Ai fini della formazione del proprio convicimento il giudice può avvalersi anche delle prove raccolte in un diverso processo svoltosi tra le stesse o altre parti, ivi compresa la sentenza – Cass. 27 aprile 2011 n. 9384

[:it]

Una società di assicurazioni conveniva in giudizio i due amministratori della società, già sindaci chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di comportamenti dagli stessi tenuti in violazione dei doveri inerenti alle cariche rivestite.
In corso di causa, il giudizio veniva dichiarato interrotto a seguito della sottoposizione della società ricorrente a liquidazione coatta amministrativa, per essere poi riassunto dal commissario liquidatore.
In primo grado Tribunale di Milano rigettava la domanda.
Di diverso avviso la Corte di Appello di Milano, che  condannava i due amministratori alla rivalsa di quanto dovuto dalla società all’ISVAP per le sanzioni irrogate a causa dell’esercizio non autorizzato di attività assicurativa nel ramo “auto rischi diversi”; e ciò, in considerazione del fatto che “la prova del danno risarcibile emergeva da una precedete sentenza, con cui il Pretore di Milano aveva confermato, riducendone l’ammontare, la sanzione irrogata alla società dall’ISVAP, essendo indubitabile che l’esercizio dell’attività assicurativa in un ramo non autorizzato costituisce un’evidente violazione degli obblighi gestori degli amministratori di una compagnia di assicurazioni”.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 27 aprile 2011 n. 9384, ha confermato la decisione di secondo grado,  evidenziando:
– che il giudice di appello non ha inteso attribuire alla stessa efficacia di giudicato, ai fini dell’affermazione della responsabilità degli amministratori della società, ma si è limitata a desumerne la prova del danno subito da quest’ultima per effetto della condotta dei convenuti contraria agli obblighi inerenti alle cariche rivestite;
– che nel caso in esame, d’altro canto, il riconoscimento dell’efficacia di giudicato alla precedente sentenza si sarebbe posto in contrasto con la diversità non solo dei soggetti tra i quali si era svolto il precedente giudizio, ma anche dell’oggetto di quest’ultimo, riguardante esclusivamente l’inosservanza da parte della società delle disposizioni che disciplinano l’esercizio dell’attività assicurativa;
– che la riconducibilità di tale violazione alla condotta degli organi sociali aveva peraltro indotto il giudice, con un ragionamento immune da vizi logici, a individuare il danno risarcibile nel pregiudizio economico subito dalla società per effetto dell’irrogazione della sanzione, la cui prova è stata desunta dalla stessa sentenza prodotta, confermata in sede d’impugnazione, che ha accolto solo parzialmente l’opposizione;
– che pur essendo certo che, poiché le prove raccolte in un diverso giudizio non possono assurgere a fonte determinante per l’accertamento del fatto controverso, dette prove possono valere quali meri indizi, da porsi a confronto con le altre risultanze processuali;
– che il riconoscimento dell’efficacia indiretta di prova documentale alla sentenza pronunciala tra parti diverse postula che, nell’ambito della libera valutazione spettante al giudice di merito, la stessa sia posta in relazione con gli altri elementi acquisiti agli atti.
In altri termini:
– l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato, per legge, a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa;
– detta sentenza pur implicando, al contrario, l’esclusione dell’efficacia vincolante di tale accertamento nei confronti dei soggetti che non abbiano preso parte al giudizio, non ne comporta l’inutilizzabilità nei confronti dei terzi quale prova o elemento di prova in ordine alla situazione giuridica che abbia costituito oggetto dell’accertamento giudiziale;
– ai fini della formazione del proprio convincimento, il giudice è infatti libero di avvalersi, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche delle prove raccolte in un diverso processo svoltosi tra le stesse o altre parti, delle quali la sentenza pronunciata nel medesimo giudizio costituisce documentazione.

[:]

© Copyright - Martignetti e Romano - P.Iva 13187681005 - Design Manà Comunicazione Privacy Policy Cookie Policy