Cessione di quote societarie in sede di separazione esenti da imposta
La Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere sul ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate, che riteneva non esente da imposte l’atto di cessione di quote societarie, generatore di una plusvalenza, attuato tra due coniugi, nell’ambito di un accordo di separazione, ritenendo che l’indirizzo giurisprudenziale venutosi a consolidare negli ultimi dieci anni, favorevole ad una applicazione generalizzata dell’esenzione a qualsivoglia accordo funzionalmente subordinato alla negoziazione complessiva dei rapporti tra i coniugi a momento della loro separazione, aveva ad oggetto i soli trasferimenti immobiliari.
La Suprema Corte, con l’allegata ordinanza 23623/2022, depositata il 7 settembre 2022, ha respinto il ricorso dell’Ente impositore sulla base delle seguenti argomentazioni:
- l’art. 19 della Legge n°74 del 1987, che ha introdotto nuove norme in punto di divorzio, dispone che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché’ ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”;
- la Corte Costituzionale, con sentenza 29 aprile-10 maggio 1999, n. 154 ha successivamente dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19 “nella parte in cui non estende l’esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi”;
- “va riconosciuta l’applicabilità dell’esenzione di cui alla n. 74 del 1987 a tutti gli atti e a tutte convenzioni che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprietà esclusiva di beni mobili ed immobili all’uno o all’altro coniuge” (cfr., tra le tante, Cass. 14157/2013, 3110/2016, 13840/2020 e 3074/2021)”;
- “è, quindi, del tutto irrilevante il fatto che l’accordo patrimoniale concluso in sede di separazione abbia ad oggetto la cessione di quote sociali, piuttosto che il trasferimento di beni immobili, con applicazione di tributi indiretti. La norma esentativa, infatti, non opera alcuna distinzione tra atti aventi ad oggetto beni immobili e atti riferiti a beni mobili, nè l’art. 19 1. 74/1987 contiene una limitazione dell’ambito di operatività del regime di esenzione alle sole imposte indirette”.
avv. Marzia Capomagi