Convivenza prematrimoniale e assegno divorzile, la parola passa alle Sezioni Unite

Con l’ordinanza interlocutoria in commento, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha recentemente rimesso gli atti al Primo Presidente, affinché valuti la risoluzione, da parte delle Sezioni Unite, della seguente questione: se il periodo di convivenza prematrimoniale possa assumere un peso, in aggiunta al criterio durata del matrimonio, nella determinazione dell’assegno divorzile.

Nel caso sottoposto alla Corte di Cassazione, il giudice di appello aveva quantificato l’importo dell’assegno divorzile attendendosi pedissequamente ai criteri formali stabiliti dall’art. 5 L. 898/1970, che prevedono che la determinazione dell’assegno divorzile debba essere operata tenendo conto della durata del matrimonio, senza attribuire alcun espresso rilievo al periodo di convivenza prematrimoniale. E ciò nonostante le parti in causa avessero, prima del matrimonio, convissuto more uxorio per diversi anni, con reciproca e spontanea assunzione di obblighi di assistenza morale e materiale.

Tuttavia, come osservato dalla Corte di Cassazione, nell’ordinanza di rimessione al Primo Presidente, “la convivenza prematrimoniale è un fenomeno di costume che è sempre più radicato nei comportamenti della nostra società cui si affianca un accresciuto riconoscimento – nei dati statistici e nella percezione delle persone – dei legami di fatto intesi come formazioni familiari e sociali di tendenziale pari dignità rispetto a quelle matrimoniali. Da questo punto di vista il riconoscimento di una certa sostanziale identità, dal punto di vista della dignità sociale, tra i due fenomeni di aggregazione affettiva, sotto alcuni punti di vista (non certo per tutti) rende meno coerente il mantenimento di una distinzione fra la durata legale del matrimonio e quella della convivenza”.

Del resto, come osservato dalla Corte, la giurisprudenza di legittimità si è già confrontata con il fenomeno della convivenza di fatto, riconoscendo il suo radicamento nella attuale società e il suo conseguente valore, anche giuridico.

E così è avvenuto che le Sezioni Unite, con la nota sentenza n°32198/2021, ha confermato il diritto del coniuge, che abbia instaurato una nuova convivenza di fatto, a non vedersi automaticamente revocato l’assegno divorzile, per effetto di detta nuova convivenza, riconoscendo peculiare valore alla componente compensativa dell’assegno di divorzio.

Sulla base di tale importante precedente giurisprudenziale, la Corte ha ritenuto che “non del tutto dissimile è la possibilità di tener conto anche del periodo di convivenza prematrimoniale, cui sia seguito il vero e proprio matrimonio, successivamente naufragato, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile”.

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