Cass. 17 marzo 2016 n. 5320: la lesione della legittima va verificata al momento dell’apertura della successione, i conguagli in denaro vanno invece commisurati al valore dei beni al momento della divisione

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Precisa la seconda sezione della Corte di Cassazione, con sentenza 17 marzo 2016 n. 5320, che nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredita riservata al legittimario, si deve considerare il momento della apertura della successione per calcolare il valore dell’asse ereditario mediante la cosiddetta riunione fittizia, stabilire l’esistenza e l’entità della lesione di legittima nonché determinare il valore dell’integrazione spettante al legittimario leso. In tal caso, qualora ci siano conguagli in denaro da attribuire, questi devono essere invece commisurati al valore, al momento della divisione, del bene che avrebbe dovuto essere assegnato in natura al non assegnatario, tenendo conto del mutato valore, affinché ne costituisca l’esatto equivalente.

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