A prescindere da eventuali responsabilità del costruttore, il condominio risponde comunque, in via autonoma, nei confronti dei condomini danneggiati da infiltrazioni, quale custode del bene, ex art. 2051 c.c. Cass. Sez. II, 12 luglio 2011, n. 15291
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La Seconda Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza 12 luglio 2011, n. 15291 si esprime in tema di responsabilità per danni da infiltrazioni, umidità e simili:
L’umidità conseguente a inadeguata coibentazione delle strutture perimetrali di un edificio, può integrare, ove sia compromessa l’abitabilità e il godimento del bene, grave difetto dell’edificio ai fini della responsabilità del costruttore, ex art. 1669 c.c..
Tuttavia, qualora il fenomeno sia causa di danni a singoli condomini, nei confronti di costoro è responsabile in via autonoma, ex art. 2051 c.c., anche il condominio, che è tenuto, quale custode, a eliminare le caratteristiche lesive insite nella cosa.
In altri termini: – ai fini della responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c., è necessaria una relazione tra la cosa in custodia e l’evento dannoso; qualora, pertanto, la cattiva coibentazione delle parti comuni si riverbera sulle unità immobiliari di proprietà esclusiva, il condominio non è responsabile allorquando tale difetto non sia dovuto alle caratteristiche intrinseche dell’edificio, ma ad altri fattori che causano effettivamente il danno.
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