Alle società di persone si applica l’art. 2495 cod. civ. relativo alla cancellazione dal registro delle imprese – Cass. S.U. 22 febbraio 2010 n°4060

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La Corte di  Cassazione a S.U. con sentenza n. 4060 del 22 febbraio 2010, dirimendo un contrasto sull’efficacia dichiarativa o costituiva della cancellazione della società semplice dal registro delle imprese, ha statuito che la modifica dell’art. 2495 cod. civ., ex art. 4 del d.lgs n. 6 del 2003, si applica anche alle società di persone, nonostante che la prescrizione normativa indichi esclusivamente quelle di capitali e quelle cooperative. Detta applicazione analogica è irretroattiva, non potendo trovare applicazione per le cancellazioni intervenute anteriormente al 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dal citato d.lgs n. 6 del 2003.

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