Alle controversie in materia di separazione e divorzio che presentano aspetti transnazionali applicabili le nuove regole uniformi contenute nel regolamento (UE) n. 1259/2010 dal 2012

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In tempi record è stato adottato il regolamento (UE) n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (pubblicato sulla GUUE L 343/10 del 29 dicembre 2010).

Il regolamento, frutto della prima applicazione della cooperazione rafforzata nel settore della cooperazione giudiziaria civile, individua norme uniformi sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, attribuendo ampio spazio alla volontà delle parti.

Il regolamento pubblicato ieri è il frutto di un lungo lavoro avviato già a partire dal 2006 ed è stato approvato soltanto in seguito alla decisione di avvalersi della cosiddetta procedura di cooperazione rafforzata; ciò vuol dire che il nuovo testo normativo si applica soltanto agli Stati che hanno esplicitamente deciso di aderirvi (sono 14 su 27: Belgio, Bulgaria, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lettonia. Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria, Portogallo, Romania e Slovenia).

E’ consentito ai coniugi scegliere in accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti:

  1. di legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo;
  2. di legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo;
  3. di legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo;
  4. di legge del foro.

Il regolamento, che ha carattere universale, si occupa, all’articolo 8, anche della legge applicabile in caso di mancata scelta, oltre a disciplinare questioni generali come il rinvio ad ordinamenti plurilegislativi e il problema del rinvio.

Precisa l’articolo 2 del regolamento che esso non si applica alle seguenti materie (anche se si presentano semplicemente come questioni preliminari nell’ambito di un procedimento di divorzio o separazione personale): capacità giuridica delle persone fisiche; esistenza, validità e riconoscimento di un matrimonio; annullamento di un matrimonio; nome dei coniugi; effetti patrimoniali del matrimonio responsabilità genitoriale; obbligazioni alimentari; trust e successioni.
Per quanto riguarda l’applicabilità del nuovo regolamento, l’articolo 18 specifica che esso si applica ai procedimenti avviati e agli accordi tra i coniugi sulla legge applicabile conclusi a decorrere dal 21 giugno 2012; producono tuttavia effetti anche gli accordi tra coniugi conclusi prima di tale data, a condizione che siano conformi alle prescrizioni stabilite negli articoli 6 e 7 del regolamento (relativi al consenso e alla validità formale e sostanziale dell’accordo).

Sono comunque fatti salvi gli accordi sulla scelta della legge applicabile conclusi conformemente alla legge di uno Stato membro partecipante la cui autorità giurisdizionale sia stata adita prima del 21 giugno 2012.

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