Scuola pubblica o privata: chi decide se i genitori non sono d’accordo?

Come noto vi sono decisioni che i genitori, pur separati, devono continuare ad assumere insieme nell’interesse dei figli e che possono essere raggruppate nelle macro categorie della salute, dell’educazione scolastica e religiosa, della crescita personale e sociale.

Può succedere, tuttavia, che con riguardo a scelte importanti delle vita dei propri figli, la posizione dei genitori rimanga su piani distanti e diversi.

Questo può dipendere da molti fattori, quali la diversa educazione ricevuta, la soggettiva interpretazione delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli, la difficoltà di accettare il punto di vista dell’altro e, non ultimo, una certa ostilità di fondo che sovente anima le coppie separate.

In questo caso, le decisioni si paralizzano e ai genitori non rimane che rivolgersi al Giudice.

Sotto il profilo strettamente procedurale, se il contrasto sia insorto tra genitori formalmente separati o divorziati, la domanda va ricondotta nell’ambito delle diposizioni riguardanti la “Soluzione delle controversie in caso di inadempienze o violazioni” dei provvedimenti del giudice (art. 709 ter c.p.c.)

Se, invece, il nucleo familiare (sposato o convivente) non sia ancora disgregato, va applicata la disciplina relativa ai “contrasti insorti nell’esercizio della responsabilità genitoriale” poiché si tratta di una norma che ha la espressa finalità di conservare l’unità familiare (art. 316 c.c.).

In altre parole, la formale separazione tra i genitori preclude l’applicazione della disciplina in tema di responsabilità genitoriale (applicabile nella fase non patologica del rapporto di coppia) e cede il passo ai provvedimenti previsti nel caso di inadempienze e violazioni da parte di coppie separate.

Quanto ai criteri che guidano la scelta del giudice, in linea di principio la giurisprudenza si orienta in favore della scuola pubblica sulla base dei canoni riconosciuti dall’ordinamento come idonei allo sviluppo culturale di qualsiasi soggetto minore residente sul territorio.

Le istituzione scolastiche pubbliche, infatti, sono espressione primaria e diretta del sistema nazionale di istruzione e del diritto alla istruzione riconosciuto dalla Costituzione.

In alcuni casi, da considerare eccezionali, e sempre nell’ottica di favorire l’interesse del figlio minore, i giudici autorizzano l’iscrizione alla scuola privata. Le ragioni – che devono essere valutate nel caso concreto – possono spaziare dalla necessità di preservare il valore della continuità scolastica al bisogno di far seguire il minore da insegnanti specializzati o in grado di rispondere meglio alle sue fragilità o difficoltà.

Sulla scia di questa giurisprudenza maggioritaria si pone un recente provvedimento del Tribunale Civile di Roma (decreto n. 33 del 4 gennaio 2021 pres. Ienzi, rel. Cambi) che ha evidenziato come “nell’ipotesi di contrasto tra i genitori in merito all’iscrizione a scuola del figlio minore, deve essere privilegiata l’istruzione pubblica”.

La scelta dell’istituto scolastico – prosegue il Collegio – è da considerare scelta di maggiore rilevanza per il figlio e, dunque, qualora i genitori non riescano a dirimere il conflitto in merito alla scelta tra la scuola pubblica e la scuola privata, il Tribunale può indicare solo la scuola pubblica, dovendosi ritenere l’istruzione pubblica quella cui i minori devono accedere anche obbligatoriamente fino al sedicesimo anno di età. Tale conclusione si desume dalla struttura dell’ordinamento scolastico gratuito e universale solo con riferimento alla scuola pubblica, atteso che la scuola privata impone il pagamento di rette e soprattutto l’adesione a specifici orientamenti non solo didattici ma anche di impostazione religiosa ovvero educativa che possono non essere condivisi dai genitori e rispetto ai quali il Tribunale investito della scelta non può esprimere preferenze attenendo tali opzioni a scelte personalissime rimesse al solo consenso dei genitori”.

In questo quadro che valenza ha la volontà del figlio?

La giurisprudenza, infatti, è unanime nel ritenere che la volontà dei figli minori di età, seppure sia importante, non è determinante, poiché tale scelta è da rimettere esclusivamente ai genitori.

Vanno segnalati però sempre più casi in cui, a parità di piano formativo, al centro della decisione del Giudice viene posta la preferenza del figlio minore, ancorché infradodicenne

Con una recentissima pronuncia il Tribunale di Verona (decreto del 6 aprile 2021) ha ad esempio preferito la scuola pubblica alla privata proprio per il rilievo attribuito ad alcuni elementi concreti acquisiti attraverso l’audizione di un minore infradodicenne.

Questi, ascoltato dal giudice delegato senza la presenza dei genitori, aveva infatti saputo esprimere con naturalezza la propria preferenza quest’ultima tipologia di istituto, rispetto a quella privata scelta dalla madre, avuto riguardo alla possibilità per lo stesso di mantenere rapporti continuativi con una parte dei propri compagni di scuola primaria, con i quali ha mostrato una buona sintonia. Il minore aveva inoltre evidenziato l’opportunità di poter andare a scuola da solo segno di naturale e comprensibile desiderio di progressiva autonomia che il collegio ha ritenuto di accogliere e promuovere.

Avv. Claudia Romano

© Copyright - Martignetti e Romano - P.Iva 13187681005 - Design Manà Comunicazione Privacy Policy Cookie Policy