Anche i figli sposati possono ancora avere diritto ad essere mantenuti dai genitori – Corte di Cassazione Civile, sez. I^, n°1830 del 26 gennaio 2011
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la Cassazione, in una recentissima pronuncia, ha statuito che si deve continuare a corrispondere l’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, già sposato, se è uno studente universitario e non si è ancora realizzato professionalmente. Il matrimonio di un figlio, infatti, non e’ condizione “sufficiente” per fare sospendere l’assegno di mantenimento a carico dei genitori.
La Suprema Corte si allinea al proprio consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia di mantenimento dei figli, che ha affermato che l’assegno di mantenimento va corrisposto in ogni caso in cui il figlio non abbia raggiunto una propria indipendenza economica, senza che assumano rilievo, pertanto, né il raggiungimento della maggiore età (Cass. civ. n°23590/2010) nè lo svolgimento di un’attività lavorativa, purché precaria e da sola non sufficiente a consentirgli un’indipendenza economica (Cass. civ. n°18/2011).
Il caso che ha generato la pronuncia in esame ha ad oggetto il ricorso di madre separata, che si era opposta ad un doppio giudizio sfavorevole, nel quale i giudici del Tribunale di Ferrara prima e della Corte d’appello di Bologna, successivamente, avevano esonerato l’ex marito dal continuare a mantenere la figlia sulla base del fatto che aveva conseguito un titolo di laurea spendibile nel mondo del lavoro e si era sposata. La figlia, infatti, pur avendo conseguito un diploma di laurea in scienze motorie che le avrebbe consentito di insegnare educazione fisica, aveva preferito coronare il sogno di fare il medico e si era iscritta a medicina. Inoltre, aveva conosciuto un giovane, marito, anch’egli studente, privo di mezzi economici, con il quale si era poi sposata, pur continuando a vivere con la madre. La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso della madre, afferma che “il matrimonio del figlio maggiorenne gia’ destinatario del contributo del mantenimento a carico di ciascuno dei genitori ne comporta l’automatica cessazione” in quanto “la costituzione del nuovo nucleo” fa si’ che “i coniugi attuino (in potenza) una comunione spirituale e materiale”: tuttavia, nel caso di specie, tale elemento non ha trovato realizzazione visto che al matrimonio non era seguito nessun mutamento sostanziale per la figlia che aveva continuato a vivere, come in passato, con la madre e a frequentare il corso di laurea intrapreso. Inoltre, le condizioni economiche del marito, anche lui ancora studente, non avevano di certo consentito la costituzione di una comunione materiale con la propria moglie.
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