Addebito della separazione al marito che va su siti di incontri

L’art. 151, comma 2, del codice civile prevede l’addebito della separazione per colpa, cioè la possibilità che l’allontanamento dei coniugi sia addebitato a colui o colei che abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio. Tali doveri sono individuati nell’art. 143 del codice civile, in particolare: dovere di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia e coabitazione.
I presupposti per una pronuncia di separazione con addebito sono: la richiesta in tal senso di uno dei coniugi, la violazione di uno dei doveri matrimoniali indicati nell’art. 143 c.c. e il nesso di causalità tra una tale violazione e la crisi coniugale.
Nello specifico, infatti, per la declaratoria di addebito nel giudizio di separazione, il giudice conduce un’indagine sull’intollerabilità della convivenza effettuando una valutazione di carattere globale e comparando le condotte assunte da entrambi i coniugi. In altri termini, ogni opportuno riscontro o valutazione giudiziaria non potrà fondarsi esclusivamente sul comportamento adottato dal coniuge “trasgressore”, poiché soltanto dalla predetta complessiva valutazione potrà evincersi la rilevanza ed il peso reale che le rispettive condotte hanno avuto nella crisi coniugale.
Quindi, a titolo esemplificativo, non è automatico che l’addebito della separazione sia conseguenza necessaria nelle ipotesi di tradimento, come è invece accaduto nella vicenda recentemente decisa dalla Corte di Cassazione con la pronuncia in oggetto.
Con l’ordinanza n. 3879/2021 (sotto allegata) la Suprema Corte ha giudicato corretta e insindacabile, anche dal punto di vista della valutazione delle prove, la sentenza della Corte d’Appello che ha confermato la decisione di addebito della separazione in capo ad un marito, responsabile di aver intrattenuto incontri online a pagamento con altre donne.
Nello specifico, la moglie aveva documentato in giudizio una molteplicità di elementi che hanno convinto i giudici di merito, perché rappresentavano validi indizi dell’avvenuta infedeltà: si trattava di sms, di fotografie e, soprattutto, di ricevute di «pagamenti per siti di incontri online con donne».
Al riguardo, la versione sostenuta dal marito, che negava le sue presunte infedeltà e respingeva la richiesta di addebito della separazione, è stata ritenuta «inverosimile» tanto dai giudici di merito quanto dalla Suprema Corte con conseguente conferma dell’addebito della separazione a suo carico.
A questo punto è opportuno soffermarsi sulle conseguenze di una pronuncia di addebito, le quali coinvolgono in particolar modo l’ambito patrimoniale del coniuge tacciato di “colpevolezza”.
L’effetto primario dell’addebito infatti è certamente rinvenibile nella perdita, da parte del coniuge che lo subisce, del diritto all’assegno di mantenimento.
Ciononostante è importante chiarire che l’eventuale declaratoria di addebito in capo al coniuge trasgressore non impedirà a quest’ultimo, ricorrendone i presupposti di legge, di godere del diritto agli “alimenti” nei confronti dell’altro coniuge.
Giova infatti ricordare che, mentre l’assegno di mantenimento persegue lo scopo di garantire, al coniuge che ne beneficia, il godimento e la conservazione delle medesime condizioni economiche esistenti durante il corso del matrimonio, l’assegno alimentare viene riconosciuto invece al fine di consentire al coniuge economicamente più debole i mezzi necessari e sufficienti per far fronte alle esigenze economiche legate al soddisfacimento dei propri bisogni primari.
Di notevole rilevanza sono poi gli effetti della pronuncia di addebito della separazione in ambito successorio.
Il coniuge separato con addebito perde infatti i diritti di successione inerenti allo stato coniugale, conservando tuttavia soltanto il diritto ad un assegno vitalizio qualora, all’apertura della successione dell’altro coniuge, egli già godeva dell’assegno alimentare a carico di quest’ultimo.
Ulteriore effetto dell’addebito della separazione lo si rinviene in tema di prestazioni previdenziali riconosciute al coniuge defunto, quali ad esempio il diritto alla pensione di reversibilità ed altre indennità previste dalla legge.
Mentre infatti al coniuge separato “senza addebito” spetterà certamente il diritto a tali prestazioni previdenziali, il coniuge separato “con addebito” conserverà ugualmente il diritto a percepire dette corresponsioni soltanto sul presupposto dell’effettivo godimento, in vita dell’altro coniuge, dell’assegno alimentare.
Infine, preme sottolineare che l’eventuale pronuncia di addebito non condiziona in alcun modo l’adozione di provvedimenti da parte dell’autorità giudiziaria sull’affidamento dei figli. L’interesse morale e materiale di questi ultimi è infatti del tutto disancorato dall’accertamento sulla responsabilità in ordine alla separazione e alla consequenziale declaratoria di addebito.
Tuttavia qualora si dimostri che l’atteggiamento del coniuge colpevole possa esercitare una qualche influenza negativa sull’educazione e sulla morale dei figli, la pronuncia di addebito non sarebbe sgombra da interferenze rispetto ai provvedimenti di affidamento dei figli stessi.
Avv. Claudia Romano

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