[:it]Woman in blue denim jacket wearing eyeglasses

(Cass. Civ., ordinanza n. 21752/2020)

Quello del mantenimento dei figli maggiorenni è un tema di pregnante attualità che ha notevoli implicazioni sul piano pratico e che continua a tenere impegnate le Corti, chiamate a stabilire, caso per caso, i limiti e le condizioni di un obbligo che trova fondamento in un preciso quadro normativo.

Il dovere al mantenimento dei figli maggiorenni è sancito, in primis, dall’art. 30 della Costituzione e dagli art. 147 e ss. c.c. che impongono ad ambedue i genitori l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, non prevedendo alcuna cessazione ipso facto per via del raggiungimento della maggiore età. L’obbligo è stato rafforzato dalla novella della legge n. 54/2006 che all’art. 155-quinquies ha stabilito che «il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico».

Non si tratta, tuttavia, di un obbligo protratto all’infinito.

Il genitore è infatti tenuto a provvedere al mantenimento del figlio maggiorenne sino a che questi non raggiunga l’indipendenza economica (ovvero in presenza di un impiego che gli consenta un reddito corrispondente alla sua professionalità e un’appropriata collocazione nel contesto economico-sociale di riferimento, adeguata alle sue attitudini ed aspirazioni), salvo che riesca a comprovare che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un comportamento inerte o di rifiuto ingiustificato del figlio (cfr. Cass. n. 19589/2011).

Lo ha chiarito da ultimo la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell’ordinanza n. 21752/2020 (qui sotto allegata) respingendo il ricorso di un padre che, a seguito della separazione con la ex moglie, era stato onerato del pagamento di un contributo di mantenimento nei confronti dei figli, di cui uno minorenne e uno maggiore e non autosufficiente.

La valutazione relativa all’esistenza di una «colpevole inerzia del figlio», precisa il provvedimento, deve essere fondata su un accertamento di fatto che tenga conto dell’età, dell’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, dell’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa, nonché, in particolare, della complessiva condotta personale tenuta da parte dell’avente diritto a partire dal raggiungimento della maggiore età (cfr. Cass. n. 5088/2018).

La mancata prova di tale inerzia, nel caso di specie, ha infatti determinato l’inammissibilità del motivo di ricorso per manifesta infondatezza.

Avv. Claudia Romano[:]

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(Cass. civ., Sez. Unite, 28 settembre 2020, n. 20443)

Esistono vari rimedi a disposizione del coniuge o dell’ex partner (nel caso di coppia di fatto) qualora l’altro non versi l’assegno per i figli stabilito dal giudice.

Un valido strumento di pressione per il genitore inadempiente, specie nel caso in cui questi, per motivi di lavoro o di piacere, sia solito recarsi all’estero. Infatti, la libertà “di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi” sancita dalla nostra Costituzione può trovare, in taluni casi, dei limiti, come quando ci si sottragga al proprio obbligo di assistenza economica nei confronti della prole.

Pertanto, qualora un genitore non adempia agli obblighi alimentari nei confronti della prole e scaturenti da una pronuncia del giudice, l’altro potrà decidere:

  • di non dare il proprio consenso al rilascio del passaporto; oppure (se l’abbia già fatto)
  • di revocare il consenso già prestato tramite una semplice dichiarazione in Questura.

Nel caso di specie, gli Ermellini hanno affermato che il ritiro del passaporto e l’annotazione “non valida per l’espatrio” sulla carta d’identità del genitore obbligato al mantenimento di figli minori sono provvedimenti vincolati per l’amministrazione. Il provvedimento amministrativo della Questura, dunque, «si limita a fotografare una situazione di fatto: quella del ritiro dell’assenso».

In questi casi, il genitore che si veda negare o revocare il consenso al passaporto sarà costretto a rivolgersi al giudice tutelare, il quale convocherà davanti a sé entrambi i genitori per valutare, sulla base delle loro dichiarazioni, se dare o meno la propria autorizzazione all’espatrio.

Avv. Claudia Romano

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(Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., 01-09-2020, n. 18156)

Il caso di specie riguarda una lite fra ex coniugi sulla proprietà comune di strumenti finanziari acquistati in costanza del regime di comunione legale e alienati dal solo marito, prima della separazione personale, sul presupposto della natura personale di tali strumenti (in quanto il loro acquisto era stato operato con capitali propri depositati all’estero e rimpatriati grazie al cosiddetto scudo fiscale).

In primo grado,  il Tribunale aveva accolto la domanda di condanna del marito al pagamento diretto della metà del valore dei titoli, avanzata dalla moglie in sede di precisazione delle conclusioni, essendo nel frattempo cessato il regime legale (tale cessazione si è verificato in corso di causa per effetto della modifica dell’art. 191 c.c., ai sensi del quale, nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il tribunale autorizza i coniugi a vivere separati).

La Corte d’Appello, a fronte della censura del marito, ha negato che vi fosse stato mutamento di domanda, argomentando che la richiesta di condanna pro quota costituiva una specificazione della originaria domanda di ricostituzione della comunione per equivalente.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del marito, evidenziando però che i giudici di merito avrebbero dovuto accogliere la domanda originaria della moglie, ciò in quanto, cessato il regime legale  tra i coniugi, rimane comunque intatta la contitolarità dei cespiti fino alla divisione.

Su tale assunto «il compartecipe che abbia chiesto nei confronti di altro compartecipe, di rimettere in proprietà comune un certo importo indebitamente sottratto, non incorre nel divieto di mutamento di domanda se chiede in corso di causa il pagamento diretto della propria quota. Il compartecipe debitore ha diritto di opporsi a tale domanda, non perché sia nuova, ma facendo valere il proprio interesse a ricostituire la comunione in vista della divisione, in modo da regolare in quella sede i rapporti di dare e avere, invece di pagare la quota del compartecipe fuori dalle operazioni divisionali».

 

Avv. Claudia Romano

Clear glass hour glass on brown wooden table[:]

[:it]Woman in black shirt carrying baby in gray onesie

Con Decreto Legge n°111 dell’8 settembre 2020, in vigore a fare data dal 9 settembre 2020, lo Stato italiano ha introdotto importanti misura a favore dei genitori-lavoratori dipendenti, nell’evenienza, tutt’altro che remota, in cui i figli siano costretti ad una quarantena obbligatoria.

In particolare, ai sensi dell’art. 5 del D.L. 111/2020 sono state introdotte le seguenti misure durante la durata “…della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito  di  contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico”.

1) Lavoro in modalità agile

Ai sensi del comma 1, uno dei genitori avrà la possibilità di svolgere prestazioni di lavoro in modalità agile (c.d. smart working) durante tutta o parte la quarantena.

2) congedo straordinario

Qualora ciò non sia possibile, ai sensi del comma 2, uno dei genitori potrà astenersi in tutto o in parte dal lavoro per tutta o parte della quarantena del figlio.

Per il periodo di congedo fruito, il lavoratore avrà diritto ad “un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa”.

La norma specifica altresì che:

  • le misure riguardano unicamente le quarantene di figli minori di anni 14 conviventi;
  • detti benefici potranno essere riconosciuti solo per periodi di quarantena compresi entro la fine del corrente anno;
  • le misure non vengono concesse qualora uno dei genitori già lavori in smart working ovvero non svolga attività lavorative.

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[:it]Two hand exchanging twenty jordanian dinars

L’ordinanza de quo ha ad oggetto un ricorso avverso il decreto con il quale la Corte d’Appello de L’Aquila aveva respinta la richiesta, proposta dall’ex marito, di revoca dell’assegno divorzile di euro 400, disposto a favore della ex moglie con la sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata dal Tribunale.

Con un unico motivo di ricorso, l’ex marito eccepisce l’omessa valutazione della possibilità dell’ex moglie di ricercare un lavoro, essendone abile.

La Cassazione ha invece ritenuto inammissibile il ricorso, osservando che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale aveva operato una valutazione in ordine all’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, posto che la donna aveva dimostrato di essersi “attivata in questi anni, ma senza successo, nella ricerca di un lavoro stabile (accettando lavori a termine e partecipando a concorsi) che le consenta di raggiungere l’autosufficienza economica” (pag. n. 3 decreto impugnato).

In buona sostanza dunque, con questa ordinanza, la Corte ha ribadito un orientamento ormai pressoché costante nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in tema di diritto all’assegno divorzile, l’attitudine dell’ex coniuge al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata una effettiva sopravvenuta possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già sulla base di mere valutazioni astratte e ipotetiche.

 

avv. Claudia Romano

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[:it]studio-32Gentili Clienti,

lo Studio Legale Martignetti – Romano rende noto che resterà chiuso per ferie a partire dal lunedi 3 agosto e sino a lunedì 31 agosto 2020.

Per urgenze vi invitiamo a contattarci ai seguenti recapiti:

– avv. Maria Martignetti 339/119.57.27;

– avv. Luigi Romano 333/444.67.07.

 

 

Avv. Maria Martignetti            Avv. Claudia Romano               Avv. Luigi Romano       Avv. Marzia Capomagi[:]

[:it]Topless baby lying on bed

La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha chiarito che l’esclusione del diritto del padre di tenere con sé il figlio anche di notte, non può dipendere unicamente dalla tenera età del minore, dovendosi sempre allegare e comprovare l’esistenza di uno specifico pregiudizio potenzialmente correlabile all’eventualità dei pernottamenti.

Il caso

Il Tribunale di Sassari, pronunciandosi su un ricorso ex art. 337-bis c.c. aveva escluso ogni possibilità di pernottamento del figlio minore presso il padre, stante la tenera età del bambino, all’epoca di anni 2.

La Corte d’appello, accogliendo il reclamo proposto dal padre, disponeva invece che il padre potesse tenere con sé il figlio almeno una notte alla settimana, non ravvisando pregiudizi derivanti tout court dalla tenera età del minore.

Il ricorso per cassazione

Avverso il predetto provvedimento ricorreva per cassazione la madre lamentando “la violazione o falsa applicazione dell’art. 337-ter c.c. per avere la corte d’appello omesso di considerare l’interesse prioritario del minore, a quel momento di soli due anni”.

La Suprema Corte, tuttavia, dichiara inammissibile il reclamo, alla luce del seguente condivisibile ragionamento:

  • “i provvedimenti dell’autorità giudiziaria in materia di affidamento dei figli di età minore consentono restrizioni al diritto di visita dei genitori solo nell’interesse superiore giustappunto del minore”;
  • nel perseguimento di tale interesse “…deve essere sempre assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi i genitori, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione e istruzione della prole (di recente Cass. n. 9764-19)”;
  • non è possibile escludere radicalmente la possibilità del padre di tenere con sé il figlio anche di notte “esclusivamente in considerazione della tenera età” del figlio senza allegare “…uno specifico pregiudizio potenzialmente correlabile all’eventualità dei pernottamenti”.

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[:it]Person standing beside clock

L’art. 3, comma 4, della legge n°898/1970 stabilisce che “…per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile. L’eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.

Qualora, pertanto, i coniugi abbiano convenuto di trasformare il procedimento di separazione giudiziale in consensuale nella prima fase del giudizio di separazione dinnanzi al Presidente, il termine per proposizione della domanda congiunta di divorzio sarà di 6 mesi decorrenti dalla loro comparizione dinnanzi al Presidente.

Quale termine dovrebbe Cosa accade invece applicarsi nella diversa ipotesi in cui i coniugi, si siano accordati solo in un secondo momento dinnanzi al giudice istruttore, rassegnando conclusioni conformi, recepite nella sentenza che definisce il giudizio?

Il caso

Una coppia di coniugi compariva davanti al Presidente del Tribunale di Verona, in sede di separazione giudiziale, giungendo successivamente ad un accordo dinnanzi al giudice istruttore, recepito nella sentenza conclusiva del predetto giudizio.

A distanza di 11 mesi dalla loro comparizione personale, la coppia proponeva congiuntamente domanda di divorzio. Il Tribunale, tuttavia:

  • rappresentava che l’art. 3 della legge sul divorzio disciplinava unicamente l’ipotesi di conversione del rito nella fase presidenziale del giudizio di separazione;
  • rilevava che il predetto ricorso era stato depositato prima del decorso del termine di un anno dalla pronuncia della sentenza di separazione;
  • rappresentava l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale relativamente al termine da computare – di 6 mesi ovvero di 12 mesi – ai fini dell’istaurazione del divorzio, nell’evenienza in cui la trasformazione del giudizio di separazione da giudiziale a consensuale fosse avvenuto innanzi al giudice istruttore;
  • invitava pertanto le parti ad interloquire sulla procedibilità della domanda.

La decisione

I giudice veronesi, con la sentenza in oggetto, affermano la procedibilità della domanda congiunta di divorzio presentata dai coniugi nel termine di 6 mesi decorrenti dalla loro comparizione dinnanzi al Presidente, ritenendo che:

  • “A fronte dell’intendimento dei coniugi di risolvere consensualmente un giudizio di separazione originariamente incardinato come giudiziale, ancorare il diverso decorso dei termini per instaurare il giudizio di divorzio al tipo di atto che abbia definito la separazione (decreto di omologazione o sentenza) costituisce una disparità di trattamento tra situazioni processuali sostanzialmente identiche, sebbene formalmente distinte in relazione alla natura del provvedimento conclusivo del giudizio, che non pare trovare un aggancio univoco nel testo dell’art. 3 della l. 898/1970”;
  • “il ‘giudizio contenzioso trasformato in consensuale’ a cui fa riferimento l’art. 3, n.2, lett. b) l.898/1970 può essere considerato in termini altrettanto ‘non tecnici’, non già come un rinvio alla fattispecie di cui all’art. 711 c.p.c., ma come sineddoche comprensiva di tutte le ipotesi di separazione definite in esito a un accordo dei coniugi, tanto mediante decreto di omologazione, che di sentenza su conclusioni conformi”;
  • “Siffatta proposta interpretativa, oltre a prevenire il rischio della disparità di trattamento sopra profilata, pare maggiormente idonea a soddisfare le esigenze di accelerazione e di ragionevole durata del processo perseguite dalla l. 55/2006, che risulterebbero viceversa frustrate, ove si accedesse a un’interpretazione eccessivamente restrittiva del richiamato art. 3, n.2, lett. b) l.898/1970”.

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[:it]White concrete building under blue sky

Il caso

Una coppia conveniva in sede di separazione consensuale di vendere a terzi l’ex casa familiare, dagli stessi acquistata meno di cinque anni prima beneficiando delle agevolazioni “prima casa”.

A seguito della revoca delle agevolazioni prima casa da parte dell’Agenzia delle Entrate, la coppia ricorreva vittoriosamente alla Commissione tributaria provinciale di Perugia. In sede di appello, tuttavia, la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, ribaltava la decisione evidenziando che “…la revoca del beneficio fiscale non contrasta l’intassabilità’ delle disposizioni cui i coniugi pervengono in occasione della separazione, sia perché’ la cessione dell’immobile non avviene attraverso l’omologazione della separazione, sia perché’ non vi è qui tassazione in atto occasionata dalla crisi coniugale, bensì la revoca di un precedente beneficio fiscale”.

Il ricorso per cassazione

La coppia, lungi dal darsi per vinta, ricorre per cassazione lamentando “…la violazione e/o falsa applicazione della L. 6 marzo 1987, n. 74, articolo 19, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che il regime di esenzione previsto dalla menzionata norma è esteso, per effetto di Corte Cost. 10 maggio 1999, n. 154, anche a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale tra i coniugi e, quindi, anche al trasferimento di immobili in comunione nei confronti dei terzi”.

La Suprema Corte, accogliendo il predetto motivo di appello, offre i seguenti condivisibili chiarimenti:

  • “…secondo giurisprudenza da ultimo consolidatasi, che ha innovato rispetto ad un precedente e diverso orientamento (cfr., ad es., Cass. n. 2263 del 03/02/2014), ‘l’agevolazione di cui alla L. n. 74 del 1987, articolo 19, nel testo conseguente alla declaratoria di incostituzionalità (Corte Cost., sentenza n. 154 del 1999), spetta per gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi in esito alla separazione personale o allo scioglimento del matrimonio, atteso il carattere di “negoziazione globale” attribuito alla liquidazione del rapporto coniugale per il tramite di contratti tipici in funzione di definizione non contenziosa, i quali, nell’ambito della nuova cornice normativa (da ultimo culminata nella disciplina di cui al Decreto Legge n. 132 del 2014, articoli 6 e 12, conv. con modif. nella L. n. 162 del 2014), rinvengono il loro fondamento nella centralità del consenso dei coniugi” (così Cass. n. 2111 del 03/02/2016);
  • “in specifica applicazione del predetto principio, è stato evidenziato che ‘in tema di agevolazioni ‘prima casa’, il trasferimento dell’immobile prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto, se effettuato in favore del coniuge in virtu’ di una modifica delle condizioni di separazione, pur non essendo riconducibile alla forza maggiore, non comporta la decadenza dai benefici fiscali, attesa la “ratio” della L. n. 74 del 1987, articolo 19, che è quella di favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendo che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede’ (cosi’ Cass. n. 8104 del 29/03/2017; conf. Cass. n. 13340 del 28/06/2016; sempre in tema di agevolazioni “prima casa” si veda anche, sotto il diverso profilo della insussistenza dell’intento speculativo, Cass. n. 5156 del 16/03/2016; Cass. n. 22023 del 21/09/2017)”;
  • il suddetto principio, di portata assolutamente generale “… non può non estendersi anche all’ipotesi per cui è causa, nella quale i coniugi si sono determinati, in sede di accordi conseguenti alla separazione personale, a trasferire l’immobile acquistato con le agevolazioni per la prima casa ad un terzo”;
  • “l’atto stipulato dai coniugi in sede di separazione personale (o anche di divorzio) e comportante la vendita a terzi di un immobile in comproprietà e la successiva divisione del ricavato, pur non facendo parte delle condizioni essenziali di separazione rientra sicuramente nella negoziazione globale dei rapporti tra i coniugi ed è, pertanto, meritevole di tutela, risiedendo la propria causa contrariamente a quanto ritenuto dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 27/E del 21 giugno 2012 – nello “spirito di sistemazione, in occasione dell’evento di separazione consensuale, dei rapporti patrimoniali dei coniugi sia pure maturati nel corso della convivenza matrimoniale” (Cass. n. 16909 del 19/08/2015, in motivazione)”.

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Con la recente ordinanza n. 11097 depositata lo scorso 10 giugno 2020, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che il disinteresse di un genitore protrattosi nel tempo costituisce non un illecito istantaneo ma permanente e il dies a quo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei danni va individuato nel momento in cui la vittima della condotta di abbandono genitoriale è pervenuta nelle concrete condizioni di esercitabilità del diritto risarcitorio.

La vicenda

La controversia trae origine da un giudizio promosso da un figlio, ormai adulto, nei confronti del padre al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali a lui spettanti per violazione degli obblighi genitoriali.

Il Tribunale di Livorno, investito della questione, rigettava la domanda risarcitoria ritenendo:

  • insussistenti i “presupposti probatori di merito”;
  • maturata la prescrizione di tutti i diritti al risarcimento dei danni.

A fronte di tale decisione l’attore proponeva appello dinanzi alla Corte fiorentina la quale, tuttavia, confermava la sentenza del giudice di primo grado.

Il figlio decideva pertanto di ricorrere sino in Cassazione dolendosi, in particolare, di come la Corte territoriale avesse ricollegato il danno morale ad un illecito istantaneo ad effetti permanenti, deducendone l’intervenuta prescrizione quinquiennale per l’intero arco di tempo oggetto della domanda (dalla nascita del ricorrente fino all’instaurazione del giudizio).

La decisione

Con la decisione in commento, la Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, offre i seguenti condivisibili chiarimenti sulla base degli arresti giurisprudenziali in materia:

  • preliminarmente, la Corte ha concettualmente ripartito il genus danno endofamiliare in due species: il danno relativo al rapporto di coniugio/unione e il danno relativo al rapporto genitoriale;
  • in particolare, il diritto del figlio ad essere educato e mantenuto si sostanzia nella condivisione della relazione filiale con il proprio genitore fin dalla nascita “sia nella sfera intima ed affettiva, di primario rilievo nella costituzione e sviluppo dell’equilibrio psicofisico di ogni persona, sia nella sfera sociale, mediante la condivisione e il riconoscimento esterno dello status conseguente alla procreazione…Si determina pertanto un automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale, declinata secondo gli obblighi specificati negli artt. 147 e 148 cod. civ., che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell’ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l’assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore” (Cass. civ. n. 26205/2013);
  • nel caso di specie, il danno relativo al rapporto filiale è causato dal disinteresse del padre nei confronti del figlio protrattosi per un periodo significativo della sua vita, pertanto il relativo illecito endofamiliare ha natura permanente e non istantanea, “e già di per sé è proprio la considerevole protrazione temporale a portare al livello del disvalore costituzionale la condotta illecita, la quale, se investisse invece soltanto un tempo così limitato da potersi definire episodica (per esempio, soltanto qualche giorno), integrerebbe soltanto una violazione delle norme ordinarie relative agli obblighi genitoriali”;
  • in tale ottica, il fatto illecito non può ritenersi consumato con riferimento al suo solo momento iniziale, bensì con riferimento a quello finale; in sostanza “il diritto al ristoro dei danni sorge con l’inizio del fatto illecito generatore del danno medesimo, ma con questo persiste nel tempo, rinnovandosi di momento in momento, con la conseguenza che la prescrizione ha inizio da ciascun giorno rispetto al fatto già verificatosi ed al corrispondente diritto al risarcimento”;
  • la Corte precisa che “…la persona che subisce la violazione del diritto alla relazione filiale entra in una condizione di sofferenza personale e morale che imprime un tracciato di disagio di sofferenza nello sviluppo psicofisico, per cui, la natura del diritto azionato ne rende del tutto giustificabile, in mancanza di limitazioni legali, l’esercizio in una fase di maturità personale compatibile con il coinvolgimento personale ed emotivo ad esso connesso”;
  • a ciò consegue che, per acquisire la capacità di percepire correttamente il disvalore della condotta paterna e di reagire conseguentemente chiedendo il risarcimento, occorre che il figlio vittima dell’abbandono “si svincoli dall’incidenza percettiva e comportamentale del notorio istintivo desiderio filiale di un rapporto positivo con il genitore” per raggiungere una maturità personale pienamente autonoma “capace di percepire la reale situazione a sé pregiudizievole e di assumere reattive decisioni di contrasto con la persona desiderata. Ovvero, accettare psicologicamente la illiceità della condotta del genitore e chiedere il risarcimento dei danni subiti quale figlio rifiutato dal genitore che l’ha posta in essere”.

Applicando i suddetti principi al caso in esame, la Suprema Corte rileva come la Corte d’Appello abbia seguito un ragionamento del tutto irrazionale laddove esclude che il figlio sia stato danneggiato dal disinteresse paterno perché “si sarebbe a ciò abituato”. Tale asserzione svuoterebbe di contenuto il diritto risarcitorio: è illogico “che un totale disinteresse non possa giammai provocare danni, essendo il figlio abbandonato sempre vissuto nel disinteresse del padre e quindi nulla avendo perso per non aver mai avuto nulla”.

Di qui, la decisione della Suprema Corte di cassare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa sezione, affinché proceda ad un nuovo esame della questione alla luce dei principi giurisprudenziali sopra enunciati in ordine alla natura permanente dell’illecito endofamiliare e alla determinazione del dies a quo prescrizionale.

Articolo a cura della dott.ssa Michela Terella

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