Cass. 25 maggio 2016, n°10823 – Addebito della separazione per infedeltà e ripartizione dell’onere della prova
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L’infedeltà – così come il diniego di assistenza, o il venir meno della coabitazione – viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi (art. 143, secondo comma, cod. civ.) così da infirmare, alla radice, l’affectio familiae in guisa tale da giustificare, secondo una relazione ordinaria causale, la separazione. È quindi la premessa, secondo l’id quod plerumque accidit, dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, per causa non indipendente dalla volontà dei coniugi (art. 151, primo comma, cod. civ.).
Non per questo, tuttavia, tale regolarità causale può assurgere a presunzione assoluta.
L’evento dissolutivo può rivelarsi già “prima facie“- e cioè, sulla base della stessa prospettazione della parte – non riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla condotta antidoverosa di un coniuge: come ad esempio, nell’ipotesi di un isolato e remoto episodio d’infedeltà (ma anche di mancata assistenza, o allontanamento dalla casa coniugale), da ritenersi presuntivamente superato a seguito del prosieguo della convivenza.
Va da sé, infatti, che occorre l’elemento della prossimità (“post hoc, ergo propter hoc“): la presunzione opera quando la richiesta di separazione personale segua, senza cesura temporale, l’accertata violazione del dovere coniugale.
Diversamente, nel caso – infrequente, ma non eccezionale – di accettazione reciproca di un allentamento degli obblighi previsti dalla norma (come nel regime – secondo la definizione invalsa nell’uso – dei “separati in casa“), si prospetta un fatto secondario, accidentale e atipico, che contrasta con l’applicabilità della regola generale di causalità, onde, il relativo onere probatorio incumbit ei qui dicit. Spetterà quindi all’autore della violazione dell’obbligo la prova della mancanza del nesso eziologico tra infedeltà e crisi coniugale: sotto il profilo che il suo comportamento si sia inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse, in una parola, in una crisi del rapporto matrimoniale già in atto (Cass., sez. I^, 14 febbraio 2012, n°2059).
Tale riparto dell’onere probatorio oltre a palesarsi rispettoso del canone legale (art. 2697 cod. civ.) è altresì aderente al principio empirico della vicinanza della prova; laddove, riversare la dimostrazione della rilevanza causale in ordine all’intollerabilità della prosecuzione della convivenza su chi abbia subito l’altrui infedeltà si risolverebbe nella probatio diabolica che in realtà il matrimonio era sempre stato felice fino alla vigilia dell’adulterio (o dell’omissione di assistenza, o dell’interruzione della coabitazione).
Alla luce di tali principi la suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 25 maggio 2016, n°10823, ha ritenuto la motivazione della corte territoriale immune da censure, in punto di diritto.[:]