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E’ stato pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici il provvedimento del 28 dicembre 2015 del Responsabile dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, che modifica le Specifiche Tecniche del 16 aprile 2014 individuando le modalità dell’attestazione di conformità apposte su un documento informatico separato, ai sensi del terzo comma dell’art.16-undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.212.
In base all’art. 19 ter l’attestazione deve contenere:
- la sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità;
- il nome del file;
- la sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata.
Qualora la copia informatica del documento sia destinata al deposito in via telematica il documento informatico contenente l’attestazione di conformità dovrà essere inserito come allegato nella busta telematica.
Qualora, invece, la copia informatica sia destinata alla notifica ex L. 53/94 l’attestazione di conformità dovrà essere inserita nella relata di notifica.
Qualora la copia informatica viene trasmessa tramite pec (senza valore di notifica) l’attestazione di conformità dovrà essere inserita come allegato al messaggio di posta elettronica.
In ogni altra ipotesi l’attestazione di conformità sarà inserita in un documento informatico in formato PDF contenente i medesimi elementi di cui al primo comma, l’impronta del documento informatico di cui si sta attestando la conformità nonché il riferimento temporale.
L’impronta del documento può essere omessa in tutte le ipotesi in cui il documento informatico contenente l’attestazione di conformità è inserito, unitamente alla copia informatica del documento, in una struttura informatica idonea a garantire l’immodificabilità del suo contenuto.
L’attestazione di conformità può riferirsi anche a più documenti informatici.[:]