Corte di Cassazione, sez. II Civile, 22 ottobre 2015, n. 21533 – 2.2. – la mancanza della procura alle liti determina la nullità dell’atto di citazione ma non la sua inesistenza

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Il mancato rilascio di procura alle liti – ad avviso della Corte di Cassazione, II sezione, sentenza 22 ottobre 2015 n°21533, determina l’inesistenza soltanto di tale atto, ma non anche dell’atto di citazione, non costituendone requisito essenziale, atteso che, come si evince anche dall’art. 163, secondo comma, n. 6, cod. proc. civ., sulla necessità di indicare il nome ed il cognome del procuratore e la procura, se già rilasciata, il difetto non è ricompreso tra quelli elencati nel successivo art. 164 cod. proc. civ., che ne producono la nullità.

L’atto di citazione privo della procura della parte è, pertanto, idoneo ad introdurre il processo e ad attivare il potere dovere del giudice di decidere, con la conseguenza che la sentenza emessa a conclusione del processo introdotto con un atto di citazione viziato per difetto di procura alle liti è nulla, per carenza di un presupposto processuale necessario ai fini della valida costituzione del giudizio, ma non inesistente, sicché detta sentenza, pur viziata “come sentenza contenuto”, per effetto del principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione, di cui all’art. 161, primo comma, cod. proc. civ., è suscettibile di passare in cosa giudicata in caso di mancata tempestiva impugnazione nell’ambito dello stesso processo nel quale è stata pronunciata, non essendo esperibili i rimedi dell’actio o dell’exceptio nullitatis, consentiti solo nel caso di inesistenza della sentenza.

La Corte ha disposto, per le suesposte ragioni, il rinvio della causa ad altra sezione della Corte di Appello di Milano, perché provveda ai sensi dell’art. 182 comma 2 cod. proc. civ., dovendosi ritenere doveroso per il giudice promuovere – mediante l’assegnazione di un termine perentorio alla parte – la sanatoria, con effetti ex tunc, del difetto di procura alle liti, senza il limite delle preclusioni processuali.[:]

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