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Ribadisce la Sez. VI – 3 della Corte di Cassazione, con ordinanza 29 aprile 2016, n. 8474 che nel caso in cui tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse del medesimo ufficio, esista un rapporto di identità o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c., ma deve rimettere gli atti al capo dell’ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 c.p.c., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione.
La ragione si rinviene nella circostanza che entrambi i giudizi fra i quali è stato ravvisato, a torto o a ragione non rileva, il rapporto di pregiudizialità pendono davanti allo stesso ufficio giudiziario e, pertanto, potendo aver luogo, a norma dell’art. 274 c.p.c., comma 2, la loro riunione (siccome aveva tendenzialmente suggerito il provvedimento del Presidente del Tribunale disponendo che fossero chiamati davanti allo stesso magistrato persona) in funzione della trattazione congiunta con il rito ordinario, giusta il terzo comma dell’art. 40 c.p.c. (subendo il rito locativo della prima controversia vis actractiva di quello ordinario della seconda, tenuto conto che quella norma inverte il rapporto solo con riferimento alle cause di lavoro, che indica con riferimenti normativi, ed è di stretta interpretazione), la sospensione per l’ipotetica pregiudizialità non era in alcun modo configurabile.
E ciò, in conformità a consolidata giurisprudenza di questa Corte: si veda Cass. (ord.) n. 13194 del 2008, secondo cui “Nel caso in cui tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse del medesimo ufficio, esista un rapporto di identità o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., ma deve rimettere gli atti al capo dell’ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 cod. proc. civ., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione. La violazione di tale principio può essere sindacata, anche d’ufficio, dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza proposto avverso il provvedimento di sospensione.”; in precedenza: Cass. (ord.) n. 21727 del 2006; successivamente: Cass. (ord.) n. 17468 del 2010; (ord.) n. 16963 del 2011; (ord.) n. 13330 del 2012; (ord.) n. 20149 del 2914; (ord.) n. 18286 del 2015; (ord.) 22292 del 2015).
Ne discende, conclude la Cassazione (adita in sede di rogolamento di competenza), la caducazione dell’ordinanza impugnata, con conseguente prosecuzione del giudizio.[:]