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cdc-c4ibsscuwiu-unsplash-1Come noto, il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha reso l’intero territorio nazionale “zona rossa”, applicando le disposizioni già previste per alcune province del Nord Italia dal D.P.C.M. del 9 marzo 2020 che, all’art. 1 prevede di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza“.

La predetta norma ha generato in poco tempo notevole confusione, tanto negli operatori della giustizia quanto nei genitori separati, in merito alle conseguenze del predetto divieto sull’esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario della prole.

A fronte dei predetti dubbi, il Governo, nelle FAQ diramate sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha opportunamente chiarito, in data 10 marzo 2020, che: “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio“.

Il D.P.C.M. del 22 marzo 2020

In data 22 marzo 2020 è altresì stato emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un terzo decreto contenente ulteriori misure urgenti di contenimento sull’intero territorio cumulative rispetto a quelle già adottate.

Il suddetto decreto, all’art. 1, lett. b), conferma il “…divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, di cui alla sopracitata ordinanza del 22 marzo 2020, specificando altresì la conseguente soppressione della facoltà di spostarsi per fare “rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”, di cui all’art. 1, lett. a) del DPCM dell’8 marzo 2020.

A differenza dei DPCM dell’9 e 9 marzo 2020, tuttavia, il DPCM del 22 marzo 2020 non prevede tra le deroghe al suddetto divieto gli spostamenti per “situazioni di necessità” ma unicamente per spostamenti dettati da:

  • comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza;
  • motivi di assoluta urgenza;
  • motivi di salute.

La proroga delle misure previste nei D.P.C.M. dell’8, 9 e 22 marzo sino al 13 aprile

Il 1° aprile 2020 è stato altresì emanato un nuovo D.P.C.M. che, all’art. 1, estende l’efficacia delle misure previamente adottate nei DPCM dell’8, 9 e 22 marzo 2020 sino alla data del 13 aprile 2020.

 

La confusione sulla legittimità degli spostamenti tra diversi comuni

Ciò ha determinato nuovamente confusione circa la possibilità per i genitori non collocatari di esercitare il proprio diritto di visita anche qualora residenti in due comuni separati.

Se da un lato, infatti, numerose prefetture hanno sin da subito giudicato legittimi i predetti spostamenti anche tra comuni diversi , il Tribunale di Bari, con ordinanza del 26 marzo 2020, ha di contro ritenuto questi ultimi illegittimi alla luce del DPCM del 22 marzo 2020, disponendo la provvisoria interruzione del diritto di visita del genitore collocatario, sostituendo gli incontri con video chiamate o Skype.

 

I chiarimenti recentemente offerti dal Governo

A seguito della grande confusione ingenerata dalle predette disposizioni, in particolar modo per quanto attiene la legittimità degli spostamenti tra comuni al fine di esercitare il diritto di visita, sono finalmente giunti gli attesi chiarimenti del Governo che, sul proprio sito istituzionale – http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa – alla domanda “Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli?”, ha risposto: “Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori”.

 

In conclusione

Alla luce di quanto sopra esposto e dei chiarimenti offerti dal Governo, sino al 13 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe:

  • il diritto di visita del genitore non collocatario è garantito anche qualora questo comporti spostamenti tra diversi comuni per recarsi dal minore, condurlo presso di sé e fare rientro alla propria residenza/domicilio;
  • il diritto di visita dovrà essere esercitato in conformità a quanto determinato nei provvedimenti di separazione e/o divorzio, a cui certamente sono da equiparare le statuizioni rese nei giudizi di regolamentazione dell’affido e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio;
  • in mancanza di una statuizione del Tribunale, potranno essere esercitati in base a quanto concordato, preferibilmente per iscritto, tra i genitori;
  • in ogni caso gli spostamenti dovranno avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel pieno rispetto delle prescrizioni di tipo sanitario.

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cdc-c4ibsscuwiu-unsplash-1Come noto, il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha reso l’intero territorio nazionale “zona rossa”, applicando le disposizioni già previste per alcune province del Nord Italia dal D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 che, all’art. 1 prevede di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza“.

La predetta norma ha generato in poco tempo notevole confusione, tanto negli operatori della giustizia quanto nei genitori separati, in merito alle conseguenze del predetto divieto sull’esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario della prole.

A fronte dei predetti dubbi, il Governo, nelle FAQ diramate sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha opportunamente chiarito, in data 10 marzo 2020, che: “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio“.

Il D.P.C.M. del 22 marzo 2020

Il 22 marzo è altresì stato emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un ulteriore decreto contenente ulteriori misure urgenti di contenimento sull’intero territorio nazionale, in vigore sino al 3 aprile 2020, cumulative rispetto a quelle già adottate con DPCM dell’11 marzo 2020 e con quelle previste nella sopracitata ordinanza del 22 marzo 2020 del Ministero della Salute.

Il suddetto decreto, all’art. 1, lett. b), conferma il “…divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, di cui alla sopracitata ordinanza del 22 marzo 2020, specificando altresì la conseguente soppressione della facoltà di spostarsi per fare “rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”, di cui all’art. 1, lett. a) del DPCM dell’8 marzo 2020.

Così come per l’art. 1 dell’ordinanza del 22 marzo 2020 del Ministero della Salute, anche il presente decreto non prevede deroghe al suddetto decreto se non per spostamenti dettati da:

  • comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza;
  • motivi di assoluta urgenza;
  • motivi di salute.

Nonostante siano trascorsi oltre 10 giorni dall’entrata in vigore del DPCM del 22 marzo 2020, ad oggi il Governo non ha ancora aggiornato la propria pagina istituzionale – http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa – al fine di chiarire se dette limitazioni pregiudichino o meno l’esercizio del diritto di visita qualora i genitori risiedano in due comuni separati.

La recente ordinanza del 26 marzo 2020 del T.C. di Bari

Recentemente, la Corte d’Appello di Bari si è pronunciata sull’istanza presentata da una madre, genitore collocatario della prole al fine di ottenere “…la sospensione degli incontri tra il padre [Omissis] ed il figlio minore” in quanto “…il minore è collocato presso la madre e che il padre abita in un diverso comune”.

La Corte d’Appello, nell’accogliere la predetta istanza, sottolinea come:

  • “…gli incontri dei minori con genitori dimoranti in comune diverso da quello di residenza dei minori stessi, non realizzano affatto le condizioni di sicurezza e prudenza di cui al D.P.C.M. 9/3/2020, ed all’ancor più restrittivo D.P.C.M. 11/3/2020, dal D.P.C.M. 21/3/2020, e, da ultimo, dal D.P.C.M. del 22/3/2020, dal momento che lo scopo primario della normativa che regola la materia, è una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio, (attualmente con divieto di spostarsi in comuni diversi da quello di dimora), tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori”;
  • non sia verificabile, nel caso di specie, “…che nel corso del rientro il minore presso il genitore collocatario, se il minore, sia stato esposto a rischio sanitario, con conseguente pericolo per coloro che ritroverà al rientro presso l’abitazione del genitore collocatario”;
  • “il diritto – dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell’attuale momento emergenziale, è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, a mente dell’art. 16 della Costituzione, ed al diritto alla salute, sancito dall’art. 32 Cost.”.

La Corte, alla luce delle predette considerazioni:

  • ha disposto pertanto l’interruzione provvisoria del diritto di visita del padre sino al 3 aprile 2020 (ovvero sino al termine di efficacia del DPCM del 22 marzo 2020);
  • ha sostituito degli incontri con videochiamate o skype “per periodi di tempo uguali a quelli fissati, e secondo il medesimo calendario”.

 

In conclusione

In senso diametralmente opposto si segnala il chiarimento offerto al Consiglio dell’Ordine di Biella da parte della Prefettura, della Questura e del Comando Provinciale dei Carabinieri, disponibile sul sito del COA – https://www.ordineavvocatibiella.it/emergenza-covid-19-diritto-di-visita-dei-figli-minori-di-genitori-separati-al-genitore-non-collocatario-dopo-il-dpcm-22-3-2020-indicazioni-delle-forze-dellordine-consultate-dal-coa/ – , ad avviso dei quali “…pur dopo il DPCM 22.3.20, il diritto di visita e di trasferimento dei minori all’altro genitore sia consentito, con l’avvertimento di portare con sé il provvedimento giudiziale che lo dispone (accordo di separazione coniugale omologato dal Tribunale, sentenza di separazione o divorzio, o ordinanza del Presidente del Tribunale che dispone in via provvisoria e urgente, le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale e i tempi di permanenza del minore con l’uno e l’altro genitore), la autocertificazione redatta su modello ministeriale, e adottando, ovviamente, tutte le prescrizioni e cautele sul piano sanitario che conosciamo, e, comunque rimettendo al buon senso dell’adulto ogni valutazione, caso per caso, in relazione al superiore interesse del minore”.

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catturaLa predetta norma ha generato in poco tempo notevole confusione, tanto negli operatori della giustizia quanto nei genitori separati, in merito alle conseguenze del predetto divieto sull’esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario della prole.

A fronte dei predetti dubbi, il Governo, nelle FAQ diramate sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha opportunamente chiarito, in data 10 marzo 2020, che: “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio“.

L’ordinanza del 22 marzo 2020 del Ministero della Salute

In data 22 marzo 2020, il Ministero della Salute ha adottato un’ordinanza recante “ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, prevedendo all’art. 1 il “…divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.

La predetta misura resterà in vigore sino al 3 aprile 2020, in virtù della proroga espressamente convenuta nel DPCM del 22 marzo 2020.

Il DPCM del 22 marzo 2020

In pari data, è altresì stato emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un ulteriore decreto contenente ulteriori misure urgenti di contenimento sull’intero territorio nazionale, in vigore sino al 3 aprile 2020, cumulative rispetto a quelle già adottate con DPCM dell’11 marzo 2020 e con quelle previste nella sopracitata ordinanza del 22 marzo 2020 del Ministero della Salute.

Il suddetto decreto, all’art. 1, lett. b), conferma il “…divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, di cui alla sopracitata ordinanza del 22 marzo 2020, specificando altresì la conseguente soppressione della facoltà di spostarsi per fare “rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”, di cui all’art. 1, lett. a) del DPCM dell’8 marzo 2020.

Così come per l’art. 1 dell’ordinanza del 22 marzo 2020 del Ministero della Salute, anche il presente decreto non prevede deroghe al suddetto decreto se non per spostamenti dettati da:

  • comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza;
  • motivi di assoluta urgenza;
  • motivi di salute.

I chiarimenti recentemente offerti dal Governo

Il Governo, sul proprio sito istituzionale – http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa – alla domanda “Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli?”, ha risposto: “Sì, gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.

 

In conclusione

Da ciò consegue che, l’entrata in vigore del DPCM del 22 marzo 2020, non pone alcuna limitazione ai genitori che si spostino, anche in altro comune, per vedere e/o prendere i figli, all’uopo muniti di autocertificazione e/o provvedimento di separazione e/o divorzio. [:]

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separazione-e-soldi_smallIl caso:

Un ex marito ricorreva al Tribunale di Campobasso al fine di ottenere una riduzione dell’importo dell’assegno divorzile, dallo stesso versato in favore dell’ex moglie e quantificato concordemente concordato in sede di divorzio congiunto nella somma mensile di € 450,00, in considerazione:

  • della dedotta impossibilità per l’ex marito di continuare a vivere con il modesto importo di € 450,00, residuante dopo il pagamento del mutuo immobiliare contratto e del versamento del predetto assegno divorzile in favore della moglie;
  • del nuovo matrimonio dallo stesso contratto;
  • del mutamento in melius delle condizioni economiche dell’ex moglie, che, prima disoccupata, aveva da poco trovato un’occupazione lavorativa come badante, con una retribuzione mensile di € 500,00, superiore pertanto all’assegno dalla stessa percepito.

A fronte del rigetto del suo ricorso da parte della Corte d’Appello, il ricorrente, lungi dal darsi per vinto, adiva la Suprema Corte dolendosi dell’omessa considerazione da parte del giudice di merito delle dedotte circostanze di fatto da cui risultava evidente la sopravvenuta sproporzione reddituale tra le parti.

Il giudizio della Suprema Corte.

Di diverso avviso gli Ermellini, che dichiarano inammissibile il suo ricorso, evidenziando come il Giudice di secondo grado aveva considerato le circostanze dedotte dal ricorrente, giudicandole tuttavia ininfluenti ,alla luce del seguente principio di diritto enunciato dalle SS.UU. con la celeberrima sentenza n°18287 dell’11 luglio 2018 e recentemente ribadito dalla Suprema Corte, sez. I^, con ordinanza n°21926 del 30 agosto 2019: “L’assegno divorzile ha una imprescindibile funzione assistenziale, ma anche, e in pari misura, compensativa e perequativa. Pertanto, qualora vi sia uno squilibrio effettivo, e di non modesta entità, tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all’interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due. Laddove, però, risulti che l’intero patrimonio dell’ex coniuge richiedente sia stato formato, durante il matrimonio, con il solo apporto dei beni dell’altro, si deve ritenere che sia stato già riconosciuto il ruolo endofamiliare dello stesso svolto e – tenuto conto della composizione dell’entità e dell’attitudine all’accrescimento di tale patrimonio – sia stato già compensato il sacrificio delle aspettative professionali oltre che realizzata con tali attribuzioni l’esigenza perequativa, per cui non è dovuto, in tali peculiari condizioni, l’assegno di divorzio”.

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cdc-c4ibsscuwiu-unsplash-1Come noto, il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 ha reso l’intero territorio nazionale “zona rossa”, applicando le disposizioni già previste per alcune province del Nord Italia italiane dal D.P.C.M. dell’8 marzo 2020 che, all’art. 1 prevede di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza“.

La predetta norma ha generato in poco tempo notevole confusione, tanto negli operatori della giustizia quanto nei genitori separati, in merito alle conseguenze del predetto divieto sull’esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario della prole.

A fronte dei predetti dubbi, il Governo, nelle FAQ diramate sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha opportunamente chiarito, in data 10 marzo 2020, che: “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio“.

I chiarimenti offerti dal Tribunale di Milano

La mancata espressa previsione da parte dei predetti decreti ministeriali di restrizioni e/o divieti in materia di diritto di visita dei genitori separati, ha fatto in breve tempo sorgere numerose controversie, probabilmente dovute dalla forte preoccupazione determinata dalla celerità con cui il COVID-19 si stia diffondendo anche tra soggetti di giovane età.

Tra queste si segnala l’istanza con cui genitore collocatario si è recentemente rivolto al Tribunale Civile di Milano chiedendo disporsi il pronto rientro dei minori presso il suo domicilio.

Il Giudice meneghino, con un provvedimento chiaro ed esauriente, ha tuttavia rigettato l’istanza:

– ritenendo che: “in relazione alla contingenza determinata dalla diffusione epidemica COVID 19 non sussistono ragioni per considerare gravi ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c. i comportamenti tenuti dal padre a tutela dei minori“;

– disponendo, pertanto, “…che le parti si attenessero alle previsioni di cui al verbale di separazione consensuale omologato“.

In conclusione

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, il genitore separato potrà recarsi, munito di autocertificazione e provvedimento di separazione e/o divorzio, presso, il comune di residenza o di collocamento dei figli minori per esercitare il diritto di visita e rispettando i tempi di permanenza riconosciuti dal Tribunale e/o concordati nell’interesse del minore.

Ad ogni modo, le parti ben potranno, su base volontaria, derogare al regime di frequentazione al fine di limitare al minimo gli spostamenti. In tal senso, senza dubbio è da guardarsi con favore l’accordo volto ad accorpare i diritti di visita infrasettimanali estendendo i giorni di permanenza dei figli nei weekend di spettanza del genitore non collocatario.

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[:it]studio-32Gentili Clienti,

in ottemperanza alle misure contenute nel D.P.C.M. 9 marzo 2020, lo Studio Legale Martignetti – Romano rende noto che gli appuntamenti presso lo Studio, da oggi sino alla cessazione dello stato di emergenza, verranno effettuati telefonicamente o con video chiamata mediante Whatsapp o Skype.

Vi invitiamo a contattarci al numero fisso dello studio (06/35.34.64.15) qualora voleste modificare l’orario di un incontro già fissato, annullarlo o prendere un appuntamento.

        Certi della vostra comprensione, vi ringraziamo anticipatamente.

Avv. Maria Martignetti            Avv. Claudia Romano               Avv. Luigi Romano       Avv. Marzia Capomagi

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[:it]

separazione-e-soldi_smallLa Suprema Corte, con la sentenza n°1119 del 20 gennaio 2020, chiarisce che il mero mutamento di natura e funzione dell’assegno divorzile, affermato con la recente sentenza n. 18287 del 2018 delle Sezioni Unite, non costituisce ex se giustificato motivo valutabile ai sensi dell’articolo 9 legge divorzio per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio, essendo comunque necessario l’accertamento dell’esistenza di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei coniugi rispetto all’assetto patrimoniale valutato in sede di divorzio.

In particolare, gli Ermellini enunciano i seguenti, condivisibili principi:

  • “…l’interpretazione delle norme giuridiche da parte della Corte di Cassazione e, in particolare, delle Sezioni Unite mira ad una tendenziale stabilità e valenza generale, sul presupposto, tuttavia, di una efficacia non cogente ma solo persuasiva, trattandosi di attività consustanziale all’esercizio stesso della funzione giurisdizionale, sicché un mutamento di orientamento reso in sede di nomofilachia non soggiace al principio di irretroattività, non è assimilabile allo ius superveniens ed è suscettibile di essere disatteso dal giudice di merito…”;
  • come più volte affermato, “…la revisione dell’assegno divorzile di cui alla L. n. 898 del 1970, articolo 9, postula l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell’assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell’assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell’emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l’equilibrio così raggiunto e adeguare l’importo, o lo stesso obbligo della contribuzione, alla nuova situazione patrimoniale reddituale accertate” (così recentemente anche Cass. n. 787 del 2017 e n. 11177 del 2019);
  • il predetto principio si coniuga altresì “…con quello secondo cui in tema di statuizioni c.d. determinative il giudicato si forma sempre rebus sic stantibus e cioè esso è modificabile in caso di successive variazioni di fatto, le quali, per avere rilevanza, devono, poi, esser dedotte mediante l’esperimento dell’apposito procedimento di revisione, fermo restando che il diritto a percepirlo di un ex coniuge ed il corrispondente obbligo dell’altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’assegno, talché’ ‘in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all’autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata (rebus sic stantibus), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell’accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione’” (così anche Cass. n. 16173 del 2015; cfr. pure Cass. n. 17689 del 2019, in tema di opposizione a precetto).

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downloadIl caso

La Corte d’Appello di Trento, con sentenza n°144 del 26 maggio 2017, confermava il provvedimento con cui il giudice di prime cure:

  • aveva affidato in via esclusiva i figli minori alla madre;
  • aveva quantificato in €350,00 mensili il mantenimento dovuto per ciascun figlio.

Il padre, lungi dal darsi per vinto, ricorre alla Suprema Corte:

  • dolendosi del fatto che il giudice della famiglia, in violazione dell’art. 337 quater c.c., avrebbe illegittimamente disposto l’affido esclusivo dei minori alla madre sulla base di “… un giudizio prognostico sul comportamento dell’odierno ricorrente disancorato da basi solide”;
  • ritenendo la sentenza impugnata nulla “…per assenza di motivazione circa le ragioni che hanno condotto la corte di merito a ritenere che le minori non avrebbero tratto beneficio dal perdurare della relazione con il padre”;
  • lamentandosi dell’omessa considerazione delle “…dichiarazioni delle figlie minori dalle quali era emersa l’importanza della figura paterna nelle scelte relative la loro vita”.

I principi enunciati dalla Suprema Corte

Di diverso avviso la Suprema Corte che, con ordinanza n°28244/2019, dichiara l’inammissibilità del ricorso alla luce dei seguenti e condivisibili principi:

  1. “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale (…) rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole”;
  2. in tale ottica, il Giudice deve privilegiare “…quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore”;
  3. l’individuazione del genitore affidatario e/o collocatario deve avvenire in base ad “…un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo”, basato su elementi concreti, quali le “…modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull’apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in grado di offrire al minore”;
  4. la predetta valutazione, poiché rientrante nella discrezionalità del giudice di merito, deve ritenersi insuscettibile di censura in sede di legittimità, purché ispirata al parametro di riferimento del superiore interesse del minore e sufficientemente motivata.

Ad avviso della Cassazione, nel caso di specie, il giudizio prognostico operato dal giudice di merito doveva considerarsi sufficientemente motivato e ispirato al criterio del superiore interesse del minore, avendo il giudicante disposto l’affido esclusivo dei minori alla madre in ragione:

  • del “trasferimento [del padre] in regione diversa e distante da quella di residenza delle minori”;
  • della “mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento per la prole” da parte del padre;
  • della “scarsa partecipazione alle scelte inerenti le vite delle figlie” da parte del padre;
  • della “trascuratezza dei propri doveri genitoriali” da parte del padre;
  • della effettiva valutazione e ponderazione da parte del giudice “…delle dichiarazioni rilasciate dalle figlie il cui esame, pertanto, non può di certo definirsi omesso”.

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classmates-snack-time-1465989-1279x1251A distanza di pochi mesi dal deposito della sentenza n°20504 del 30 luglio 2019, con cui le Sezioni Unite avevano ritenuto obbligatoria la fruizione della mensa scolastica da parte degli alunni in quanto rientrante nella finalità di “educazione alimentare” perseguita dal sistema scolastico italiano, il T.A.R. Lazio ritorna sull’annosa questione della legittima scelta da parte dei genitori di preferire il pranzo da casa.

In particolare, ad avviso del giudice amministrativo, non vi sarebbero ragioni per impedire ai genitori la facoltà di scegliere tra mensa scolastica e pranzo da casa:

  • essendo il servizio di ristorazione scolastica previsto dal D.M. 31 dicembre 1983 “…facoltativo sia per l’Ente Locale, libero anche di non erogarlo, sia per l’utenza, libera di non servirsene”;
  • dovendo essere “…riconosciuto agli studenti non interessati a fruire del servizio mensa il diritto a frequentare ugualmente il tempo mensa, senza essere costretti ad abbandonare i locali scolastici in pieno orario curriculare”;
  • essendo innecessario e sproporzionato, al fine di “…prevenire il rischio igienico-sanitario”, vietare agli studenti di portare il pranzo da casa in considerazione del fatto che gli stessi discenti sono ad ogni modo liberi di portare da casa le merende del mattino.

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[:it]La VI^ sezione della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1072/2018 chiarisce quando un coniuge in caso di separazione ha diritto alla restituzione della metà delle rate del mutuo che egli ha versato per intero, non ricorrendo la fattispecie dell’accollo interno.

 

La vicenda nasce dalla Corte d’Appello di L’Aquila che accoglieva l’appello proposto da M.A., ex moglie di G.L., contro la sentenza di primo grado che l’aveva condannata a restituire al suo ex marito le rate di un mutuo ipotecario che i coniugi avevano stipulato per l’acquisto della casa familiare.

Nonostante fosse intervenuta la separazione dei coniugi ed il conseguente scioglimento della comunione legale, infatti, l’ex marito aveva continuato a pagare esclusivamente e per intero le rate del mutuo ipotecario.

Per la Corte d’ Appello, il provvedimento presidenziale che aveva stabilito in via provvisoria le condizioni economiche del divorzio, anche se non aveva posto a carico dell’ex marito l’obbligo di pagamento delle rate del mutuo, come misura sostitutiva dell’assegno divorzile, si fondava sulla premessa di un’assunzione volontaria di tale impegno da parte del marito; impegno che veniva qualificato come accollo interno, in base al quale l’ex marito non aveva diritto alla restituzione, non rilevando invece che la sentenza che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio avesse respinto la domanda della moglie volta a ottenere la corresponsione di un assegno divorzile.

L’ex marito, vista la sentenza della Corte d’Appello, propone ricorso per Cassazione, deducendo, in particolare, violazione degli artt. 1273, 1322, 1326, 1362 e 1299 c.c..

Il ricorrente si doleva del fatto che il giudice a quo avesse desunto erroneamente la prova della volontà del ricorrente di accollarsi per intero le rate del mutuo solo dalla premessa del provvedimento presidenziale, rilevando che la manifestazione di tale pretesa volontà non risultava in nessun verbale precedente.

La Suprema Corte, nell’accogliere l’impugnazione dell’ex marito, osserva che la prova dell’accollo non può e non deve desumersi dalle mere premesse di un provvedimento. Ciò ancor di più con riferimento al caso di specie, in cui il provvedimento:

  • era addirittura temporaneo e quindi destinato ad esaurire i suoi effetti col passaggio in giudicato della sentenza di divorzio;
  • non solo conteneva alcuna statuizione a riguardo, ma ometteva addirittura di dare atto delle modalità attraverso le quali il ricorrente avrebbe manifestato l’effettiva volontà di assumere per l’intero l’obbligazione di pagamento.

Gli Ermellini, chiariscono altresì che la motivazione della sentenza impugnata deve considerarsi meramente apparente in quanto:

  • basata solo su un’interpretazione del provvedimento presidenziale, totalmente sganciata dalla valutazione dei fatti;
  • la prova in questione, di contro, avrebbe dovuto essere tratta da elementi documentali.

Articolo redatto dalla dott.ssa Maria della Pietra

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