersi la tesi secondo cui nel caso di acquisto individuale, da parte di un coniuge legalmente separato, il “titolo” dell’acquisto, di cui agli artt. 2657 e 2659 c.c., sarebbe costituito dall’atto di separazione legale, perché la nozione di “titolo” cui, nella specie, deve farsi ricorso è quella di atto che ha prodotto il mutamento giuridico in ordine al singolo bene oggetto della trascrizione (cfr. Cass. n. 7515 del 1986, richiamata, in motivazione, dalla successiva Cass. n. 12098 del 1998). Non c’è dubbio, allora, che il mutamento giuridico oggetto della trascrizione, nel caso di cui si tratta, è il trasferimento della proprietà dall’alienante al coniuge acquirente e tale effetto deriva dall’atto di acquisto, che, quindi, costituisce il titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari. Lo stato di separazione legale del coniuge acquirente, se riportato nella nota di trascrizione, non avrebbe rappresentato, dunque, la causa dell’acquisto della proprietà ma solo un elemento negativo della fattispecie acquisitiva, in quanto, escludendo l’operatività del regime legale della comunione, determinativo dell’estensione automatica dell’acquisto in testa al coniuge rimasto estraneo all’atto d’acquisto, avrebbe confermato che la proprietà era stata acquistata dal solo coniuge che ha partecipato all’atto.

2.6.1. Nè a diversa conclusione si deve pervenire per effetto della citata modifica dell’art. 2659 c.c., n. 1, disposta con la L. n. 52 del 1985, in quanto la necessità di indicare nella nota di trascrizione il regime patrimoniale del coniuge acquirente attiene alla disciplina della nota e non a quella del titolo, che resta pur sempre l’atto in base al quale si attua il trasferimento della proprietà del bene. Anzi, proprio dalla modifica legislativa di cui si tratta, che si limita ad imporre l’indicazione del regime patrimoniale, risultante dalla dichiarazione dei coniugi o dal certificato dello stato civile, resta confermato che, quando lo stato di separazione legale assume un qualche rilievo, non è necessario presentare al Conservatore dei registri immobiliari l’atto di separazione, ma è sufficiente l’indicazione della circostanza che il coniuge interessato alla trascrizione è legalmente separato perché, come si è già detto precedentemente, per stabilire se ed in quali limiti un determinato atto trascritto sia opponibile ai terzi deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo, che insieme con la nota, viene depositato presso la conservatoria dei registri immobiliari.

2.7. Va ricordato, infine, quanto alla censura motivazionale pure prospettata nella doglianza in esame, che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (formalmente invocato dalla A. ), – nella formulazione sancita dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, qui applicabile ratione temporis risultando impugnata una sentenza pubblicata il 20 ottobre 2014 – riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr., ex aliis, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017).
3. Il secondo motivo è inammissibile.

3.1. Invero, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che, come nella odierna fattispecie, non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (cfr., ex multis, Cass. n. 24502 del 2017; Cass. n. 8421 del 2017; Cass. n. 15317 del 2013; Cass. n. 5386 del 2003).

  1. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, potendosi procedere alla compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità in ragione della peculiarità dell’intera vicenda, altresì dandosi atto, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del(la) ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di questo giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della A. , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Depositato in cancelleria il 13 gennaio 2021.[:]