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[:it]Risultati immagini per immagine due madri con bambinoLa prima Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza 15 giugno 2017 n. 124878, ha accolto la domanda di due donne, sposate in Inghilterra, che avevano chiesto la rettifica dell’atto di nascita del bambino nato con una fecondazione eterologa in Gran Bretagna.

Il bambino era stato registrato regolarmente in Italia con i soli dati della madre biologica, mentre l’ufficio dello stato civile britannico lo aveva registrato come figlio di entrambe le mamme.

La coppia aveva quindi richiesto di fare altrettanto all’anagrafe di Venezia ricevendo un rifiuto.

Per la Corte di Cassazione, invece, la richiesta della coppia “non è contraria all’ordine pubblico internazionale”; il bambino deve essere iscritto all’Anagrafe italiana come figlio di entrambe le madri e portarne il cognome.

E’ vero, afferma la Corte, che l’art. 9 della legge n. 40 del 2014 prevede che i conviventi siano di sesso diverso e che la procreazione assistita si effettui solo in caso di sterilità della coppia, ma trattandosi di fattispecie effettuata e perfezionata all’estero e certificata dall’atto di stato civile di uno Stato straniero, si deve necessariamente affermare che la trascrizione richiesta non è contraria all’ordine pubblico internazionale.

E ciò in quanto il giudice italiano deve esaminare la contrarietà dell’atto estero non solo con riferimento alla nostra Costituzione, ma anche alle dichiarazioni Onu dei diritti dell’uomo e del fanciullo e alle Convenzioni europee sullo stesso tema; atti, tutti questi, che sanciscono il diritto di sposarsi e formare una famiglia, il rispetto della vita privata e familiare, il divieto di ogni discriminazione fondata sul sesso e su ogni altra condizione e l’impegno ad eliminare gli ostacoli che impediscono lo sviluppo della persona umana, riguardante ogni individuo, in particolare quelli soggetti a discriminazione tra cui storicamente possono considerarsi le coppie omosessuali.

In Italia, poi, il matrimonio tra persone dello stesso sesso deve essere considerato inefficace ma non inesistente, anche tenendo presente la recente disciplina sulle unioni civili tra coppie omosessuali, molto simile a quella del matrimonio.

 Più importanti ancora devono essere ritenuti  i diritti dei bambini, finalizzati anche ad evitare ogni possibile discriminazione e a garantire un solido contesto familiare.

Nel caso in esame la nascita del bambino ha costituito “un progetto condiviso della coppia, espressione di affetto e solidarietà reciproca”.

Sin dall’inizio, quindi, c’è stata l’idea di portare avanti un progetto come famiglia.

E di questo non può non tenersi conto.[:]

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