Modifiche agli artt. 20 e 27 del Codice Deontologico Forense pubblicate in G.U.
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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la delibera del Consiglio Nazionale Forense del 23 febbraio 2018 che ha modificato integralmente l’art. 20, e l’art. 27, comma 3, del Codice Deontologico Forense.
Qui di seguito il testo degli articoli modificati:
«Art. 20 – Responsabilità disciplinare»
1. La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ai sensi dell’art. 51, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
2. Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V e VI del presente codice, comportano l’applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste; ove non riconducibili a tali ipotesi comportano l’applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c) e 53 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 di questo codice.
«Art. 27 – Dovere di informazione»
Comma 1 e 2 invariati.
Comma 3. L’avvocato, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare chiaramente la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge
Comma da 4 9 invariati.
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