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Un avvocato denunciava un sinistro professionale ma viene coperto dall’assicurazione soltanto per un terzo delle spese legali, dovendosi far carico del resto.
Chiedeva quindi, in sede giudiziale, di essere indennizzato integralmente in conseguenza di quanto corrisposto ai suoi ex clienti.
I giudici di merito, però, rigettavano la sua domanda sul presupposto che nonostante l’errore professionale in cui probabilmente fosse incorso l’avvocato nei confronti dei suoi clienti, per non aver tempestivamente formulato le istanze istruttorie nell’ambito di un accertamento dell’obbligo del terzo, era mancata, per poter ritenere operativa la polizza assicurativa per la responsabilità civile, “la dimostrazione che una diversa attività del difensore avrebbe potuto dar luogo ad una differente e più favorevole decisione per i clienti“.
E ciò in quanto:
- l’esecuzione forzata avrebbe dovuto essere proposta nelle forme di cui all’art. 2471 c.c., cioè con la notifica del pignoramento al debitore e alla società e con successiva iscrizione nel registro delle imprese;
- e, comunque, la tempestività o meno dell’istanzaex 210 c.p.c. era irrilevante per il riconoscimento delle pretese del cliente dell’avvocato e quindi l’ “errore” invocato era privo di incidenza causale.
In altri termini.
L’avvocato è obbligato a compiere la propria prestazione professionale, ottemperando ai doveri di correttezza e diligenza richiesti dall’art. 1176, comma 2, c.c.;
Il legale assume a suo carico un’obbligazione di mezzi e non di risultato.
Non può, pertanto, essere ritenuto responsabile per il solo fatto che il suo cliente non raggiunge il risultato sperato.
La responsabilità professionale dell’avvocato per negligente svolgimento dell’attività professionale sussiste solo qualora il danneggiato dimostri, in termini probabilistici (e cioè attraverso una prognosi ex ante, secondo il principio probabilistico del “più probabile che non”), che, senza la negligenza e/o l’imperizia del legale, il risultato sarebbe stato conseguito.
A tal fine è necessario comprovare l’esistenza di un nesso causale tra la condotta negligente e il danno subito dal cliente.[:]