Cass. 10 giugno 2016 n. 12013: spese straordinarie: ma è veramente necessario il consenso dell’altro genitore? No.

[:it]Risultati immagini per Alienating Parenting immagineAfferma la sesta sezione della Corte di Cassazione, con sentenza 10 giugno 2016 n. 12013 che il principio di bi-genitorialità non può comportare la effettuabilità e la rimborsabilità delle sole spese straordinarie che abbiano incontrato il consenso di entrambi i genitori escludendo così anche quelle spese che si dimostrino non voluttuarie e corrispondenti all’interesse del figlio beneficiario del diritto al mantenimento (quali quelle conseguenti alla scelta dell’università più adatta agli studi universitari del figlio) sempre che le stesse non siano compatibili con le condizioni economiche dei genitori.
Si legge nella motivazione della sentenza che «non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie, stage e soggiorni all’estero per l’apprendimento della lingua inglese), trattandosi di decisione “di maggiore interesse” per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. civ. sez. 6^-1, ord. n. 16175 del 30 luglio 2015 e Cass. civ. sezione I n. 19607 del 26 settembre 2011, «…nè può considerarsi rilevante il regime di affidamento condiviso, [..] perchè una interpretazione quale quella perorata dal ricorrente comporterebbe di fatto la compressione e soppressione del diritto di scelta in ordine a decisioni di maggiore interesse per i figli. Mentre la possibilità di chiedere in giudizio il rimborso delle spese già effettuate non comprime il diritto di difesa del genitore dissenziente che potrà far valere e accertare il proprio diritto ad opporsi alla richiesta di rimborso».
E ciò in quanto « il principio di bi-genitorialità non può comportare la effettuabilità e la rimborsabilità delle sole spese straordinarie che abbiano incontrato il consenso di entrambi i genitori escludendo così anche quelle spese che si dimostrino non voluttuarie e corrispondenti all’interesse del figlio beneficiario del diritto al mantenimento (quali quelle conseguenti alla scelta dell’università più adatta agli studi universitari del figlio) sempre che le stesse siano compatibili con le condizioni economiche dei genitori».
Da ciò consegue che il genitore che rifiuta il rimborso della quota di sua spettanza della spesa straordinaria, all’altro, sostenuta per il comune figlio, non potrà limitarsi ad eccepire di non essere stato preventivamente interpellato, oppure di avere espresso il proprio dissenso, ma dovrà contestare e comprovare che la spesa non risponde all’interesse del figlio oppure che è incompatibile con le sue condizioni economiche.
L’effetto di questa sentenza sarà quello di facilitare la quotidianità di molti genitori collocatari che si sentiranno autorizzati ad affrontare le spese straordinarie relative ai propri figli senza dover ogni volta interpellare preventivamente l’altro genitore. Sarà soprattutto un giusto sollievo per quei genitori collocatari, di fatto, esposti ai continui ‘ricatti’ dell’altro genitore che oppone il proprio rifiuto a qualunque spesa ed a priori solo per ritorsione o altro motivo poco nobile.[:]

© Copyright - Martignetti e Romano - P.Iva 13187681005 - Design Manà Comunicazione Privacy Policy Cookie Policy