MANTENIMENTO DEI FIGLI. PER IL RIMBORSO DELLE SPESE STRAORDINARIE, QUANDO SERVE UNA NUOVA CAUSA?

[:it](Cass. Civ. Sez. I, Ordinanza 13 gennaio 2021, n. 379)

A norma del nuovo articolo 337-ter c.c., tanto nell’adozione dell’affido condiviso quanto di quello esclusivo, è il giudice a fissare “la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli“.

In ordine agli esborsi necessari per il mantenimento, uno dei principi pacifici, in giurisprudenza, è quello di includere nell’assegno periodico solo le spese ordinarie e non anche quelle straordinarie, poiché in tal caso si rischierebbe di recare pregiudizio alla prole, comportando una compressione dei diritti nella soddisfazione delle esigenze inaspettate che necessitano di interventi economici straordinari, ponendosi altresì in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dal codice civile. La maggior parte dei provvedimenti stabilisce, infatti, unitamente all’obbligo di corrispondere un assegno periodico a titolo di contribuzione al mantenimento della prole, una percentuale variabile per far fronte all’entità degli esborsi di carattere straordinario.

Pur nella varietà delle decisioni adottate dai giudici, emerge una sostanziale uniformità di criteri attraverso i quali distinguere le spese ordinarie da quelle straordinarie.

Per la prevalente giurisprudenza, di legittimità e di merito, vengono considerate ordinarie, quelle spese destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita quotidiana della prole, rientranti nell’assegno erogato per il mantenimento (ad esempio, l’acquisto dei libri scolastici o dei medicinali da banco; le visite di controllo routinarie; l’abbigliamento, ecc.).

Sono ritenuti, invece, straordinari, tutti gli esborsi necessari a far fronte ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori (ad es. interventi chirurgici o fisioterapia; spese per occhiali da vista, lezioni private, patente di guida, acquisto di un motorino, ecc.).

Su questo tema è intervenuta recentemente la Cassazione che, con l’ordinanza in esame, ha voluto distinguere ulteriormente tra spese straordinarie stricto sensu intese e spese integrative, avente un carattere routinari, ai fini della loro esigibilità.

La vicenda ha la seguente origine.

Una donna notificava il precetto all’ex compagno per il pagamento delle spese straordinarie a favore della figlia minore d’età, affetta da handicap, per un importo pari a circa 1.700 euro. Sul padre, infatti, gravava l’obbligo di contribuzione in ragione della metà. L’uomo proponeva opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. davanti al giudice di pace, il quale annullava il precetto opposto. Secondo il giudicante, per agire forzosamente per il recupero delle spese straordinarie, occorreva un autonomo accertamento in sede giudiziale. Infatti, nel caso di specie, il provvedimento cautelare del tribunale, non poteva ritenersi immediatamente esecutivo. In sede di gravame, la sentenza viene riformata e dall’importo precettato viene sottratta solo la somma di circa 43 euro relativa all’acquisto di materiale di cancelleria. Si giunge così in Cassazione.

Secondo la Suprema Corte, bisogna prescindere dalla terminologia impiegata nel titolo dal giudice di merito e analizzare gli esborsi alla luce alla luce del loro carattere routinario o imprevedibile.

Ecco allora che, secondo la Corte, le spese che rispondono ad ordinarie e prevedibili esigenze di mantenimento del figlio, a tal punto dall’avere la certezza del loro verificarsi, benché non ricomprese nell’assegno forfettizzato di mantenimento, possono essere richieste in rimborso dal genitore anticipatario sulla base della loro elencazione ed allegazione in precetto. Per tali esborsi, quindi, non è necessario accertare, nuovamente, in sede giudiziale, con un distinto titolo, la loro esistenza e quantificazione. Per contro, le spese straordinarie, intese come categoria residuale, connotata da imprevedibilità, scevra di ogni carattere di certezza, necessitano di un accertamento giudiziale specifico.

All’esito del su descritto percorso delibativo, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto:

«In materia di rimborso delle spese cosiddette straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, fermo il carattere composito della dizione utilizzata dal giudice, occorre in via sostanziale distinguere tra:

  1. a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlioe che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento forfettizzatodal giudice – o, anche, consensualmente determinato dai genitori – e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli al di fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità;
  2. b) le spese che, imprevedibili e rilevantinel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento, richiedono per la loro azionabilità l’esercizio di un’autonoma azione di accertamentoin cui convergono il rispetto del principio dell’adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato e tanto in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio».

Avv. Claudia Romano’

Child in white t-shirt sitting on white table[:]

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