Niente addebito alla moglie che non si occupa delle faccende domestiche
Il matrimonio si fonda sul principio di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi con i limiti che la legge stabilisce per garantire l’unità familiare. Il marito e la moglie, a differenza che in passato, hanno, infatti, gli stessi diritti, che dovrebbero esercitare congiuntamente e di comune accordo, e gli stessi reciproci doveri sanciti dall’art. 143 del nostro codice civile: alla fedeltà, all’assistenza, alla collaborazione e alla coabitazione.
Come visto, la legge parla di doveri dei coniugi e non già di doveri della moglie verso il marito o di doveri del marito verso la moglie. I doveri, così come i diritti, sono quindi senza senso, anche laddove le convenzioni sociali e i retaggi culturali hanno radicato alcuni usi in capo all’uno o all’altro coniuge. Non ci si può neanche richiamare alle consuetudini per imporre a un coniuge determinati comportamenti.
I doveri sono intercambiabili, anche laddove uno dei due si sia sempre occupato di determinati aspetti del matrimonio.
In particolare, il dovere reciproco alla collaborazione rappresenta il dovere di contribuire al cosiddetto ménage familiare, a tutto quello che serve per lo svolgimento organizzativo della vita della famiglia e nell’interesse della stessa. Con esso si tende a sottolineare, da un lato, che la gestione della famiglia deve essere il frutto di consultazione e dialogo continuo tra i coniugi; dall’altro, che questi devono essere pronti a sacrificare i propri interessi individuali per quelli della famiglia.
Entrambi i coniugi vi sono tenuti tenendo in considerazione le loro sostanze e la loro capacità di lavoro professionale e casalingo.
In questo quadro giuridico si inserisce una recentissima sentenza della Prima Sezione del Tribunale Civile di Foggia (sentenza numero 40282 del 22 settembre 2021) il quale ha rigettato le richieste di addebito presentate da entrambi i coniugi.
In particolare il marito, a fondamento della sua pretesa, aveva dedotto che la moglie aveva mostrato «un contegno di disinteresse e indifferenza per il partner teso a violare gli obblighi coniugali della collaborazione e della contribuzione nell’interesse della famiglia, nonché l’assistenza materiale e morale. Tali comportamenti manifestati nel rifiuto di predisporre piatti caldi, piuttosto che lavare gli indumenti personali…».
Sul punto, le prove sono consistite in dichiarazioni dei testi che hanno assunto che l’uomo provvedeva a fare la spesa e andava a consumare la colazione a casa della madre presso la quale indossava gli abiti da lavoro che la stessa provvedeva poi a lavare.
Secondo il Tribunale invece le circostanze acquisite in giudizio dovevano ritenersi del tutto «generiche» e non consentivano di attribuire alla donna una «trasgressione degli elementari doveri di collaborazione tale da giudicarla colpevole di un sostanziale abbandono del nucleo famigliare, atteso che ciò che è emerso, al più, è che talora il marito faceva la spesa o che il ricorrente soleva far lavare gli abiti da lavoro dalla madre, circostanza questa giustificata dalla moglie con l’esigenza di non contaminare gli indumenti del figlio minore».
Insomma, secondo il Tribunale, il dovere di collaborazione esiste a prescindere dal fatto che uno dei coniugi non lavori e abbia teoricamente più tempo da dedicare alla gestione della casa e dei figli.
E ciò in quanto «a seguito della riforma del diritto di famiglia (operata con la legge 19 maggio 1975, n. 151) a seguito del matrimonio i coniugi assumono gli stessi diritti e gli stessi doveri, sono tenuti all’obbligo reciproco di fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia ed alla coabitazione, insomma sono posti su un piano del tutto paritario. Non è quindi previsto che su un coniuge siano addossati tutti i compiti di cura della casa e della prole, poiché entrambi sono tenuti a svolgere le stesse mansioni, e ciò anche nell’ipotesi in cui uno solo di essi lavori, poiché non sarebbe ammissibile una situazione di sottomissione dell’altro a svolgere lavori di mera cura dell’ordine domestico, al quale sono peraltro tenuti anche i figli, nell’ottica di una educazione responsabile».
Avv. Claudia Romano