Tribunale di Vercelli, Decreto del 16 ottobre 2015 – In quali casi la nomina di un amministratore di sostegno si deve ritenere iniqua e superflua?

[:it]Risultati immagini per immagine vecchiettaIl Giudice tutelare, ai fini dell’apertura dell’amministrazione di sostegno, deve effettuare il seguente triplice accertamento concernente:

– la sussistenza o meno di una infermità e/o di una menomazione;

– la verifica di una effettiva impossibilità, anche parziale, della persona beneficiaria di attendere ai propri interessi;

– il riscontro di un nesso causale tra le circostanze sopraesposte.

In tale ottica, il Giudice tutelare ritiene la misura di limitazione della capacità di agire, determinata dalla nomina di un Amministratore di Sostegno, come “iniqua e superflua” a fronte: – della presenza di una rete familiare attenta alle esigenze della persona beneficianda, priva al suo interno di conflittualità, o tacciabile di un qualche, pur recondito, sospetto in ordine a velleità di approfittamento; – dell’intervento mirato dei soggetti istituzionali, primo su tutti, il servizio sociale, deputati all’ausilio delle persone variamente bisognose; – della disponibilità, in termini di piena e sufficientemente informata accettazione, da parte del soggetto bisognoso, ad avvalersi dell’aiuto proveniente dai predetti soggetti; – della limitata difficoltà di compimento delle “attività di protezione”, in riferimento ad una agevole sormontabilità delle problematiche di natura pratica, burocratica e giuridica che via via si vadano a presentare.

Si deve infatti escludere l’impossibilità, in capo al beneficiando, di attendere ai propri interessi, rendendo superflua ed inutilmente gravatoria l’apertura della misura di protezione, ed inducendo pertanto il Giudice tutelare al rigetto del ricorso.

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