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[:it]Scopre che il marito cerca compagnia femminile sul web e  via di casa.

La decisione della moglie, avviso della prima sezione della Corte di Cassazione, ordinanza 16 aprile 2018 n. 9384,   è comprensibile e legittima.

Va esclusa, di conseguenza, l’ipotesi che la separazione dei coniugi – dopo un solo anno di matrimonio – sia addebitabile alla moglie.
Per quanto concerne invece le ragioni della rottura, l’uomo sostiene che tutto sia cominciato con la decisione della donna di andare a vivere in un altro appartamento, abbandonando il tetto coniugale. Per la Corte, invece, la scelta della moglie è comprensibile, poiché frutto della scoperta di un interesse del marito alla ricerca di compagnie femminili sul web.

In sostanza, il comportamento dell’uomo va letto  come «una violazione degli obblighi di fedeltà», poiché le sue ricerche online erano finalizzate alla concretizzazione di «relazioni extraconiugali». E questo dato è ritenuto sicuramente sufficiente, secondo i giudici, a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale sfociata poi nella separazione.

Alla donna viene anche riconosciuto un assegno di mantenimento di € 600,00 al mese, a fronte degli inequivocabili i diversi rapporti di forza dal punto di vista economico: lui percepisce una pensione da 3.000,00 euro al mese, lei è disoccupata.

 

 

Qui di seguito il testo del provvedimento:

                                                                                               In fatto e in diritto

Rilevato che:
………… ricorre con quattro motivi per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bologna, in epigrafe indicata, che aveva confermato la prima decisione in controversia concernente la separazione giudiziale da Fe. Mi.: in primo grado, respinta la domanda di addebito a carico della moglie, il marito era stato onerato di un contributo al di lei mantenimento di Euro.600,00= mensili. ……provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, replica con controricorso. Il ricorso e stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.
Considerato che:
1.1. Primo motivo – Violazione e falsa applicazione degli artt. 151, secondo comma, cod. civ. (art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.).

A parere del ricorrente la Corte di appello ha errato nell’escludere la pronuncia di addebito della separazione a carico della moglie per violazione dei doveri di assistenza materiale e di collaborazione dell’interesse della famiglia, sulla ritenuta «assenza di allegazione e prova di un accordo tra essi in ordine alla gestione del ménage familiare da parte della sola moglie», in quanto – a suo dire – il dovere di accudimento non presuppone un accordo, ma consegue agli obblighi nascenti dal matrimonio.

1.2. Il motivo è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi in rito, espressa dalla Corte di appello circa la mancanza di specificità del motivo di appello redatto in violazione dell’art.342 cod. proc. civ rispetto alla statuizione di primo grado.
2.1. Secondo motivo – Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ.) individuato negli esiti delle investigazioni private dalle quali sarebbe emerso che la moglie aveva preso in affitto altri appartamenti, all’insaputa del marito, ove si sarebbe recata quotidianamente.
2.2. Terzo motivo – Violazione e falsa applicazione degli artt. 151 cod. civ. e 143, secondo comma, cod. civ. (art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.); erronea valutazione dell’obbligo di coabitazione.
Il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia ritenuto giustificato l’allontanamento della moglie dalla casa coniugale senza preavviso esclusivamente per la scoperta di un interesse del marito alla ricerca di compagnie femminili sul Web: sostiene che tale circostanza non era sufficiente a provare che l’allontanamento fosse dipeso esclusivamente da ciò, in assenza di pregresse tensioni tra i coniugi.

2.3. Sul piano logico/giuridico l’esame del terzo motivo deve precedere quello del secondo.
2.4. Il terzo motivo è inammissibile perché la Corte di appello ha escluso la violazione dell’obbligo di coartazione ravvisando una violazione degli obblighi di fedeltà ex art. 143 cod. civ. da parte del marito, intento alla ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet, ritenendo ciò “circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione” (fol.6 della sent.): su tale statuizione, non oggetto di impugnazione in quanto il ricorrente si è limitato a minimizzare la sua condotta, si è formato un giudicato interno incompatibile con la pronuncia di addebito per abbandono del tetto coniugale perché questo è stato ritenuto giustificato, dalla Corte territoriale, proprio dalla violazione degli obblighi di fedeltà.
2.5. All’inammissibilità del terzo motivo consegue l’assorbimento del secondo motivo che, oltre ad essere carente sul piano dell’autosufficienza in ordine al momento in cui tali circostanze -dedotte, peraltro, in modo generico – siano state introdotte nel giudizio, risulta privo di decisività, sia per il contenuto intrinseco -che attiene al libero esercizio del diritto di circolazione della moglie -, sia perché -come già chiarito – l’abbandono della casa coniugale è stato considerato, con statuizione non impugnata, come conseguenza della violazione dell’obbligo di fedeltà da parte del marito.
3.1. Quarto motivo – omissis …..
4.1. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile
Pi. Be., in ragione della soccombenza, è tenuto alla refusione delle spese del ricorso.
Posto che il difensore della controricorrente ha allegato che l’assistita è stata provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, va statuito ai sensi dell’art. 133 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, l’obbligo del soccombente di versare all’Amministrazione Finanziaria dello Stato le spese sostenute dalla parte vittoriosa nel giudizio di legittimità.
Non compete a questa Corte adottare alcun provvedimento di liquidazione, alla stregua della corretta lettura degli artt. 82 e 83 del citato D.P.R., data dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 22616/2004 – 16986/2006 – 13760/2007 – 11028/2009 -23007/2010 – Sez. U. n. 22792/2012), tal liquidazione spettando al giudice del merito che ha emesso la pronuncia passata in giudicato per effetto della presente sentenza. Si dà atto, – ai sensi 13, comma 1 quater del D.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma dell’art.52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
P.Q.M.
– Dichiara inammissibile il ricorso;
– Condanna il ricorrente a corrispondere le spese del giudizio di legittimità all’Amministrazione Finanziaria dello Stato;
– Dà atto, ai sensi 13, comma 1 quater del D.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

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