A seguito del ritardo nel versamento del contributo per il mantenimento per la moglie e/o per il figlio il Giudice, ex art. 156 c.c., ordina il pagamento diretto al datore di lavoro del marito – Tribunale di Caltanissetta 7 febbraio 2011
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Una delle forme di garanzia per l’adempimento degli obblighi economici stabiliti in sede di separazione è costituita dall’ordine diretto ai terzi, debitori del coniuge inadempiente, di versare direttamente somme periodiche a favore degli aventi diritto.
Abitualmente, detti terzi sono il datore di lavoro dell’obbligato o il conduttore di un immobile di proprietà dello stesso, ma potrebbe anche trattarsi del debitore di somma determinata, non necessariamente di prestazioni periodiche.
La natura pensionistica del debito del terzo non escluda ovviamente la possibilità per il giudice di ordinare il versamento diretto al coniuge separato (Cass. n.13630/1992).
Il potere di ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto, postula una valutazione di opportunità che prescinde da qualsiasi comparazione tra le ragioni poste a fondamento della richiesta avanzata da questi ultimi e quelle addotte a giustificazione del ritardo nell’adempimento, implicando esclusivamente un apprezzamento in ordine all’idoneità del comportamento dell’obbligato a suscitare dubbi circa l’esattezza e la regolarità del futuro adempimento, e quindi a frustrare le finalità proprie dell’assegno di mantenimento” (Cass. civ. n. 23668/06; n. 1095/90; n.7303/83;).
La misura cautelare in commento è applicabile anche alla separazione consensuale (così come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n°144/83).
Ovviamente l’ordine al terzo può essere disposto anche in caso di mancato pagamento di somme dovute per il mantenimento dei figli minori (Cass. n.10813/96 e Cass. n. 6557/97)
Una decisione di merito ha disposto che l’adempimento del debitore, successivo all’istanza di distrazione, non preclude l’accoglimento della stessa (Tribunale Taranto 8.11.1996).
E’ discusso se all’ordine al terzo, pronunciato ex art. 156, 6° co., si applicano i limiti previsti per il pignoramento delle retribuzioni (T. Modena 5.2.1999; Cass. 12204/98
La competenza spetta Tribunale ordinario, il quale decidere dopo aver sentito l’inadempiente e il pubblico ministero, e aver raccolto le informazioni del caso.
Se il terzo – che non è parte del procedimento – si rifiuta di adempiere all’ordine, eccependo l’inesistenza del debito, il coniuge avente diritto potrà promuovere un giudizio ordinario di accertamento dell’obbligo del terzo, con eventuale richiesta di condanna del terzo al risarcimento del danno.
Nella specie il Tribunale di Caltanissetta 7 febbraio2011, a fronte del ritardo, di pochi giorni, nel versamento dell’assegno di mantenimento alla moglie ordina al marito il versamento diretto della somma dovuta a chi è tenuto alla corresponsione dello stipendio all’obbligato.
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