Figli di genitori separati – divorziati: quali regole per le vacanze ?
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Il provvedimento che dispone l’affido condiviso di un figlio minore e disciplina il suo diritto di frequentazione con il genitore non collocatario, di solito prevede espressamente il calendario di visite nel corso del periodo estivo.
Abitualmente il genitore non collocatario trascorre almeno due – tre settimane con il figlio nel corso dei tre mesi di sospensione delle lezioni scolastiche, sì da garantire al figlio la possibilità di vivere un rapporto di quotidianità con il genitore che, nel corso dell’anno scolastico, vede, di media, a fine settimana alternati e per uno – due giorni feriali nel corso della settimana.
Nella restante parte del periodo estivo, il minore resta invece affidato alle cure del genitore collocatario, il quale – seppur sospeso l’ordinario calendario di frequentazione – deve garantire all’altro la regolarità e la frequenza dei contatti con il figlio.
Quanto sopra, nel rispetto del principio della bigenitorialità, che non va in vacanza e che deve comunque garantire il diritto dei figli minori a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.
Ciononostante, molto spesso, nascono in prossimità delle vacanze estive tra genitori conflitti, anche gravi.
Spesso poco prima della vacanza, accade che un genitore si rifiuti di fornire all’altro tutti i necessari dettagli (destinazione, indirizzo, recapiti, orari del viaggio), così disattendendo quell’onere informativo che – pur non espressamente disciplinato – è pacificamente ricondotto al dovere di collaborare nell’interesse della famiglia, previsto dall’art. 143 c.c.
In altri casi il genitore può arrivare a negare il proprio consenso al rilascio dei documenti validi per l’espatrio dell’altro – o del figlio minore – impedendone la partenza per l’estero.
In tal caso l’altro genitore può chiedere l’intervento del Giudice Tutelare il quale, svolti gli opportuni accertamenti (il diniego dev’essere sorretto da motivazioni fondate sul concreto pregiudizio che, dall’espatrio, potrebbe derivare al minore), se ritenuto del caso, potrà dare il consenso mancante.
Quanto alle spese, salvo diversi accordi tra i genitori, il costo delle vacanze deve essere sostenuto interamente dal genitore con il quale il figlio le trascorre. Resta comunque fermo l’onere di mantenimento che grava sul genitore tenuto al versamento di un assegno mensile in favore dei figli.
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