Cassazione civile, 15 novembre 2016, n°23263: Assegno divorzile dalla data della domanda nel caso di moglie in situazione di difficoltà economica.

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Risultati immagini per immagine assegno divorzileChiarisce la Corte di Cassazione, sez. VI^-1, con ordinanza  15 novembre 2016, n°23263, che l’assegno di divorzio – trovando la propria fonte nel nuovo “status” delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva – decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale. A tale principio, tuttavia, ha introdotto un temperamento l’art. 4, comma decimo, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come sostituito dall’art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, conferendo al giudice il potere di disporre, in relazione alle circostanze del caso concreto, ed anche in assenza di specifica richiesta, la decorrenza dello stesso assegno dalla data della domanda di divorzio: peraltro il giudice, ove si avvalga di tale potere, è tenuto a motivare adeguatamente la propria decisione. Nella specie dal complessivo esame della motivazione relativa al presupposti attributivi dell’assegno divorzile, risulta che lo squilibrio reddituale ed economico accertato sussisteva già al momento della proposizione della domanda.

Cioè a dire: se la disparità economica delle parti era chiara già all’epoca della domanda di divorzio ciò comporta che l’obbligo dell’uomo parte da quel momento.

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