Cass. 20 luglio 2017 n. 17971/17 – Si al mantenimento della moglie disoccupata, irrilevante la mera attitudine al lavoro
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Un uomo viene condannato in sede di appello a versare alla moglie un assegno mensile da 650 euro, comprensivo della rata del mutuo contratto per l’acquisto della casa coniugale.
E ciò in considerazione del fatto:
- che l’accordo di separazione stipulato dai coniugi prevedeva il marito dovesse versare alla moglie, per il mantenimento di lei e delle figlie, la somma di 1.500 euro mensili, comprensiva della rata di mutuo e delle spese per le utenze domestiche;
- che la moglie non aveva più svolto attività lavorative retribuite di carattere continuativo, nè poteva rilevare la sua astratta attitudine al lavoro, difettando comunque qualunque concreta capacità di guadagno;
- che, invece, il marito invece poteva contare su una fonte di reddito stabile e continuativa, esercitando la professione di promotore finanziario;
- che, in proposito, la dichiarazione dei redditi da lui prodotta, e da cui emergeva un reddito mensile netto di neanche 1.500 euro, non poteva ritenersi attendibile, in quanto detto importo non era certo sufficiente a far fronte agli esborsi mensili sostenuti dall’uomo, quali il pagamento dell’assegno di 837,60 euro per le due figlie e altre spese fisse; le rate del mutuo ipotecario, pari a 550 euro; i canoni di locazione di 430 euro e di 110 euro, rispettivamente per l’abitazione e l’ufficio …
Di qui l’evidente consistente disparità economica tra i coniugi.
Detta valutazione viene ritenuto corretta anche dalla Cassazione, che, con ordinanza 20 luglio 2017 n. 17971 conferma l’assegno di mantenimento in favore della donna.
Irrilevante deve ritenersi la sua potenziale attitudine al lavoro, poiché, ad avviso della Corte di legittimità, è mancato ogni riscontro sulla effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e non già di mere valutazioni astratte e ipotetiche.
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