L’ex compagno ha diritto a recuperare le rate del mutuo dal partner?
[:it](Corte di Cassazione, ordinanza n. 20062 del 14 luglio 2021)
Quando una convivenza termina, la domanda più frequente è a quale dei due partner va la casa acquistata in comproprietà.
Se i conviventi non hanno figli (o se essi sono già adulti e non vivono più con i genitori) e dunque non si pone un problema di assegnazione dell’immobile, la casa in comproprietà dovrà essere divisa.
Se non si riesce a raggiungere un’intesa, l’unica strada percorribile è quella della divisione giudiziale dell’immobile. La domanda va proposta al giudice del tribunale del luogo in cui si trova l’immobile, senza limiti di tempo e anche da uno solo dei comproprietari.
Ebbene nell’ambito di un giudizio di divisione immobiliare, la Cassazione ha recentemente enunciato un principio innovativo con riferimento alla questione del rimborso delle rate di mutuo versate in eccedenza da un convivente rispetto all’altro.
La Suprema Corte, ribaltando la decisione del giudice di prime cure, ha infatti stabilito che se uno dei due ex conviventi aveva pagato con le sue risorse finanziarie alla banca le rate del mutuo per la casa in comproprietà di entrambi, ha diritto di recuperare la differenza versata in più rispetto al compagno, che deve partecipare in misura uguale all’estinzione del mutuo e, dunque, lo deve rimborsare per l’eccedenza.
Gli Ermellini hanno applicato il principio di «solidarietà passiva» nell’adempimento delle obbligazioni, in base al quale il debito «si divide nei rapporti interni tra condebitori in parti eguali; pertanto, il coobbligato che abbia pagato l’intero, è titolare, salvo prova contraria a carico dell’altro condebitore, del diritto di ripetere da quest’ultimo la metà di quanto pagato al comune creditore».
In contrasto con tale necessità – il tribunale di primo grado aveva ritenuto la convivenza, per se stessa quale elemento idoneo a giustificare il maggiore apporto per spirito di liberalità.
Secondo la Suprema Corte invece, in questo caso, non si può parlare di liberalità, o di donazione, perché il versamento è stato eseguito alla banca, cioè ad un soggetto estraneo, sia pure per ripagare un debito assunto in comune, come quello dell’acquisto della casa in cui convivere.
Infatti, ad avviso del Collegio di legittimità, si può ammettere che la prova possa essere data per presunzioni, ma deve trattarsi di presunzioni serie, in base a un rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso.
È da segnalare che questa soluzione della Corte di Cassazione è molto diversa da quella normalmente adottata per il rimborso delle spese per la casa, che rimangono addossate a chi le aveva sostenute anche quando si tratta di ristrutturazione dell’immobile.
Avv. Claudia Romano