Cassazione 26 novembre 2015 n. 24157 – Il nuovo articolo 18 si applica anche al pubblico impiego

[:it]Il nuovo testo dell’art. 18 Legge 300/1970, per espressa disposizione del D.Lgs. 165/2001, si applica anche al pubblico impiego “contrattualizzato”, cioè a tutti i dipendenti statali e locali tranne professori, magistrati e militari, senza distinzioni tra pubblico e privato impiego.

È quanto  stabilito la Corte di Cassazione, con sentenza 26 novembre 2015 n. 24157

Infatti, l’articolo 51 del d.lgs. n. 165/2001 (Testo unico del pubblico impiego) stabilisce che lo Statuto dei lavoratori, con le sue “successive modificazioni e integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti”.

Il nuovo testo dell’art. 18 Legge 300/1970, così come novellato dall’art. 1 Legge n. 92/2012 trovi “applicazione ratione temporis al licenziamento di cui al processo in corso, e ciò a prescindere dalle iniziative normative di armonizzazione (tra l’altro successive ai fatti) di cui alla legge c.d. Fornero”.[:]

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