Cass. 22 novembre 2013 n. 26205: disinteresse del padre e danno da vuoto emotivo
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L’obbligo della protezione della filiazione, ovverosia il diritto del figlio ad essere educato e mantenuto (obbligo conseguente alla procreazione) significa, per il figlio, poter condividere, fin dalla nascita, con il proprio genitore la relazione filiale, sia nella sfera intima ed affettiva, di primario rilievo nella costituzione e nello sviluppo dell’equilibrio psico-fisico di ogni persona, sia nella sfera sociale, mediante la condivisione ed il riconoscimento esterno dello status conseguente della procreazione.
Evidente, quindi, per la Cassazione – sentenza 22 novembre 2013 n°26205, l’automatismo tra procreazione e responsabilità genitoriale. Da tale elemento si deve dedurre, come nella vicenda in esame, il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell’ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l’assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore. Detto ancor più chiaramente, il presupposto della responsabilità, e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, è individuato nella consapevolezza del concepimento, consapevolezza che non si concretizza semplicemente con la certezza assoluta derivante dalla prova ematologica, ma anche con altri rilevanti dati di fatto, come, ad esempio, la coincidenza temporale» relativa all’esistenza di una relazione a carattere affettivo e sessuale tra la madre dei due ragazzi e l’uomo.
Ergo, qualora l’uomo ha avuto piena possibilità di essere consapevole della probabilità della propria paternità, ma ha preferito ignorare tutti i segnali, lasciando così i ragazzi privi della figura paterna e delle cure necessarie. E ciò ha provocato nei due figli un grave stato di sofferenza psicologica, derivante dalla privazione ingiustificata della figura paterna, con ripercussioni personali e sociali derivanti dalla consapevolezza di non essere mai stati desiderati ed accolti come figli.
Di qui, accertata giudizialmente la paternità,il diritto al risarcimento fissato, nell’importo di € 150.000,00 per ogni figlio, conseguente al vuoto emotivo, relazionale e sociale, provocato dall’assenza paterna, fin dalla nascita nella vita dei due ragazzi.
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