Il danno da occupazione abusiva è un danno presunto

Le Sezioni Unite, con l’allegata sentenza 33645/2022, pubblicata in data 15 novembre 2022, hanno posto fine al contrasto giurisprudenziale sussistente in ordine alla questione della risarcibilità del danno da occupazione abusiva di un immobile e del conseguente onere probatorio a carico del danneggiato.

Detto contrasto giurisprudenziale vedeva contrapposi due orientamenti: il primo (fatto proprio, tra l’altro, dalla Seconda sezione civile della Cassazione) che considerava il danno in re ipsa o presunto ed oggetto di una presunzione iuris tantum, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dalla impossibilità di conseguire l’utilità da esso ricavabile; il secondo (sposato dalla Terza sezione civile della Cassazione), ispirato alla teoria causale del danno, che affermava che il danno da occupazione abusiva, quale danno conseguenza, debba essere invece allegato e provato da parte del danneggiato, anche mediante il ricorso a presunzioni semplici.

In entrambi i casi dunque, il danno subito dal proprietario a seguito di una illegittima occupazione di un immobile era comunque sempre oggetto di una presunzione correlata alla normale fruttuosità del bene.

La Sezioni Unite, nel risolvere il suddetto contrasto di orientamenti, fanno propria la tesi giurisprudenziale sposata dalla più recente giurisprudenza della Seconda Sezione civile, statuendo i seguenti principi di diritto:

  • il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da occupazione abusiva consiste proprio nella impossibilità per lo stesso di esercitare il diritto di godimento del bene, diretto o indiretto (dunque cedendolo a terzi dietro corrispettivo). Tale fatto va allegato dall’attore danneggiato ed a fronte di tale allegazione il convenuto ha l’onere di specificamente contestare il fatto che il proprietario avrebbe mai esercitato il diritto di godimento che assume aver perduto. Solo in presenza di tale specifica contestazione avversaria, sorge a carico del danneggiato l’onere della prova dello specifico godimento perso, che può essere assolto mediante il ricorso a presunzioni semplici o nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.
  • Quanto alla liquidazione del danno “sia nel caso di godimento diretto, che in quello di godimento indiretto, il danno può essere valutato equitativamente ai sensi dell’art. 1226 c.c., attingendo al parametro del canone locativo di mercato quale valore economico del godimento nell’ambito di un contratto tipizzato dalla legge, come la locazione, che fa proprio del canone il valore di godimento della cosa”.
  • Resta fermo il diritto del danneggiato al risarcimento del danno da mancato guadagno, ove comprovato da quest’ultimo, da intendersi come “lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell’occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato e che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente a quello di mercato”, con la precisazione che, “ove insorga controversia in relazione al fatto costitutivo del lucro cessante allegato, l’onus probandi anche in questo caso può naturalmente essere assolto mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o le presunzioni semplici”.

Avv. Marzia Capomagi

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